LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7608/2020 R.G., proposto da:
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– ricorrente –
contro
A.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Quercia, con studio in Bari, elettivamente domiciliato presso l’Avv. Livia Ranuzzi, con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
– controricorrente –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia il 15 luglio 2019 n. 2206/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 giugno 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia il 15 luglio 2019 n. 2206/05/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di liquidazione di imposta ipotecaria per la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla medesima nei confronti di A.E. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari il 16 giugno 2016 n. 2036/15/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha pronunziato l’absolutio ab instantia sul presupposto che l’atto di appello non contenesse la formulazione di motivi specifici. A.E. si è costituito con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver erroneamente ritenuto il giudice di secondo grado l’inammissibilità dell’appello per carenza di motivi specifici.
2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 10, comma 3, nonché degli artt. 476 e 2648 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto il giudice di secondo grado che la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità non debba essere assoggettata ad imposta ipotecaria, essendo esclusa dal novero degli “atti e formalità direttamente conseguenti” agli atti di trasferimento.
Ritenuto che:
1. Il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo motivo.
1.1 Per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (tra le tante, da ultime: Cass., Sez. 6-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5, 2 dicembre 2020, n. 27496; Cas., Sez. 5, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5, 10 marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5, 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852; Cass., Sez. 5, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5, 26 maggio 2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5, 27 maggio 2021, n. 14873).
Pertanto, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1, non deve, quindi, consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass., Sez. 5, 21 novembre 2019, n. 30341).
Si e’, inoltre, ritenuto che non vi è incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, tali da comportare l’inammissibilità dell’appello a termini del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1, ove il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi dall’intero atto di impugnazione nel suo complesso (Cass., Sez. 6-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5", 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5, 26 maggio 2021, n. 14582).
1.2 Non e’, quindi, necessaria ai fini dell’ammissibilità dell’appello la indicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l’appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendo per la legittimità dell’avviso impugnato. (Cass., Sez. 5, 26 maggio 2021, n. 14582).
1.3 Nella specie, il giudice del gravame ha fatto malgoverno del principio enunciato, avendo dichiarato l’inammissibilità dell’appello, sul presupposto che esso non contenesse l’articolazione distinta e separata di alcun motivo di censura in ordine alla sentenza di primo grado, pur avendo, al contempo, esaminato e disatteso nel merito la questione della soggezione ad imposta ipotecaria della trascrizione degli atti di accettazione tacita, sulla quale l’appello stesso era stato fondato dall’amministrazione finanziaria.
1.4 Peraltro, è il caso di aggiungere che l’esame del motivo di appello, nonostante il preliminare rilievo dell’inammissibilità per difetto di specificità, non onerava la parte soccombente, per carenza di interesse, ad impugnare la decisione di secondo grado (ad abundantiam) anche per il merito della controversia, della cui cognizione il giudice di appello si era ormai spogliato con l’absolutio ab instantia (tra le tante: Cass., Sez. 2, 4 gennaio 2017, n. 101; Cass., Sez. 6-1, 21 giugno 2018, n. 16410; Cass., Sez. 5, 18 dicembre 2019, n. 33580; Cass., Sez. 5, 2 marzo 2020, n. 5640; Cass., Sez. 5, 24 maggio 2021, n. 14149).
2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021