LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8909/2018 R.G. proposto da:
S.P., rappresentato e difeso dall’Avv. MARIO GRAMIGNA, con domicilio in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
HELVETIA COMPANIA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA, in persona dell’Amministratore D.J.S.R., con domicilio eletto in Roma, Via Monte Santo n. 68, presso lo studio dell’Avv. GIOVANNI CIAPPA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
S.A.;
– intimata –
contro
AYUNTAMIENTO DE ARMILLA MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE GRANATA;
– intimato –
avverso la pronuncia n. 9042/2017 del Tribunale di NAPOLI, n. 9042/2017, pubblicata il 6 settembre 2017;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 aprile 2021 dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni;
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, formulate ai sensi e con le modalità previste dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
S.P., con atto di citazione del 13 luglio 2009, conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Marano di Napoli, S.A., per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura, che la convenuta era stata legittimata ad utilizzare, in conseguenza dell’urto, verificatosi il *****, con una Peugeot 206 intenta a ripartire da una posizione di sosta in retromarcia.
S.A., costituitasi in giudizio, oltre ad eccepire l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda attorea, chiedeva di accertare la responsabilità esclusiva del conducente della Peugeot 206 e di essere autorizzata a chiamare in causa la società Protetion Civile de Granada, proprietaria del veicolo, nonché la Helvetia Compania Suiza Sociedad Anonima, quale assicuratrice per la r.c.a..
Quest’ultima, costituitasi, eccepiva l’inapplicabilità al sinistro della legge italiana, la prescrizione del diritto risarcitorio, l’infondatezza della domanda e l’esorbitanza del quantum.
Protecion civile De Grenada restava contumace.
Con nota del 23 marzo 2010 della Segreteria Generale del Governo spagnolo, veniva comunicato che il proprietario della Peugeot era l’Ayuntamiento de Armilla, Municipio de la Provincia de Granada, il quale restava contumace.
Il Giudice di Pace, disattesa l’eccezione di inapplicabilità della legge italiana e quella di prescrizione, estrometteva dal giudizio la Protecion Civil de Grenada, rigettava la domanda nei confronti di S.A., dichiarava la esclusiva responsabilità del conducente della Peugeot 206 e condannava in solido l’Ayuntamiento de Armilla e la Helvetia Compania Suiza Sociedad Anonima al pagamento in favore dell’attore di Euro 752,00, al netto degli accessori, e regolava le spese di lite.
La decisione veniva impugnata da Elvetia Compania Suiza Sociedad Anonima, la quale chiedeva la modifica del capo della sentenza impugnata che aveva ritenuto applicabile la legge italiana, omettendo, però, di considerare che la legge da applicare era quella del luogo in cui si era verificato l’illecito e che l’incidente aveva coinvolto anche soggetti di nazionalità spagnola, atteso che il veicolo presunto investitore era di proprietà di un ente pubblico spagnolo e che al momento del sinistro era certamente condotto da un cittadino spagnolo, la modifica del capo della sentenza impugnata che aveva rigettato l’eccezione di prescrizione, perché, in applicazione della legge spagnola, il termine di prescrizione del credito risarcitorio di un anno dal fatto era da considerarsi decorso.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 9042/2017, oggetto dell’odierno ricorso, accoglieva l’appello, ritenendo che alla fattispecie in esame dovesse applicarsi la legge spagnola, perché l’incidente si era verificato in ***** e che il credito risarcitorio si era insanabilmente prescritto secondo quanto stabilito dalla legge spagnola.
S.P. ricorre avverso detta sentenza chiedendone la cassazione, per due motivi.
Resiste con controricorso Helvetia Compania Suiza Sociedad Anonima.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in Camera di consiglio, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.
2. In data 15 aprile 2021 è pervenuta, da parte del ricorrente, una istanza di rinvio della trattazione del presente ricorso per provvedere alla rinotifica all’appellato contumace Ayuntamiento De Armilla Municipio de la Provincia de Granada: istanza che il Collegio ritiene di non accogliere, in considerazione dell’insegnamento secondo cui nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o qualora questo sia “prima facie” infondato, per le ragioni che verranno chiarite con lo scrutinio dei motivi, di definire con immediatezza il procedimento, in applicazione del principio della ragione più liquida, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei liti-sconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 18/04/2019, n. 10839).
3. Con il primo motivo il ricorrente deduce “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della L. n. 218 del 1995, art. 62 e norme comunitarie Reg. n. 44/2001”, avendo il Tribunale di Napoli applicato della L. n. 218 del 1995, art. 62, piuttosto che l’art. 11 del Regolamento Ce n. 44/01, nella parte in cui rinvia all’art. 9, relativamente alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, siccome interpretato dalla Corte di Giustizia con la decisione del 13/12/2007 C436/06, quale fonte di diritto comunitario direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati Membri, sovraordinata e prevalente rispetto alla legislazione nazionale eventualmente difforme. In particolare, secondo il ricorrente, non avrebbe dovuto negarsi alla vittima di un incidente stradale occorso in uno Stato membro diverso da quello in cui ha il domicilio di agire dinanzi al giudice del luogo del proprio domicilio, a maggior ragione nel caso di specie, ove era emerso che la compagnia Helvetia Compania Suiza Sociedad Anonima aveva in Italia la propria mandataria, Interiura Italy.
Il ricorrente ne trae la conseguenza che la giurisdizione italiana era stata correttamente incardinata, “in quanto nel caso di specie va applicato della L. n. 218 del 1995, art. 62, comma 2, ossia “qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge dello Stato”” ed insiste sull’errore del giudice a quo che, erroneamente interpretando i fatti di causa e le norme di diritto internazionale e comunitario, non avrebbe tenuto conto che la controversia intercorreva tra due cittadini italiani e che la impresa di assicurazioni “non aveva indicato espressamente una competenza alternativa, ma soprattutto in base a quali norme e criteri si sarebbe dovuto far ricorso alla Legge Spagnola”.
Il motivo non merita accoglimento.
Il ricorrente dimostra di sovrapporre e/o di confondere le questioni relative alla giurisdizione con quella di individuazione della legge applicabile: questioni certamente connesse, tutte le volte in cui una controversia sia caratterizzata dalla presenza di uno o più elementi di estraneità, ma distinte. Un conto è infatti individuare la sussistenza o meno della giurisdizione italiana, e delle relative conseguenze in punto di litispendenza internazionale e di connessione e di efficacia, cioè di riconoscimento ed esecuzione in Italia delle sentenze straniere, un altro è accertare quale diritto debba applicarsi alla fattispecie in esame.
La giurisdizione italiana non è mai stata oggetto di contestazione, di conseguenza, lo sforzo confutativo del ricorrente risulta del tutto inconferente.
4. Con il secondo motivo S.P. lamenta “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo o controverso per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, costituito dagli atti interruttivi della prescrizione, che, essendosi susseguiti ad intervalli annuali rispetto all’evento, avrebbero dovuto considerarsi idonei ad evitare la estinzione del diritto anche secondo la legge spagnola, ove il termine di prescrizione per il credito risarcitorio derivante da circolazione stradale è di un anno; in particolare, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione gli atti di citazione notificati ad S.A. in data 27 marzo 2008 e 6 luglio 2009, non seguiti dall’iscrizione a ruolo, ma aventi efficacia interruttiva del termine.
Il motivo è inammissibile.
L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione ratione temporis applicabile, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.
Il ricorrente riferisce di una lunga serie di atti asseritamente interruttivi della prescrizione, non solo per la legge italiana, ove il credito risarcitorio derivante da circolazione stradale si prescrive in due anni, ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 2, ma anche per la legge spagnola che invece prevede il più breve termine di un anno, e lamenta in particolare che il Tribunale non abbia preso in considerazione gli atti di citazione del 27 marzo 2008 e quello del 6 luglio 2009 notificati ad S.A..
Ferma restando la già rilevata violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, neppure è dato intuire la rilevanza degli atti di citazione evocati che, benché allegati in atti, non sarebbero stati presi in considerazione dal Tribunale. Il Tribunale, dopo aver richiamato la legge spagnola, che, come si è detto individua il termine di prescrizione annuale per i danni derivanti da circolazione stradale, considera interruttivi del termine di prescrizione la domanda giudiziale ed anche gli atti stragiudiziali con cui il creditore esercita la pretesa creditoria o quelli di riconoscimento del debito, ed aver ricordato che dopo ogni interruzione il termine annuale ricomincia a decorrere, ha rilevato che il sinistro si era verificato il *****, la messa in mora della società Helvetia era avvenuta il 30 marzo 2007 e la sua chiamata in giudizio era avvenuta con l’atto di citazione notificato il 30 marzo 2010; perciò, anche prendendo in considerazione tutte le comunicazioni in atti, tra la più recente, quella del 12 dicembre 2007, la data della chiamata in giudizio di S.A. del 13 luglio 2009, piuttosto che l’estensione della domanda originaria nei confronti della Helvetia, il lasso di tempo intercorso era superiore ad un anno.
Quand’anche corrisponda al vero che il Tribunale abbia omesso di esaminare gli atti di citazione del 27 marzo 2008 e del 6 luglio 2009 e dando per accertato che detti atti avessero il carattere di atti interruttivi del termine di prescrizione, non può non osservarsi che tra il 27 marzo 2008, nuovo dies a quo, successivo a quello del 12 dicembre 2007, considerato dal Tribunale, e il 6 luglio 2009 intercorre più di un anno.
5. Il ricorso è in inammissibile.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
7. Seguendo l’insegnamento di S.U. 20/02/2020 n. 4315, si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Giovanni Ciappa.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, dalla Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021