Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.29011 del 20/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11991/2019 proposto da:

CODANCONS, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Maria DONZELLI, e, con il medesimo, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRUNO BUOZZI, 32, presso lo studio dell’avvocato MICHELE MIRENGHI, marco.donzelli.milano.pecavvocati.it;

michelemirenghi.ordineavvocatioroma.org;

– ricorrente –

contro

DRG SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 260/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 21/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 140, il Codacons chiese al Tribunale di Milano di inibire, ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 37, alla società D.R.G. s.r.l., titolare di una palestra, la prosecuzione dell’offerta commerciale di abbonamenti validi solo se immediatamente sottoscritti, offerta ritenuta ingannevole nei confronti dei consumatori.

A supporto del ricorso rappresentò che la società D.G.R. s.r.l. attraeva i potenziali clienti con cartelloni pubblicitari il cui contenuto però non era esaustivo sì da indurre i consumatori a richiedere ulteriori informazioni presso la palestra, dove si prospettava una promozione valida solo per lo stesso giorno. I potenziali clienti erano pertanto indotti in modo ingannevole a sottoscrivere abbonamenti che altrimenti non avrebbero sottoscritto o avrebbero sottoscritto a condizioni diverse.

La società D.R.G. s.r.l. si costituì in giudizio resistendo alla domanda e rappresentò che quella oggetto di doglianza era un’offerta commerciale che i consumatori, cui faceva riferimento il Codacons (una in particolare) avrebbero avuto il tempo di esaminare e, all’occorrenza, confrontare con proposte di analoghe strutture di guisa che non poteva ravvisarsi alcuna violazione del Codice del Consumo.

2. Il Tribunale adito, ritenuta la legittimazione ad agire di Codacons in quanto titolare di interessi collettivi e diffusi, accertò l’ingannevole natura della pratica commerciale, ne inibì la prosecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 20, 21 e art. 23, lett. g) e condannò la società D.R.G. s.r.l. a rifondere a Codacons le spese del giudizio. Ad avviso del giudice la falsa prospettazione dell’imminente scadenza dell’offerta costituiva dichiarazione ingannevole del professionista idonea a condizionare la scelta del consumatore medio, nonché ad aumentare la sua propensione alla conclusione del contratto e in definitiva a falsare il comportamento economico del consumatore il quale, valutata con calma la proposta, avrebbe potuto orientare diversamente la propria scelta.

3. A seguito di appello della società D.R.G. s.r.l., la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 260 del 21/1/2019, richiesta di pronunciarsi sulla non verità dei fatti narrati dal Codacons nel ricorso introduttivo, sulla inesistenza di proposte ingannevoli e sulla violazione dell’art. 112 c.p.c., oltre che sulla pretesa inammissibilità della class action, ha accolto l’appello. Per quanto ancora qui di interesse ha confermato la legittimazione del Codacons in quanto portatore di un interesse collettivo; ha ritenuto che il consumatore non avesse dimostrato, essendone onerato, i fatti costitutivi della domanda, essendo rimasta sfornita di prova l’allegazione che l’offerta fosse ingannevole e che il consumatore fosse stato coartato nella propria libertà negoziale.

Conclusivamente ha ritenuto che la condotta denunciata non potesse ritenersi integrare una violazione del codice di consumo e che dunque la domanda originariamente formulata dovesse essere rigettata con la condanna del Codacons alle spese del doppio grado del giudizio.

4. Avverso la sentenza il Codacons ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Nessuno ha resistito al ricorso.

5 il ricorso è stata assegnato alla trattazione in pubblica udienza in vista della quale il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso – nullità della sentenza per “error in procedendo” ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non essersi il Collegio pronunciato su una delle domande formulate da parte ricorrente. Violazione dell’art. 112 c.p.c., corrispondenza tra chiesto e pronunciato – il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello adita non si sia pronunciata sulla eccezione – da esso introdotta con la comparsa di costituzione e risposta in appello – di inammissibilità dell’atto di appello per violazione dell’art. 342 c.p.c.. Il giudice avrebbe omesso di considerare che con l’appello sarebbe stato necessario individuare la parte specifica del provvedimento da impugnare, la motivazione censurata del giudice di primo grado, e le ragioni sulle quali il gravame era fondato.

1.1. Il primo motivo deduce erroneamente la violazione dell’art. 112 c.p.c., dolendosi dell’omesso esame dell’eccezione di difetto di specificità dell’appello. Infatti, quando si assume che il giudice di merito sia incorso in omesso esame di un’eccezione relativa a norma del procedimento, il motivo di ricorso per cassazione si deve sostanziare comunque nella deduzione dell’esistenza del vizio di inosservanza della norma del procedimento e, dunque, nella violazione dell’art. 342 c.p.c.. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass., 6-2, n. 321 del 12/1/2016).

Pur volendo ritenere che la censura, ancorché non espressamente prospettata quale violazione dell’art. 342 c.p.c., intendesse in realtà proprio impugnare la pronuncia per non aver pronunciato sull’eccepita inammissibilità dell’appello, il motivo sarebbe in ogni caso inammissibile perché non rispettoso dei criteri di autosufficienza prescritti dall’art. 366 c.p.c., n. 6. Il ricorrente sarebbe stato onerato di riportare i singoli motivi di appello e dunque le specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado con precisa individuazione delle sue conclusioni di inammissibilità ai sensi dell’art. 342 c.p.c.. Inoltre, avrebbe dovuto enunciare il tenore della sentenza di primo grado, perché esso sarebbe stato decisivo per la valutazione del grado di necessaria specificità dell’appello. Omettendo queste indicazioni il ricorrente impinge nella violazione dell’art. 366, n. 6, che deve essere rispettato anche là dove si eccepisca un vizio in procedendo come quello lamentato. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso; nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso (Cass., 1, n. 29495 del 23/12/2020).

Va, peraltro, rilevato che il fatto che ci si dilunghi per numerose pagine a spiegare perché l’appello sarebbe stato aspecifico, indulgendo a considerazioni che, in realtà, postulano la sua infondatezza, rende ulteriormente priva di pregio la doglianza.

2. Con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 140, relativamente all’onere probatorio gravante sul ricorrente circa gli elementi costitutivi dell’illiecito – il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ripartito l’onere probatorio ponendolo a carico dell’attore che assuma l’esistenza di un fatto illecito ai sensi dell’art. 2697 c.c., qualificando erroneamente l’azione nei termini dell’art. 140 bis Codice del Consumo, anziché ai sensi dell’art. 140 citato codice.

2.1 Il motivo è palesemente inammissibile perché non correlato alla ratio decidendi. Sebbene l’impugnata sentenza abbia citato in chiusura un principio di diritto relativo all’art. 140-bis Codice del Consumo anziché all’art. 140, è del tutto evidente che essa ha qualificato l’azione non quale class action ma quale azione collettiva formulata ai sensi dell’art. 140. E’ sufficiente leggere quanto riportato dalla impugnata sentenza dalla fine di p. 12 a tutta p. 13 per avere conferma di quale fosse la ratio decidendi della stessa. D’altra parte, la regola dell’art. 2697 c.c., è certamente applicabile all’azione ai sensi dell’art. 140.

3. Con il terzo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e segg. del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005), ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente censura nel merito la decisione della Corte d’Appello che ha escluso la ricorrenza nel caso di specie di pratiche commerciali scorrette, sostanzialmente evocando un nuovo giudizio sul comportamento denunciato e sulla necessità di qualificare il medesimo quale “pratica commerciale” scorretta.

3.1. Il motivo è inammissibile perché è in palese contrasto con i limiti del giudizio di legittimità che non consentono la rivalutazione nel merito delle questioni evocate dal ricorrente. La censura, pur essendo proposta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sollecita in realtà una rivalutazione della quaestio facti e si pone del tutto al di fuori dei limiti in cui, vigente l’attuale n. 5 dell’art. 360 c.p.c., è consentito a questa Corte il controllo sulla relativa motivazione (si vedano le note Cass. nn. 8053 e 8054 del 2014).

4. Con il quarto motivo di ricorso si censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha condannato il Codacons alle spese del doppio grado del giudizio, condanna ritenuta ingiustificata in ragione della peculiare natura della sua legittimazione ad agire nell’interesse generale dei consumatori.

4.1 Il motivo è privo di fondamento in quanto non vi è alcun regime di esenzione del Codacons rispetto al pagamento delle spese di lite che è stato correttamente disposto in ragione del principio della soccombenza.

5. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472