Codice Civile > Articolo 2947 - Prescrizione del diritto al risarcimento del danno

Codice Civile

Vigente al

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si e' verificato.

Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.

In ogni caso, se il fatto e' considerato dalla legge come reato e per il reato e' stabilita una prescrizione piu' lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato e' estinto per causa diversa dalla prescrizione o e' intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.5562 del 12/03/2026

Il credito risarcitorio vantato dalla vittima di lesioni colpose causate da un sinistro stradale è soggetto al termine di prescrizione di cui all’art. 2947, comma 3, c.c. tanto nei confronti del conducente quanto del proprietario del veicolo, ancorché nei confronti di quest’ultimo non sia configurabile il delitto di lesioni colpose, trattandosi di responsabilità indiretta ex art. 2054, comma 3, c.c.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472