LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7344/2020 R.G., proposto da:
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– ricorrente –
contro
la “AUTOSHOP S.r.l.”, in liquidazione, con sede in *****, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessia Vignoli, con studio in Roma, e dall’Avv. Maria Sonia Vulcano, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
– controricorrente –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione Staccata di Salerno il 7 gennaio 2019 n. 29/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 giugno 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione Staccata di Salerno il 7 gennaio 2019 n. 29/02/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2006, ha accolto l’appello proposto dalla “AUTOSHOP S.r.l.”, in liquidazione, nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno il 30 agosto 2016 n. 4705/04/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che le risultanze istruttorie avessero provato l’effettività delle operazioni relative all’acquisto ed alla vendita di telefoni cellulari. La “AUTOSHOP S.r.l.”, in liquidazione, si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
Con unico motivo, si deduce nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver deciso l’accoglimento dell’appello con motivazione carente o apparente.
Ritenuto che:
1. Il motivo è infondato.
1.1 Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma, (tra le tante: Cass., Sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5, 13 aprile 2021, n. 9627).
1.2 Nella specie, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo un’ampia e dettagliata esposizione delle ragioni sottese all’accoglimento dell’appello (al di là di ogni considerazione sul piano della loro fondatezza in diritto), con particolare riguardo all’analitico disconoscimento della natura di “operazioni soggettivamente inesistenti” alle singole cessioni di telefoni cellulari, non rilevando (in relazione al censurato vizio di motivazione inesistente o apparente) che il giudice di merito abbia aderito alle sole conclusioni di una consulenza tecnica d’ufficio e non abbia tenuto conto delle altre risultanze probatorie (in particolare, delle trascrizioni delle intercettazioni riportate nel p.v.c. della polizia tributaria).
Aggiungasi che il giudice di appello ha minuziosamente vagliato l’attendibilità delle conclusioni rassegnate dall’ausiliare giudiziario in relazione a ciascuna delle cessioni contestate, avendo riguardo ai rilievi formulati dall’amministrazione finanziaria.
1.4 Pertanto, la sentenza impugnata si rivela soddisfacente sul piano dell’adeguatezza argomentativa, potendo considerarsi raggiunta la soglia del “minimo costituzionale”.
2. Valutandosi la infondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 200,00 per esborsi ed Euro 7.800,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021