Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28968 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34018/2019 R.G., proposto da:

il Comune di Forio (NA), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di determina resa dal responsabile di settore il 23 ottobre 2019 n. 1466, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Acunto, con studio in Forio (NA), elettivamente domiciliato presso l’Avv. Giovanni Mechelli, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

la “CO.GE.IM. GT S.r.l.”, con sede in Napoli, in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Taddeo, con studio in Napoli, elettivamente domiciliato presso il Dott. Michelangelo Mattia, con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 23 settembre 2019 n. 7039/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 giugno 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

RILEVATO

che:

Il Comune di Forio (NA) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 23 settembre 2019 n. 7039/11/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per la TARI relativa all’anno 2018, ha accolto l’appello proposto dalla “CO.GE.IM. GT S.r.l.” nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli il 20 ottobre 2018 n. 13322/14/2018, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che la componente variabile della tariffa dovesse essere dimezzata in relazione al minor consumo di acqua e di elettricità nel periodo di chiusura della struttura alberghiera. La “CO.GE.IM. GT S.r.l.” si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia, al contempo, violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 651, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 6, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62 e 63, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, (verosimilmente) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, (verosimilmente) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’importo del tributo dovesse essere ridotto, nonostante l’utilizzo dei locali per l’esercizio dell’attività alberghiera nell’anno di riferimento in difetto di prova della stagionalità.

Ritenuto che:

1. Il motivo è carente di specificità in relazione alle doglianze prospettate.

1.1 Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (tra le tante: Cass., Sez. 6-2, 14 maggio 2018, n. 11603; Cass., Sez. 5", 11 aprile 2019, n. 10142; Cass., Sez. 6-5, 23 ottore 2019, nn. 27006, 27008, 27009 e 27010; Cass., Sez. 5", 23 dicembre 2020, n. 29399; Cass., Sez. 5, 11 febbraio 2021, n. 3436; Cass., Sez. 5, 9 marzo 2021, n. 6475; Cass., Sez. 5, 17 marzo 2021, n. 7447; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8377; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2021, n. 12376; Cass., Sez. 1, 19 maggio 2021, n. 13704).

1.2 Nella specie, a ben vedere, il ricorso si risolve nella censura della sentenza impugnata sotto una indistinta pluralità di profili (violazione e falsa applicazione di legge, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, motivazione inesistente o apparente), senza dar conto della specifica rilevanza e della reale portata delle singole doglianze. Difatti, l’atto introduttivo si limita, in modo confuso, disorganico e contraddittorio, a sostenere l’adeguatezza motivazionale dell’atto impositivo (senza trascriverne o richiamarne i passi rilevanti) con riguardo alla determinazione dell’entità del tributo e la totale carenza di comunicazioni del contribuente in ordine all’inizio o alla variazione dell’utenza ovvero alle condizioni per la fruizione di agevolazioni.

2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, si deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso per cassazione.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 200,00 per esborsi e di Euro 4.100,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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