Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28946 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34292-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

V.G., A.R.H.S., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO PIGHI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 773/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata l’08/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CATALDI MICHELE.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 773/05/2017, depositata l’8 aprile 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha accolto l’appello di V.G. e di A.R.H.S. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Modena, che aveva rigettato, dopo averli riuniti, i ricorsi degli stessi contribuenti avverso gli avvisi di liquidazione dell’imposta e di irrogazione delle relative sanzioni, con i quali l’Ufficio aveva contestato la loro decadenza dall’agevolazione relativa all’aliquota Iva ridotta per l’acquisto della c.d. “prima casa”, avvenuto in comunione tra loro nell’anno 2012, trattandosi di immobile da considerarsi di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, n. 1072, art. 6 – in quanto avente superficie utile complessiva superiore a mq. 240 – ed aveva pertanto recuperato a tassazione sia la maggior Iva dovuta in applicazione dell’aliquota ordinaria; sia la maggior imposta sostitutiva di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, relativa al mutuo stipulato dagli acquirenti contestualmente alla compravendita immobiliare, al quale era stata applicata senza titolo l’aliquota agevolata sul presupposto che si trattasse di un finanziamento utilizzato per l’acquisto di un immobile abitativo costituente “prima casa”.

I contribuenti si sono costituiti con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo, ed hanno prodotto memoria.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per la natura meramente apparente della sua motivazione, in particolare in ordine alle ragioni per le quali la CTR si è distaccata dal computo della superficie redatto dal consulente tecnico d’ufficio nominato nel corso del giudizio di merito.

Il motivo è infondato.

Invero va premesso che, come risulta dal complesso delle difese delle parti, oltre che dalla sentenza impugnata, la questione tuttora effettivamente controversa attiene all’inclusione o meno – nella superficie utile complessiva di cui al D.M. 2 agosto 1969, n. 1072, art. 6 – di un locale situato nel piano interrato ed adibito, oltre che a centrale-termica, anche a lavanderia.

Ebbene, in relazione a tale locale, la CTR ha argomentato, per quanto sinteticamente, le ragioni per le quali, sotto il profilo normativo, la porzione dell’immobile in questione, sebbene inclusa dal consulente tecnico d’ufficio nel complesso della superficie utile, debba esserne esclusa, in ragione del suo “totale interramento, senza possibilità di aperture o luci”, con la conseguente asserita qualificazione come “cantina” e la ritenuta irrilevanza dell’utilizzazione effettiva cui l’abbia adibita il possessore.

Pertanto, nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata non è inferiore al c.d. minimo costituzionale che ne consente il sindacato in questa sede.

Infatti “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conforme, ex multis, Cass., sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

2. Con il secondo motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1, nota ii bis, tabella parte 1, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, e 6 D.M. 2 agosto 1969, n. 1072.

Assume infatti la ricorrente che erroneamente la CTR ha escluso dalla superficie utile complessiva il locale situato nel piano interrato ed adibito a centrale-termica ed a lavanderia, sul presupposto che, in quanto totalmente interrato e privo di aperture e luci, sarebbe equivalente necessariamente ad un “cantina” e come tale escluso dal computo della metratura complessiva dal ridetto dal D.M. n. 1072 del 1969, art. 6, a prescindere dalla sua utilizzazione.

Il motivo è fondato.

Infatti “In tema di imposta di registro, al fine di stabilire se un’abitazione sia di lusso e, come tale, esclusa dai benefici per l’acquisto della cd. prima casa ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 2, della tariffa parte prima allegata, nella formulazione applicabile “ratione temporis”, va computato nella “superficie utile complessiva” del D.M. n. 1072 del 1969, ex art. 6 anche il locale deposito, rilevando il parametro della utilizzabilità (ossia della potenzialità abitativa) degli ambienti, indipendentemente dalla loro utilizzabilità, senza che possa trovare applicazione l’innovazione del citato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 2, della tariffa, intervenuta con il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 1, lett. a), che individua gli immobili di lusso sulla base del classamento catastale, in quanto non avente efficacia retroattiva, perché introduttiva di una diversa fattispecie e applicabile perciò ai soli atti negoziali successivi alla data della sua entrata in vigore (1 gennaio 2014).” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 30902 del 27/11/2019).

Tanto premesso in ordine alla normativa applicabile al caso di specie, è stato ribadito che il criterio determinante per il computo della superficie complessiva è quello dell’utilizzabilità degli ambienti: ” In tema di agevolazioni cd. “prima casa”, ai fini dell’individuazione di un’abitazione di lusso, nell’ottica di escludere il beneficio, la superficie utile deve essere determinata avuto riguardo all’utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituendo tale requisito il parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” dell’immobile. Ne consegue che il concetto di superficie “utile” non può restrittivamente identificarsi con la sola “superficie abitabile”, dovendo interpretarsi il D.M. n. 1072 del 1969, art. 6 nel senso che è “utile” tutta la superficie dell’unità immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto macchine e che nel calcolo dei 240 metri quadrati rientrano anche i soppalchi.” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 29643 del 14/11/2019; conformi, ex plurimis, Cass. n. 18480 del 21/09/2016; Cass. n. 10191 del 18/05/2016; Cass. n. 25674 del 15/11/201).

Rispetto poi al vano interrato, questa Corte ha già affermato che “Nel caso che occupa la CTR ha escluso dal computo della superficie utile computabile ai sensi del citato D.M. n.1072 del 1969, art. 6, l’intero vano interrato, nel mentre avrebbe dovuto accertare in che limiti esso fosse concretamente utilizzabile per fini diversi da quelli di cantina e garage, essendo solo tali spazi, oltre a quelli adibiti a balconi, terrazze, soffitte e scale, dichiarati esplicitamente non computabili dalla norma ai fini della qualificazione di un immobile come “di lusso”.” (Cass. n. 355 del 2019, in motivazione).

Relativamente, poi, ad un locale utilizzato, come quello per cui è causa, quale lavanderia, è stato affermato che spetta al contribuente l’onere di provare non solo che il vano lavanderia facesse oggettivamente parte della cantina, ma anche la sua inutilizzabilità a scopo abitativo, fermo restando che, “”in tema di imposta di registro, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, parte prima, nota D bis della tariffa allegata, occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui al Lavori Pubblici D.M. 2 agosto 1969, art. 6, in forza del quale è irrilevante il requisito della “abitabilità” dell’immobile, siccome da esso non richiamato, essendo invece rilevante quello della “utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità” (Cass. n. 14964 del 2018, che richiama Cass. n. 1173/2016; n. 861/2014; n. 25674/2013; n. 22279/2011)” (Cass. n. 8409 del 2019, in motivazione.).

Tanto premesso, la CTR non ha fatto buon governo di tali principi in materia di benefici per l’acquisto della prima casa (affermati in materia di imposte di registro e ritenuti applicabili anche con riferimento all’Iva: cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10807 del 28/06/2012; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11556 del 06/06/2016; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8409 del 26/03/2019), avendo equiparato astrattamente il vano interrato controverso ad una cantina, escludendolo dalla superficie complessiva utile computabile ai sensi del D.M. n. 1072 del 1969, art. 6 sulla base di considerazioni che prescindono dalla sua utilizzabilità concreta e che privilegiano aspetti riconducibili piuttosto alla sua abitabilità.

La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice a quo per i necessari accertamenti in fatto e per ogni questione rimasta assorbita.

3.Con l’unico motivo di ricorso incidentale i contribuenti censurano la sentenza impugnata per non aver dichiarato l’inesistenza della notificazione degli avvisi di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni oggetto della controversia, che non erano stati loro notificati presso l’indirizzo della loro dichiarata residenza estera, avendo entrambi trasferito la residenza in Dubai, con effetto dal 16 ottobre 2014, data di iscrizione all’A.I.R.E..

Il motivo, da ritenersi proposto quale violazione di legge, è infondato.

Infatti gli atti in questione sono stati tempestivamente impugnati dai contribuenti, che si sono difesi ampiamente anche nel merito, così dimostrando che in fatto le relative notifiche hanno conseguito lo scopo di farne conoscere il contenuto ai relativi destinatari.

Pertanto (dato atto che nel motivo non si fa alcun riferimento ad un’eventuale eccezione di decadenza dell’Ufficio dalla potestà accertativa o sanzionatoria), anche laddove si fossero verificate pretese illegittimità in tema di luogo delle medesime notifiche, esse, integrando ipotetiche nullità e non fattispecie di inesistenza (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016) sarebbero state sanate dall’avvenuto conseguimento dello scopo, in applicazione di un principio processuale che la giurisprudenza di questa Corte costantemente ritiene applicabile anche alla notifica degli atti tributari sostanziali (ex plurimis Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 6678 del 15/03/2017; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17198 del 12/07/2017; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18480 del 21/09/2016).

PQM

Accoglie il secondo motivo di ricorso principale e rigetta il primo;

rigetta il ricorso incidentale condizionato;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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