LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 6993-2020 proposto da:
PISTILLI MASSIMO, in qualità di difensore di A.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dello stesso, rappresentato e difeso da sé medesimo;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, MINISTERO dell’ISTRUZIONE dell’UNIVERSITA” e RICERCA *****;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 26413/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.
RILEVATO
che:
l’Avvocato Massimo Pistilli in proprio e quale difensore di A.B., proponeva ricorso per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 26413 del 2019 nella parte in cui non aveva provveduto a disporre la distrazione delle spese liquidate in favore del suddetto difensore, come chiesto nel controricorso.
Il Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca e l’Agenzia delle entrate non si costituivano.
Con ordinanza interlocutoria n. 28598 del 2020 la Corte rinviava a nuovo ruolo disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di A.B., la quale veniva regolarmente citata a cura dell’avv. Massimo Pistilli.
Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
l’Avvocato Massimo nella lite oggetto della risulta regolarmente costituito il Pistilli, difensore del controricorrente ordinanza n. 26413 del 2019, aveva chiesto, nel controricorso, il rigetto del ricorso con la condanna dell’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del predetto difensore ai sensi dell’art. 93 c.p.c.;
in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;
la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 1127 del 2021; Cass., sez. un., n. 16037 del 2010; Cass., n. 293 del 2011; Cass., n. 8578 del 2014);
il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 26413 del 2019, depositata il 17 ottobre 2019, sia corretto aggiungendo l’inciso “, da distrarsi in favore dell’Avv. Massimo Pistilli ex art. 93 c.p.c.” dopo le parole “oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%”;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 1127 del 2021; Cass., sez. un., n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).
PQM
dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 26413 del 2020, depositata il 17 ottobre 2019, sia corretto aggiungendo l’inciso “, da distrarsi in favore dell’Avv. Massimo Pistilli ex art. 93 c.p.c.” dopo le parole “oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%”;
dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta sentenza.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021