Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28973 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6148/2020 R.G., proposto da:

V.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Guglielmo Abbate, con studio in Napoli, elettivamente domiciliato presso l’Avv. Giancarlo Ascanio, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione Staccata di Latina il 23 luglio 2019 n. 4595/18/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 giugno 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

RILEVATO

che:

V.A., nella qualità di cessato amministratore unico della “A.G.W. S.r.l.”, in fallimento, con sede in Latina, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione Staccata di Latina il 23 luglio 2019 n. 4595/18/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto impugnazione di avviso di accertamento per IRES ed IRAP relative agli anni 2008 e 2009 nei confronti della predetta società, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina il 31 ottobre 2017 n. 1259/02/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto il difetto di legittimazione processuale del cessato amministratore unico, essendo stato già impugnato l’atto impositivo dal curatore della società fallita. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per cassazione, sul presupposto della carenza di interesse. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto il proprio difetto di legittimazione processuale.

Ritenuto che:

1. Il motivo è infondato.

1.1 Secondo questa Corte, in linea generale, la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43, la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore; se, però, l’amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l’inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia (tra le altre: Cass., Sez. 6, 6 luglio 2016, n. 13814; Cass., Sez. 1, 2 febbraio 2018, n. 2626; Cass., Sez. 6, 30 ottobre 2020, n. 24159; Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2020, n. 27981).

1.2 Con specifico riguardo alla materia tributaria, si è detto anche che l’avviso di accertamento, concernente crediti fiscali i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al fallito, il quale conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, pur essendo condizionata la sua impugnazione all’inerzia della curatela, sicché, in caso contrario, la pretesa tributaria è inefficace nei suoi confronti e l’atto impositivo non diventa definitivo, tenuto conto che, peraltro, costui non è parte necessaria del giudizio d’impugnazione instaurato dal curatore (per tutte: Cass., Sez. 5, 15 marzo 2006, n. 5671; Cass., Sez. 5, 22 marzo 2006, n. 6393; Cass., Sez. 5, 30 aprile 2014, n. 9434; Cass., Sez. 5, 18 marzo 2016, n. 5392; Cass., Sez. 5, 3 aprile 2018, n. 8132; Cass., Sez. 5, 12 febbraio 2020, n. 3393; Cass., Sez. 6", 18 febbraio 2020, n. 4105; Cass., Sez. 6", 15 aprile 2021, n. 9953).

1.3 In tal caso, quindi, trattandosi di rapporto ormai acquisito al fallimento, è inconcepibile una sovrapposizione di ruoli fra fallimento e società fallita, il cui difetto di legittimazione processuale assume carattere assoluto (in argomento: Cass., Sez. 2", 4 dicembre 2018, n. 31313).

1.4 Il ricorrente ha insistito anche sull’affermazione della propria legittimazione ad impugnare la sentenza del giudice tributario in base al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43, comma 2, facendo leva sullo stretto collegamento al procedimento penale a suo carico per il reato di bancarotta fraudolenta (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216).

Tuttavia, anche in tale ipotesi, la legittimazione processuale del fallito non può prescindere dalla subordinazione all’inerzia degli organi fallimentari. Dunque, resta il fatto che, nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito, compresi nel fallimento, sta in giudizio il curatore, ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43, comma 1, spettando al fallito una legittimazione processuale di tipo suppletivo soltanto nel caso di totale disinteresse degli organi fallimentari, ipotesi da escludere dunque allorché il curatore sia parte, indipendentemente dalla sua concreta condotta processuale; il fallito può svolgere, dunque, attività processuale unicamente nei limiti dell’intervento ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ex art. 43, comma 2, cioè per le questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico, o nei limiti dell’intervento adesivo dipendente, che comunque non gli attribuisce il diritto di impugnare la sentenza in autonomia dal curatore (in termini: Cass., Sez. 1", 14 maggio 2012, n. 7448; Cass., Sez. 5, 27 dicembre 2019, n. 34520).

1.5 Nella specie, il giudice di appello ha correttamente escluso la legittimazione processuale del cessato amministratore (peraltro, nemmeno l’ultimo in ordine temporale e, quindi, in ogni caso, non abilitato ad un’eventuale supplenza del curatore) della società fallita all’impugnazione dell’atto impositivo per insussistenza dell’inerzia del curatore della società fallita.

2. Stante l’assoluta infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, che liquida nella somma complessiva di Euro 17.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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