LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele Gaetano A. – rel. Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20663/2019 proposto da:
F.R. e G.M., elettivamente domiciliati in Roma Via Albalonga 7 presso lo studio dell’Avvocato Clementino Palmiero che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
FE.MA., elettivamente domiciliata in Roma Viale Parioli n. 63 presso lo studio dell’Avvocato Damiano Comito che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2862/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 2 maggio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2021 dal Presidente Relatore FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. Fe.Ma., con atto di citazione del 13 aprile 2013, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, G.M. e la moglie F.R. per sentir revocare, ex art. 2901 c.c., l’atto di vendita della quota di un mezzo di un terreno con insistente fabbricato effettuato dal predetto G. in favore della consorte con rogito del 17 maggio 2007 o, in subordine, per sentir dichiarare la simulazione di tale atto.
A sostegno della domanda dedusse che la cessione pregiudicava il proprio credito alla restituzione di somme che aveva consegnato al G. nell’anno 2005 per la gestione iniziale di una costituenda società; credito che era stato accertato e quantificato in oltre 170.00,00 Euro con sentenza n. 12269/2009 emessa dal Tribunale di Roma e passata in giudicato.
Il Tribunale, con sentenza del 2015, accolse la domanda principale della Fe. e dichiarò l’inefficacia, nei suoi confronti, dell’atto dispositivo.
2. La Corte di Appello di Roma, sull’appello dei ricorrenti, ha confermato la decisione di primo grado con sentenza del 7 maggio 2019.
3. Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione G.M. e F.R., affidandosi a due motivi; ha resistito l’intimata con controricorso;
4. la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..
5. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni, mentre entrambe le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. Il Collegio rileva in via preliminare e come del resto ha eccepito anche la parte resistente che il ricorso è inammissibile per l’assoluta carenza del requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa, previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, che impone al ricorrente di indicare, seppure sommariamente, i fatti di causa e le questioni dedotte nel giudizio di merito onde consentire alla Corte di legittimità di avere una completa cognizione della controversia in funzione dell’esame dei motivi e della percezione della loro deducibilità nel giudizio di legittimità in relazione allo svolgimento del contraddittorio nel giudizio di merito.
1.1. Nello specifico, l’esposizione dei fatti del ricorso in esame è svolta (in poco più di una pagina) con una illustrazione dell’iter processuale che si risolve soltanto: a) nella parziale trascrizione delle conclusioni dell’atto di citazione, dato che quanto si trascrive fa riferimento solo alla domanda principale: trascrizione da cui emerge solo l’indicazione dell’atto revocando; b) nella mera indicazione generica dell’esito del giudizio di primo grado con l’accoglimento della “domanda” e la declaratoria di inefficacia dell’atto e, quindi, previa indicazione della proposizione dell’appello da parte dei ricorrenti; c) nella mera indicazione della deduzione della inesistenza delle condizioni per la revocatoria e dell’erroneità della sentenza impugnata, quindi della infondatezza dell’azione ai sensi dell’art. 2901 c.c. e della insussistenza del consilium fraudis; d) nell’affermazione che la corte territoriale ebbe a rigettare l’appello con sentenza ai sensi dell’art. 289-sexies c.p.c., ritenendolo “inerente a “questioni di facile soluzione”” e “rifacendosi ampiamente e letteralmente alle motivazioni della sentenza appellata e respingendo tutti i motivi di appello”.
1.2. Il Collegio rileva che una simile tecnica esposizione dei fatti omette di individuare, sebbene sommariamente: aa) i fatti costitutivi della domanda, particolarmente quanto al credito legittimante alla revocatoria ed alla loro riconducibilità al paradigma dell’art. 2901 c.c.;
bb) le difese svolte dai convenuti quei ricorrenti; cc) lo svolgimento del contraddittorio nel giudizio di primo grado e le ragioni della decisione del primo giudice; dd) il contenuto dei motivi di appello.
1.3. Ne’ dette lacune risultano – al di là dell’espressa scelta dei ricorrenti di inserire nel ricorso una parte dedicata all’esposizione del fatto e, dunque, anche a non volerla ritenere assorbente – desumibili agevolmente ed esaurientemente dall’illustrazione dei due motivi che, pur facendo episodico riferimento a profili fattuali e a questioni di diritto, non contengono una ricostruzione completa dei fatti di causa funzionale alla disamina delle censure.
1.4. Va escluso, d’altra parte, che sia consentito a questa Corte di sopperire all’evidenziata lacuna mediante l’esame della sentenza impugnata (come si è fatto per quelle poche integrazioni enunciate nel sopra enunciato “rilevato che”) o degli altri atti regolamentari (cfr. Cass. n. 15276/2021).
Si deve, dunque, rilevare l’inammissibilità del ricorso, tenuto conto che essa non si conforma a quanto la consolidata giurisprudenza della Corte ritiene indispensabile per l’osservanza del requisito di cui al n. 3 dell’art. 366, là dove è consolidato l’insegnamento che, sulla premessa che esso è dalla norma considerato come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, esige che debba consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). Ed osserva che la prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Da tanto traendo la conseguenza che, stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.
E’ appena il caso di rilevare che le svolte considerazioni rendono ininfluenti le considerazioni svolte nella memoria dai ricorrenti per replicare all’eccezione, sulla base di precedenti che non sono adeguati alla consistenza espositiva del presente ricorso, particolarmente per quanto attiene alla possibilità di un’utile percezione del fatto sostanziale e processuale attraverso l’illustrazione di motivi. Tanto si osserva, in particolare, per l’evocazione di Cass. n. 17036 del 2018 quanto ai riferimenti all’incidenza della CEDU.
2. Peraltro, si deve rilevare che – ferma l’assorbenza della inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, – la tecnica di il ricorso risulta ulteriormente inidoneo, con conseguente gradata inammissibilità dello stesso, per la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, giacché, pur facendo riferimento a documenti che si assumono rilevanti (la sentenza n. 12269/2009 del Tribunale di Roma, l’atto di trasferimento oneroso del G. alla moglie, l’accordo transattivo fra il medesimo G. e il suocero, la missiva del 19.3.2007), i ricorrenti non ne trascrivono direttamente o ne riassumono in via indiretta con precisazione della parte corrispondente all’indiretto richiamo il contenuto fondante dei motivi in misura sufficiente allo scrutinio degli stessi, né indicano la sede di reperimento degli stessi nell’ambito degli atti processuali contenuti entrambi necessari per il rispetto dell’art. 366, n. 6, giusta una risalente giurisprudenza della Corte, inaugurata da Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass., Sez. Un., n. 28547 del 2008 e, di seguito, rimasta costante.
E’ appena il caso di rilevare che nella memoria si evocano precedenti senza alcun raccordo con la rilevata esiziale carenza del ricorso.
3. Inoltre, per mera completezza e ad abundantiam il Collegio rileva che la lettura dei motivi evidenzia: al) che il primo, al di là della censua ai sensi dell’art. 2901 c.c., evoca il concetto di travisamento dei fatti e non contiene una effettiva censura in iure, ma relativa alla quaestio facti e lo fa del tutto al di fuori dei limiti consentiti dal – nemmeno evocato n. 5 dell’art. 360 per come ricostruiti da Cass., Sez. Un. nn. 8053 e 8054 del 2014; a2) che il secondo evoca l’art. 2697 c.c. e nuovamente il travisamento e, sotto il primo profilo, non rispetta i criteri indicati da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016 e ribaditi, ex multis, da Cass. (ord.) n. 26679 del 2018.
4. Il ricorso deve, dunque, dichiararsi inammissibile.
Ne consegue la condanna dei ricorrenti, in ragione del principio di soccombenza, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti solidalmente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro quattromilatrecento, oltre duecento per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021
Codice Civile > Articolo 2021 - Legittimazione del possessore | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2901 - Condizioni | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 366 - Contenuto del ricorso | Codice Procedura Civile