LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 820/2020 R.G., proposto da:
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– ricorrente –
contro
la “MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.”, con sede in Siena, in persona del responsabile del servizio fiscale pro tempore, in virtù di procura a mezzo di rogito redatto dal Notaio Z.M. da Siena il *****, rep. n. *****, nella qualità di incorporante la
“BANCA ANTONVENETA S.p.A.”, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof.
Pasquale Russo, con studio in Firenze, e dall’Avv. Francesco Padovani, con studio in Firenze, elettivamente domiciliata presso l’Avv. Sara Menichetti, con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
– controricorrente –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 16 maggio 2019 n. 6869/43/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 giugno 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 16 maggio 2019 n. 6869/43/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’ottemperanza agli obblighi derivanti dal giudicato formatosi a seguito della sentenza depositata dal medesimo giudicante il 19 novembre 2007 n. 365/43/2007, parzialmente riformata dalla sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 10 novembre 2008, n. 446/01/2008, aveva ordinato alla medesima il pagamento immediato della somma di Euro 123.983,79 con relativi accessori in favore della “MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.”, a titolo di IRPEG relativa all’anno 1993 nei confronti della controllata “BOLEFIN FACTOR S.p.A.”. La “MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.” si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. La controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
Con unico motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, nn. 4 e 5, e dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, a causa dell’insanabile contraddittorietà tra motivazione e dispositivo in relazione al computo degli interessi ultradecennali nella determinazione della somma di cui il giudice dell’ottemperanza ha ordinato il pagamento.
Ritenuto che:
1. Il motivo è fondato.
1.1 Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza impugnata, soltanto quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto (tra le tante: Cass., Sez. 5", 30 dicembre 2015, n. 26077; Cass., Sez. 6-1, 27 giugno 2017, n. 16014; Cass., Sez. 6-5, 17 ottobre 2018, n. 26074; Cass., Sez. 5, 15 gennaio 2020, n. 614; Cass., Sez. 6, 9 dicembre 2020, n. 28088; Cass., Sez. 6-5, 14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5, 5 maggio 2021, n. 11689).
1.2 Nella specie, pur avendo espressamente escluso in motivazione la maggiorazione degli interessi ultradecennali sulla somma rimborsabile (“si ritiene che gli interessi ultradecennali richiesti non possano essere riconosciuti”), il giudice dell’ottemperanza ha ordinato in dispositivo all’amministrazione finanziaria il pagamento immediato di una somma maggiorata anche di tali interessi secondo le risultanze di un prospetto trascritto dalla contribuente nel ricorso per ottemperanza e presupposto nella stesura del dispositivo (come si desume dalla riproduzione fattane nel ricorso per cassazione).
Tale dissonanza inficia la determinazione del quantum debeatur nella formulazione dell’ordine di pagamento immediato, che è stato commisurato alla somma complessiva di Euro 7.636.825,50 “a titolo di interessi di legge maturati alla data dell’atto di messa in mora sulle somme riconosciute dalla sentenza de qua” sulla base del citato prospetto, avendo cumulato nel calcolo complessivo degli accessori sul capitale dovuto anche gli interessi ultradecennali. Ne’ è possibile – sulla scorta del solo contenuto della sentenza impugnata – lo scorporo di tale componente (che non è stata separatamente individuata in motivazione) dalla quantificazione totale del credito per gli interessi moratori.
1.3 Per cui, il giudice dell’ottemperanza dovrà provvedere al ricalcolo del credito per gli interessi moratori sul capitale dovuto mediante lo scomputo della voce imputabile agli interessi ultradecennali.
2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021