Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28947 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4662-2020 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO, 50, presso lo studio dell’avvocato MARIA MADDALENA VOLPE, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO MILAZZO;

– ricorrente –

contro

COMUNE di ALCAMO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4310/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 03/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CATALDI MICHELE.

RILEVATO

che:

1. C.M. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 4310/01/2019, depositata il 3 luglio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Trapani, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della stessa contribuente contro l’avviso di liquidazione in materia di Ici, relativo all’anno d’imposta 2014, emesso dal Comune di Alcamo.

Il Comune di Alcamo è rimasto intimato.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

La ricorrente ha depositato memoria

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo la ricorrente contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87; L. n. 241 del 1990, art. 6, comma 1; D.Lgs. n. 23 del 2011, artt. 8 e 9 ed D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11.

Invero dal corpo del motivo si estraggono due distinte censure. Con la prima, da qualificarsi nella sostanza come formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente lamenta che erroneamente il giudice a quo ha confermato la statuizione in rito della CTP, che aveva dichiarato inammissibile, in quanto formulata in primo grado solo con le “memorie aggiuntive”, e non già con il ricorso introduttivo, la denuncia dell’illegittimità dell’avviso di liquidazione impugnato, in quanto sottoscritto da funzionario dell’ente territoriale già trasferito, al momento della firma, ad altro ufficio e, pertanto, privo del potere di firmare l’atto.

Assume invece la ricorrente che nelle memorie in questione, da ritenersi non “aggiuntive”, ma meramente “illustrative”, aveva soltanto “puntualizzato” (dopo aver reperito copia dell’ordine di servizio dell’ente territoriale relativo alla destinazione del funzionario che aveva trascritto l’atto) le ragioni dell’illegittimità dell’avviso impugnato, del quale, nel ricorso introduttivo, aveva già denunciato la nullità per difetto di sottoscrizione.

In parte qua, il motivo è inammissibile.

Infatti la motivazione resa dalla CTR, come già quella adottata dalla CTP (per come riprodotta nella sentenza d’appello), poggia su due distinte rationes decidendi, entrambe di rito:

una (“(…) valuta infruttuoso l’esame dei motivi tardivamente aggiunti dalla C. (…)”) è quella, censurata nel ricorso, relativa alla inammissibilità del contenuto delle memorie in questione, in ordine alla questione del trasferimento del funzionario che ha sottoscritto l’atto impositivo;

l’altra è quella attinente la genericità, a monte, del ricorso introduttivo, dichiarata dalla CTP in primo grado, con pronuncia in rito che la CTR ha ritenuto di non poter riesaminare, perché non attinta da specifica valutazione critica nell’appello (” (…) il Collegio non ritiene di esaminare le iniziali eccezioni proposte dalla stessa ( C.) in quanto non reintrodotte nel presente con valutazione critica della decisione gravata”).

Nella sostanza quindi, la lettura coordinata della motivazione e del dispositivo della sentenza impugnata evidenzia che (a prescindere dalla formula impropria ed onnicomprensiva del “rigetto” utilizzata) il giudice ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello, per difetto di specificità critica dei relativi motivi, rispetto al capo della sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente, essendo generiche le motivazioni a sostegno di quest’ultimo.

Tale statuizione è distinta e logicamente antecedente a quella relativa al contenuto ammissibile delle memorie depositate dalla contribuente in primo grado successivamente al ricorso, in quanto queste ultime, quale che ne sia il contenuto, presuppongono comunque necessariamente che il giudizio sia stato iniziato, a monte, con un atto di per sé sufficientemente specifico e comunque ammissibile.

La mancata impugnazione, nei termini descritti, della predetta declaratoria di inammissibilità dell’appello, ha comportato quindi il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo della contribuente. Conseguenza di tale irrevocabilità è l’inammissibilità del ricorso, nella parte in cui censura la ritenuta inammissibilità delle memorie depositate dalla contribuente in primo grado, trattandosi di ratio decidendi, sempre in rito, distinta ed ulteriore, e comunque interamente assorbita dall’inammissibilità consolidata del ricorso iniziale.

Vale infatti la pena ricordare che quando una decisione è basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, è onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 17182 del 14/08/2020, ex plurimis).

1.1. All’interno dell’unico motivo la contribuente propone altresì una censura per violazione di legge, con riferimento ad una pluralità di norme che invoca per sostenere l’illegittimità dell’avviso di liquidazione controverso per difetto di sottoscrizione, derivante dalla sostenuta carenza di potere di firma del funzionario che lo ha sottoscritto.

Il motivo, attinente il merito del ricorso, è interamente assorbito dalla decisione sulla precedente censura, ovvero dalla rilevazione dell’irrevocabilità della statuizione sull’inammissibilità del ricorso introduttivo.

Peraltro il motivo sarebbe comunque inammissibile anche perché il giudice a quo, pronunciandosi in rito sull’inammissibilità dell’appello (e determinando la conferma dell’inammissibilità del ricorso introduttivo, oltre che della memoria successiva della contribuente, dichiarata in primo grado) ha esaurito la potestas decidendi e, pertanto, non ha provveduto, neppure implicitamente, sul merito della controversia.

Infatti, è noto il principio (espresso da Cass. Sez. U. 30/10/2013, n. 24469) secondo cui, qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della potestas iudicandi sul relativo merito, proceda poi comunque all’esame di quest’ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta ad abundantiam, su tale ultimo aspetto (in senso conforme, tra le ultime, Cass. Sez. U -, Sentenza n. 2155 del 01/02/2021; Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020; Cass. 19/12/2017, n. 30393).

Non vi è quindi nella sentenza impugnata una statuizione, neppure implicita, in ordine alle questioni sostanziali attinte dalla ricorrente con la censura per violazione di legge.

2. Nulla sulle spese, essendo rimasto intimato il Comune.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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