Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.29026 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 269/2019 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R.R. PEREIRA 202, presso il proprio studio, rappresento e difeso da se medesimo, unitamente all’Avvocato ALESSANDRO RICCI;

– ricorrente –

contro

C.A., CA.AN., elettivamente domiciliate in ANGUILLARA SABAZIA, VIA MONICO 2, presso lo studio, dell’Avvocato CARLO MECALI, che le rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza n. 22524/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

uditi gli Avvocati B.F. e CARLO MECALI;

udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. CORRADO MISTRI, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o in subordine per il rigetto.

FATTI DI CAUSA

1. B.F. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la revocazione, ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4), dell’ordinanza di questa Corte n. 22524/18, del 24 settembre 2018, che ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione dallo stesso proposto avverso la sentenza n. 190/15, del 22 dicembre 2015, del Tribunale di Civitavecchia.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente – sul presupposto di vantare un credito per prestazioni professionali rese in favore di Ca.An. ed A., come riconosciuto da sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, munita di formula esecutiva – di aver notificato alle stesse, in data 4 novembre 2014, il titolo esecutivo e l’atto di precetto, nel quale, tuttavia, ometteva erroneamente di riferire la data di notifica della sentenza esecutiva. Al fine, dunque, di evitare la proposizione di defatigatorie opposizioni, il medesimo decideva di rinunciare all’atto di precetto, depositando a tale scopo, in data 25 novembre 2014 (con la dicitura “urgente”), presso gli ufficiali giudiziari perché provvedessero alla relativa notificazione, atto di rinuncia redatto il precedente giorno 24 novembre. Pervenuto il 28 novembre 2014, ai destinatari, avviso di deposito, le copie dell’atto di rinuncia destinate ad Ca.An. e A. venivano ritirate, rispettivamente, il 1 e il 3 dicembre 2014.

Nondimeno, “medio tempore”, le medesime C. – con atto di citazione del 22 novembre 2014, pervenuto al B. il 27 novembre – proponevano opposizione al precetto ex art. 617 c.p.c., provvedendo, inoltre, il loro legale, sempre in data 27 novembre, ad inoltrare un fax all’odierno ricorrente, con il quale dichiarava di essere in attesa della rinuncia al precetto (ignorandone il già avvenuto invio da parte del B., due giorni prima).

Ciò premesso, l’odierno ricorrente riferisce, altresì, che il legale delle C., quattro giorni prima che si consumasse il termine ex art. 167 c.p.c. (e tre giorni dopo il primo ritiro dell’atto di rinuncia al precetto inviato dal B.), provvedeva ad iscrivere a ruolo, in data 4 dicembre 2014, l’opposizione al precetto, e ciò quantunque si fosse realizzata proprio la condizione indicata nel già citato fax del 27 novembre. Di tali circostanze il B. rendeva edotto, con la propria comparsa di risposta, il giudice dell’opposizione, eccependo, pertanto, che l’avversaria iniziativa giudiziaria aveva investito un atto di precetto non eseguito e rinunciato, e dunque inesistente. Difatti, dell’avvenuta rinuncia al precetto le C. avevano avuto conoscenza almeno dal 1 dicembre 2014, ovvero in occasione del perfezionamento, per la prima di esse, della notificazione del relativo atto (recante, peraltro, in ogni suo esemplare l’indicazione di tutti i suoi destinatari), essendo in quel momento ancora pendente il termine di legge per l’iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione.

Nondimeno, la richiesta del B. di dichiarare l’atto di opposizione “nullo, invalido, inefficace”, così come “pretestuosa l’iscrizione a ruolo dell’opposizione al precetto rinunciato”, veniva disattesa dal Tribunale di Civitavecchia. L’adito giudicante, infatti, sul presupposto che la rinuncia al precetto sarebbe intervenuta in corso di causa – essendo stata depositato solo all’udienza del 29 maggio 2015 l’atto notificato il 3 dicembre 2014 – dichiarava cessata la materia del contendere, distinguendo, però, tra l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., comma 1 (per l’assenza, nell’atto di precetto, delle indicazioni relative alla data di notifica del titolo esecutivo) e l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 1, proposta per le restanti ragioni. In particolare, il giudice escludeva che il B. potesse lamentarsi dell’avvenuta iscrizione a ruolo dell’opposizione, addebitandogli, anzi, l’insorgenza della lite, ritenendo che il suo mancato riscontro al fax del 27 novembre del 2014 – con cui il legale della C. dichiarava di attendere rinuncia al precetto – avesse integrato un comportamento non conforme al dovere di lealtà e probità, ex art. 88 c.p.c..

Avverso tale decisione – che sanciva la soccombenza del B., con condanna al pagamento delle spese di lite, ancorché compensate per la metà – il medesimo B. ricorreva per cassazione, sulla base di dodici motivi, che includevano le censure di “omesso esame delle eccezioni di nullità istitutiva del giudizio”, di “nullità della sentenza”, di “manifesta ingiustizia e parzialità” della stessa.

Questa Corte, tuttavia, secondo l’odierno ricorrente, avrebbe “incorporato acriticamente” la decisione del Tribunale di Civitavecchia, in particolare nella distinzione tra opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, rilevando, quanto a quest’ultima, che il B. era stato riconosciuto totalmente vittorioso, e quindi privo di interesse all’impugnazione (dal momento che egli aveva affermato che la propria opposizione riguardava esclusivamente l’opposizione agli atti esecutivi), esimendosi, pertanto, su tali basi, dal prendere posizione sui singoli motivi di ricorso.

Così facendo, tuttavia, l’ordinanza di questa Corte oggi impugnata non si sarebbe avveduta – sempre secondo l’odierno ricorrente – “dell’effettività dei motivi del ricorso per Cassazione, essendosi espressa più che come esame e valutazione dell’impugnazione, come attività argomentativi a conferma della sentenza impugnata”, ignorando la censura di nullità del giudizio di opposizione e della sentenza cui esso ha messo capo, non avendo “neppure colto il fatto fondamentale della precedenza (rispetto all’iscrizione a ruolo dell’opposizione a precetto – il 3.12.1994 -) del ritiro dell’atto di rinuncia al precetto (01.12.14), ad opera di una delle due opponenti”, peraltro “rappresentante entrambe dallo stesso difensore”.

3. Avverso l’ordinanza di questa Corte ha proposto ricorso per revocazione il B., sulla base – come detto – di un unico motivo.

3.1. Esso denuncia, ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4), “errore di percezione dell’ordinanza”, laddove “nega essere stata rappresentata nel “ricorso per cassazione”, “alcuna valida ragione di interesse” del ricorrente ad ottenere una pronuncia diretta sul merito dell’opposizione agli atti esecutivi”.

Sottolinea l’odierno ricorrente che siffatto rilievo costituisce “negazione che sia stata formulata ogni “rappresentazione””, in particolare, “della “censura di nullità” del giudizio e della sentenza impugnata, nonché, conseguentemente, dei “fatti” posti a fondamento di essa” (segnatamente, con il primo motivo di ricorso allora proposto).

In particolare, il B. evidenzia che la “attribuzione al ricorrente di non aver chiesto una pronuncia diretta nel merito dell’opposizione” integrerebbe “l’errore di percezione nel quale è incorsa l’ordinanza impugnata”, dimostrando che questa Corte non risulta “essersi avveduta della censura di nullità che, ove percepita, avrebbe affrontato con la precedenza assoluta che spetta a questioni di specie pregiudiziale/preliminare”.

In altri termini, proposto dal B. un “radicale motivo deducente la nullità del giudizio di opposizione nella sua interezza ed originaria unità” (per avere il giudizio investito un atto di precetto che si sapeva già rinunciato dal creditore prima dell’iscrizione a ruolo), l’affermazione secondo cui il medesimo non avrebbe rappresentato “alcuna ragione di interesse” all’impugnazione, costituisce “negazione” del fatto “che il ricorrente abbia avanzato censura di nullità”, fatto il cui “carattere essenziale” è da ravvisarsi nella circostanza che il B., a seguito della disamina di tale censura, “avrebbe conosciuto la vittoria, ricevuto il corrispondente compenso” e, così, realizzato il proprio interesse. La declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, alla quale è pervenuta questa Corte con l’ordinanza oggi impugnata, sarebbe, dunque, rivelatrice “del suo essere caduta in difetto di percezione dei motivi del ricorso per cassazione”, attraverso i quali il B. aveva riproposto “la originaria eccezione di nullità del giudizio di opposizione”, nullità dalla quale “ad esserne inficiata” non sarebbe stata “soltanto l’opposizione in una delle sue distinzioni” (ovvero, quella agli atti esecutivi), “ma l’unica originaria opposizione che attrae e risolve, nella nullità della sua istituzione giudiziale, ogni altro svolgimento del giudizio”.

4. C.A. e An. hanno resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza.

5. Il Procuratore della Repubblica presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, ovvero, in subordine il suo rigetto.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso è inammissibile.

6.1. Nell’esaminare l’unico, articolato, motivo su cui esso si fonda, deve muoversi dalla constatazione che, ancora di recente, questa Corte – nella sua massima espressione nomofilattica – ha ribadito che la “impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore da questa compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, il quale presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., ord. 27 novembre 2019, n. 31032, Rv. 656234-01). Di conseguenza, è esperibile, “ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4), la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso e, ai fini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversi riguardo al “capo” della domanda riproposta all’esame del giudice dell’impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio” (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., ord. n. 31032 del 2019, cit.).

In altri termini, “non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso, ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto d’impugnazione, perché in tal caso è dedotta un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso”, e ciò perché “qualificare i motivi di ricorso, stabilirne l’esatto contenuto, sussumerli in una delle cinque categorie previste dall’art. 360 c.p.c., costituiscono altrettante attività di giudizio sui fatti processuali, e non di accertamento dei fatti processuali, con la conseguenza che rispetto a tali attività non è ammessa la revocazione” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 15 febbraio 2018, n. 3670, Rv. 647695-01).

Questa Corte, dunque, ha sempre rifiutato quell’interpretazione estensiva delle norme sulla revocazione, secondo cui “l’errore revocatorio sussisterebbe non solo quando sia stata omessa ogni considerazione del motivo, sì da farlo ritenere graficamente ignorato, ma anche le volte in cui l’omessa descrizione del suo contenuto e la sua valutazione con “clausole di stile” faccia ritenere che detto motivo sia stato sostanzialmente (quindi logicamente) ignorato”, rilevando come siffatta opzione ermeneutica risulti “priva di alcuna base normativa” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-1, ord. 22 febbraio 2013, n. 4605). Esito, questo, alla quale si è pervenuti sul rilievo che “il limite dell’errore percettivo chiaramente posto dalla legge alle impugnazioni a carico della sentenza della Corte di legittimità delinea il terreno delle ipotesi di ammissibilità in termini di svista o mancata attenzione su di un fatto materiale o processuale in termini, per quel che rileva, di percezione della esistenza stessa di un motivo di ricorso”, costituendo il “portato di una opzione assai chiara del legislatore, correlata alla ragionevole scelta di assicurare la fine della controversia con la decisione della Corte di legittimità, quella di consentire che la parte abbia conseguito, o possa conseguire in sede di esercizio dello jus poenitendi da parte della Corte di Cassazione proprio la decisione auspicata ma non una correzione di pretesi errori di diritto, sostanziali o processuali, commessi dalla pronunzia revocanda” (così, nuovamente, Cass. Sez. 6-1, ord. n. 4605 del 2013, cit.).

6.2. Da quanto appena illustrato emerge, pertanto, che il vizio denunciato con la presente impugnazione – ovvero, non essersi questa Corte avveduta della presenza, nel ricorso del B., di un “radicale motivo deducente la nullità del giudizio di opposizione nella sua interezza ed originaria unità”, e “non soltanto l’opposizione in una delle sue fasi” (ed esattamente quella di cui all’art. 617 c.p.c.) – fuoriesce dal paradigma dell’errore revocatorio come sopra delineato, vale a dire quale “errore di percezione della esistenza stessa di un motivo di ricorso”, investendo, piuttosto, la ricostruzione del suo contenuto, e, dunque, quell’insieme di compiti che consistono nel “qualificare i motivi di ricorso” e “stabilirne l’esatto contenuto” che, come detto, “costituiscono altrettante attività di giudizio sui fatti processuali, e non di accertamento dei fatti processuali”, rispetto alle quali “non è ammessa la revocazione” (così, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 3670 del 2018, cit.).

7. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.

8. A carico del ricorrente, infine, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando B.F. a rifondere, ad Ca.An. ed A., o meglio, per esse, all’Avv. Carlo Mecali dichiaratosi antistatario, le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3.000,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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