Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28956 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1819-2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

D.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 527/07/2019 della Commissione tributaria regionale dell’ABRUZZO, Sezione staccata di PESCARA, depositata in data 03/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

RILEVATO

Che:

– in controversia relativa ad impugnazione di una intimazione di pagamento delle somme portate da cinque cartelle di pagamento recanti l’iscrizione a ruolo di debiti tributari di diversa natura (IRPEF, IRAP e ritenute alla fonte), precedentemente notificate a D.D., la CTP di Pescara annullava la sola cartella di pagamento n. ***** per intervenuta prescrizione del credito erariale e la CTR, con la sentenza impugnata, rigettava l’appello dell’amministrazione finanziaria ritenendo che i crediti tributari vantati dall’amministrazione finanziaria fossero soggetti al termine quinquennale di prescrizione, nella specie irrimediabilmente decorso;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non replica l’intimato;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946,2948 e 2953 c.c. per avere la CTR errato nel ritenere quinquennale il termine di prescrizione dei crediti tributari per IRPEF ed IRAP vantato dall’amministrazione finanziaria, male interpretando il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 23397 del 2016, in base al quale il termine di prescrizione dei crediti erariali sarebbe quello proprio dei singoli tributi, ove non diversamente previsto dalla legge. Si sostiene che nella specie, poiché le somme richieste con la cartella di pagamento riguardavano l’IRPEF e l’IRAP, il termine applicabile era quello decennale che non era decorso in quanto, con riferimento alla cartella di pagamento notificata in data 21/04/2006, il termine di prescrizione, che andava a compiersi il 21/04/2016, era stato tempestivamente interrotto dalla notifica dell’intimazione di pagamento effettuata in data 04/04/2016.

2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2938 c.c. sostenendo che la CTR aveva rilevato d’ufficio una prescrizione “breve” che il contribuente non aveva mai eccepito con riferimento ai tributi avendo introdotto, peraltro illegittimamente soltanto in grado di appello, la questione della prescrizione breve quinquennale con riferimento alle sanzioni e agli interessi.

3. Con il terzo motivo viene dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la CTR, pronunciando ultrapetita, aveva rilevato il compimento della prescrizione breve, mai eccepita dal contribuente.

4. Il secondo e terzo motivo, che vanno esaminati preliminarmente, per ragioni di ordine logico-giuridico, e congiuntamente, in quanto involgenti la medesima questione, sono entrambi infondati.

5. Invero, la tesi sostenuta dalla ricorrente non è condivisibile alla luce della considerazione che la questione relativa all’applicabilità di uno specifico termine di prescrizione (nella specie, quello ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c. anziché quello breve quinquennale di cui all’art. 2948 c.c.) attiene all’obbligo inerente all’esatta applicazione della legge. Con la conseguenza che, come ha già avuto modo di affermare questa Corte, costituisce una rilevazione che non è riservata al monopolio della parte ma può avvenire anche d’ufficio. (cfr. Cass. n. 4238 del 2011; Cass. n. 24260 del 2020). Invero, la determinazione della durata prescrizionale, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una “quaestio iuris” concernente l’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. (cfr. Cass., Sez. U., n. 10955 del 2002).

6. Il primo motivo di ricorso, al cui esame deve ora passarsi, è invece fondato in quanto il Supremo consesso di questa Corte ha affermato, nella sentenza n. 23397 del 2016 (seguita da numerose pronunce delle Sezioni semplici, tra cui Cass. n. 9906, n. 11800 e n. 12200 del 2018), che “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.

7. Secondo la citata pronuncia, quindi, la mancata impugnazione degli atti impositivi/esecutivi rende irretrattabili i crediti d’imposta, senza incidere sul relativo termine prescrizionale, che è quello ordinario decennale salvo che non sia per essi espressamente previsto ex lege un termine inferiore; ne consegue che nel caso di specie la CTR ha male interpretato tale principio erroneamente ritenendo soggetto a prescrizione quinquennale i crediti erariali per IRPEF (Cass. n. 9906 del 2018) ed IRAP (Cass. n. 1543 del 2018), il cui termine prescrizionale è chiaramente decennale, mentre è quinquennale quello per interessi e sanzioni collega/ti ai predetti tributi.

8. Invero il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3, stabilisce che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”. A sua volta l’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, prevede che “si prescrivono in cinque anni: (…) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Orbene, questa Corte ha, sul punto, avuto modo di puntualizzare che “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile”, come nel caso di specie, “vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario” (cfr. Cass., Sez. U., n. 25790 del 2009; conf. Cass. n. 5837 del 2011; Cass. n. 5577 del 2019). E’ stato, altresì, precisato in materia di interessi dovuti per il ritardo nell’esazione dei tributi che il relativo credito, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, (Cass. n. 30901 del 2019; Cass. n. 14049 del 2006; v. anche Cass. n. 12740 del 2020, con riferimento al termine quinquennale di prescrizione sia delle sanzioni che degli interessi).

9. Conclusivamente, quindi, va accolto il primo motivo di ricorso, nei termini di cui sopra (ovvero limitatamente alle imposte), vanno rigettati il secondo e terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla CTR territorialmente competente che riesaminerà la vicenda alla stregua dei principi sopra enunciati provvedendo anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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