Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.28943 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 20778 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da:

COMUNE DI MORCONE, (C.F.: *****), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Roberto Prozzo (C.F.: *****);

– ricorrente –

nei confronti di:

TECNO ROAD S.r.l., (P.I.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, C.G. rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Gennaro Cinque (C.F.: *****);

– controricorrente –

nonché

BANCO POPOLARE S.p.A., (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza del della Corte di Appello di Napoli n. 1959/2018, pubblicata in data 30 aprile 2018;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 maggio 2021 dal Consigliere TATANGELO Augusto.

FATTI DI CAUSA

Tecno Road S.r.l., sulla base di titolo esecutivo costituito da un’ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c., ha proceduto al pignoramento delle disponibilità del Comune di Morcone giacenti presso l’istituto tesoriere dell’ente, Banco Popolare S.p.A..

Il comune ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Benevento.

La Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il Comune di Morcone, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso Tecno Road S.r.l..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra società intimata.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’eccezione preliminare di tardività del ricorso sollevata dalla controricorrente è manifestamente infondata.

La sentenza risulta notificata dalla società controricorrente al comune di Morcone in data 2 maggio 2018.

Rispetto a tale data, la notificazione del ricorso, avvenuta in data lunedì 2 luglio 2018, è senz’altro tempestiva.

Secondo la controricorrente, peraltro, il termine per il ricorso dovrebbe farsi decorrere dalla data in cui la Cancelleria ha comunicato alle parti la sentenza nel suo testo integrale. L’assunto è del tutto destituito di fondamento, in quanto manifestamente contrastante con il disposto dell’art. 133 c.p.c., comma 2, in cui è espressamente sancito che la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte della cancelleria non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c..

E’ appena il caso di osservare che i precedenti richiamati dalla controricorrente a sostegno della propria tesi riguardano in realtà la notificazione della sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, per cui è prevista dalla legge una disciplina speciale derogatoria, che fa decorrere il termine per il ricorso per cassazione proprio dalla notificazione effettuata dalla cancelleria: ciò, quindi, costituisce ulteriore conferma che, in mancanza di una espressa disposizione normativa contraria, il termine cd. breve per la notificazione del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 325 c.p.c., comma 2 e art. 326 c.p.c., decorre esclusivamente dalla notificazione della sentenza eseguita dalla parte.

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 553 c.p.c., L.Fall., artt. 42, 44, 51 e 52, art. 2928 c.c. (ex art. 360, n. 3)”.

Il motivo è manifestamente infondato.

Secondo il comune ricorrente, dopo la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione che costituiva il titolo in virtù del quale la Tecno Road S.r.l. aveva promosso l’esecuzione nei suoi confronti, la Zaccari Costruzioni S.r.l. (debitore esecutato nella procedura esecutiva definita con la predetta ordinanza di assegnazione) era stata dichiarata fallita e ciò avrebbe determinato l’inesigibilità del credito oggetto dell’assegnazione, in base alla L.Fall., art. 44.

La decisione della corte di appello sulla questione appena indicata, contraria alla tesi del comune opponente, risulta conforme ai più recenti – e ormai consolidati – indirizzi di questa Corte (che il ricorso non contiene argomenti idonei ad indurre a rivedere ed ai quali la Corte intende peraltro dare piena continuità), secondo cui, da una parte, “il fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. e nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi contro di essa proposto dal terzo pignorato, non comporta la caducazione dell’ordinanza di assegnazione” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10820 del 05/06/2020, Rv. 657965 – 01) e, d’altra parte, “in caso di assegnazione ai sensi dell’art. 553 c.p.c., il pagamento eseguito dal terzo “debitor debitoris” in favore del creditore assegnatario estingue sia il suo debito nei confronti del debitore esecutato che quello di quest’ultimo verso il creditore predetto, sicché, ove lo stesso sia successivo al fallimento del menzionato debitore, è privo di effetti, L.Fall., ex art. 44, ma solo nel rapporto obbligatorio tra il fallito e quel creditore, che, pertanto, è l’unico soggetto obbligato alla restituzione al curatore di quanto ricevuto” (cfr. in proposito, con l’espressa precisazione del consapevole superamento del precedente minoritario indirizzo cui fa richiamo il comune ricorrente e con l’espressa affermazione che, nell’ipotesi in esame, “il curatore del fallimento non può altresì esigere dal terzo il pagamento del suo debito, cui più non corrisponde un credito del fallito”: Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 25421 del 17/12/2015, Rv. 638132 – 01; conf., successivamente: Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016, Rv. 638560 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 14779 del 19/07/2016, Rv. 640744 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22160 del 03/11/2016, Rv. 642671 – 01; nel medesimo senso: Sez. 3, Sentenza n. 7477 del 20/03/2020, Rv. 657470 – 02).

In definitiva, va ribadito il principio di diritto affermato dalla corte di appello, secondo cui il fallimento del debitore esecuta-to, sopravvenuto all’ordinanza di assegnazione dei crediti di quest’ultimo all’esito di espropriazione presso terzi, non determina la caducazione dell’ordinanza di assegnazione, onde il terzo debitor debitoris, destinatario di quest’ultima, resta soggetto all’efficacia esecutiva della stessa ed è tenuto ad adempiere regolarmente, pagando quanto dovuto al creditore assegnatario, senza poter eccepire a quest’ultimo l’eventuale inefficacia del pagamento ai sensi della L.Fall., art. 44, in quanto si tratta di inefficacia che riguarda esclusivamente i rapporti tra il predetto creditore assegnatario e il debitore fallito (nonché la massa dei creditori della procedura concorsuale), di modo che neanche il curatore sarebbe legittimato a pretendere il pagamento in proprio favore, né potrebbe d’altra parte promuovere azione di ripetizione nei confronti del terzo debitore che abbia adempiuto l’obbligazione oggetto di assegnazione sulla base del relativo titolo esecutivo.

3. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2917 c. c. (ex art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Con il terzo motivo si denunzia “omessa pronuncia sul secondo motivo di appello. Violazione dell’art. 112 c.p.c. – Nullità della sentenza (motivo dedotto ex art. 360 c.p.c., n. 4)”.

Con il quarto motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2917 c.c. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 553 c.p.c., art. 2928 c.c., art. 1665 c.c. – Violazione e/o falsa applicazione delle norme in materia di contabilità e collaudo dei lavori pubblici, segnatamente dell’art. 136 del codice dei contratti (163/2006) e del D.P.R. n. 554 del 1999, artt. 187 e ss. (ex art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono logicamente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Si tratta peraltro di censure in parte infondate ed in parte inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto il ricorso difetta di adeguati e specifici richiami al contenuto degli atti processuali e dei documenti rilevanti al fine dell’esame del merito dell’impugnazione.

3.1 E’ in primo luogo destituita di fondamento la censura di omessa pronuncia e violazione dell’art. 112, c.p.c..

La corte di appello ha in realtà preso in esame tutte le difese svolta dal comune nel giudizio di secondo grado.

Ha ritenuto che, nella specie, fosse intervenuta l’estinzione del credito assegnato per compensazione (legale) successiva all’assegnazione e, quindi, ha ritenuto applicabile l’art. 2917 c.c., che esclude il rilievo dei fatti estintivi successivi al pignoramento.

I giudici del merito hanno accertato, in fatto, che, nella stessa determina dirigenziale che aveva disposto la risoluzione del contratto di appalto con la Zaccari Costruzioni S.r.l., si dava atto dell’esistenza di un credito dell’appaltatrice per i lavori già svolti (di importo superiore a quello oggetto di assegnazione e, quindi, da ritenere compreso tra le somme oggetto della dichiarazione di quantità positiva) e di un controcredito del comune per una (non meglio specificata) penale, con saldo favorevole in favore del comune.

Da tale accertamento in fatto è stato fatto discendere che lo stesso comune aveva in realtà inteso operare una compensazione tra i crediti dell’appaltatrice e il proprio controcredito, derivante dalla penale, con la precisazione che, sul piano giuridico, “la contabilità dei lavori termina e dà luogo alla compensazione legale…… proprio in forza della sopravvenuta risoluzione” e che, del resto, proprio il comune aveva reso dichiarazione di quantità positiva circa l’esistenza del credito della Zaccari Costruzioni S.r.l..

Va esclusa quindi la denunziata omissione di pronuncia.

3.2 Per quanto riguarda le ulteriori censure, va premesso che, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata:

– il comune ha reso dichiarazione di quantità positiva in relazione ad un credito della Zaccari Costruzioni S.r.l. pignorato dalla Tecno Road S.r.l., e non risulta che in tale occasione abbia espresso riserve, effettuato precisazioni o in qualche modo indicato la natura provvisoria di tale credito o la sussistenza di termini e/o condizioni per il suo consolidamento e/o la sua effettiva esigibilità, in relazione alla sua fonte contrattuale;

– dopo l’assegnazione di detto credito alla Tecno Road S.r.l. (senza che risultino espresse neanche dal giudice dell’esecuzione, nell’ordinanza di assegnazione, condizioni o precisazioni in ordine alla sua effettiva sussistenza), è stata disposta dal comune la risoluzione del contratto di appalto intercorrente con la Zaccari Costruzioni S.r.l., da cui derivava quel credito;

– nonostante la risoluzione del contratto di appalto, operata dal comune con propria determina dirigenziale, è stata dallo stesso ente riconosciuta, nella medesima determina, la sussistenza di crediti dell’appaltatrice per i lavori effettivamente svolti (per un importo superiore a quello oggetto dell’assegnazione) e tali crediti sono stati oggetto di compensazione con il controcredito del comune derivante dall’applicazione di una penale (di cui peraltro non risulta la precisa natura).

Orbene, il comune ricorrente sostiene, in proposito:

– che il credito pignorato e assegnato aveva ad oggetto l’importo dovuto in base ad un S.A.L. relativo al contratto di appalto con la Zaccari Costruzioni S.r.l. e dunque era solo provvisorio (e’ opportuno precisare che la controricorrente sostiene, al contrario, che si trattava di un credito definitivo maturato per spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza);

– che, in base alla contabilità definitiva, successiva al collaudo dei lavori eseguiti dall’appaltatrice, sarebbe stata accertata l’insussistenza del predetto credito e, quindi, non sarebbe stata operata in realtà alcuna compensazione;

– di conseguenza, nella specie non si sarebbe verificata una causa di estinzione del credito successiva al pignoramento, ma semplicemente sarebbe stata eccepita all’assegnatario la mancanza di un presupposto necessario per la sua stessa esistenza.

Le indicate deduzioni del comune ricorrente presuppongono una ricostruzione dei fatti radicalmente diversa da quella operata dalla corte di appello e da quest’ultima posta a fondamento della decisione impugnata: esse dovrebbero, peraltro, trovare eventualmente riscontro in una serie di atti processuali e di documenti dei quali non solo nel ricorso non è richiamato lo specifico contenuto, ma neanche è indicata l’esatta allocazione nel fascicolo processuale, in palese violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

In particolare, gli assunti in diritto del comune potrebbero eventualmente essere valutati nel merito se risultasse corretta la ricostruzione dei fatti che lo stesso prospetta e, quindi, se potesse riconoscersi che la corte di appello è occorsa in un vizio di sussunzione di quei fatti nell’ambito delle norme applicabili (ciò che in sostanza assume il comune).

Ma, a tal fine, sarebbe stato necessario uno specifico, puntuale e preciso richiamo del contenuto:

– dell’atto di pignoramento, onde verificare in quali esatti termini fosse stato individuato il credito pignorato;

– della dichiarazione di quantità resa dal comune, onde verificare per quale esatto titolo, nonché in che misura ed in quali termini quest’ultimo si fosse riconosciuto debitore della Zaccari Costruzioni S.r.l. (e dunque valutare se effettivamente era stata effettuata una dichiarazione di quantità in relazione ad una ragione di credito di natura meramente provvisoria, in quanto derivante da un S.A.L. per un contratto di lavori pubblici in corso di esecuzione, ancora soggetto ad approvazione finale dei lavori e a collaudo, come sostiene il comune, o se invece, come sostiene la controricorrente, fosse stato semplicemente riconosciuto un credito dell’impresa ormai definitivo);

– dell’ordinanza di assegnazione, onde verificare l’effettivo oggetto della stessa e l’effettiva eventuale sussistenza, in tale provvedimento, di elementi idonei a consentire di ritenere che era stato di fatto assegnato il credito con le caratteristiche di provvisorietà indicate dal comune e non un credito ritenuto definitivo, certo, liquido ed esigibile;

– del verbale di collaudo e della contabilità finale dei lavori, onde verificare se effettivamente, come sostiene il comune, il credito oggetto dell’assegnazione era stato escluso in sede di contabilità finale o se invece, come afferma la corte di appello, esso era stato riconosciuto come sussistente, ma compensato con la penale;

– della determina dirigenziale con la quale era stata disposta la risoluzione del contratto di appalto, era stata applicata la penale ed erano state poi determinate le somme rispettivamente a credito del comune e a credito dell’appaltatrice, onde verificare se, come affermato dalla corte di appello, era stata riconosciuta la sussistenza del credito oggetto di assegnazione e operata una compensazione legale con il controcredito del comune relativo alla penale o se invece, come afferma il comune, in sede di contabilità finale era stata semplicemente esclusa la sussistenza del credito dell’appaltatrice oggetto dell’assegnazione.

Mancano invece nel ricorso (o sono comunque inadeguati) specifici, puntuali e precisi richiami al contenuto degli atti sora elencati, né è indicata l’allocazione degli stessi nel fascicolo processuale.

In mancanza, non è possibile verificare se sia corretta l’impostazione in diritto posta dalla corte di appello a fondamento della decisione impugnata o se possano invece ritenersi fondate le censure in diritto dell’ente ricorrente.

Le censure in esame sono pertanto inammissibili ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

4. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il comune ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 6.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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