In tema di responsabilità da circolazione di veicoli, il proprietario risponde dei danni causati dalla circolazione del mezzo anche dopo il furto, quando questo sia stato colposamente agevolato da una sua custodia negligente; in tale ipotesi non ricorre una circolazione prohibente domino, ma invito domino, sicché non trovano applicazione le previsioni dell’art. 122 cod. ass., il contratto di assicurazione non si scioglie, la responsabilità del proprietario resta coperta dalla RCA e nessun obbligo risarcitorio grava sull’impresa designata dal Fondo di garanzia. L’accertamento circa la negligente custodia del veicolo integra una questione di fatto, rimessa al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione non apparente.
Il credito risarcitorio vantato dalla vittima di lesioni colpose causate da un sinistro stradale è soggetto al termine di prescrizione di cui all’art. 2947, comma 3, c.c. tanto nei confronti del conducente quanto del proprietario del veicolo, ancorché nei confronti di quest’ultimo non sia configurabile il delitto di lesioni colpose, trattandosi di responsabilità indiretta ex art. 2054, comma 3, c.c.
Cassazione civ., sez. III, sentenza 12 marzo 2026, n. 5562
FATTI DI CAUSA
1. Il 3.12.2013 ignoti ladri rubarono un automezzo di proprietà della società agricola "S Fratelli e Figli" (d'ora innanzi, "la S ").
Diciotto giorni dopo il furto (21.12.2013) il proprietario chiese all'assicuratore della r.c.a. del mezzo il c.d. "trasferimento" della polizza su un altro veicolo di sua proprietà.
Un mese dopo il furto (4.1.2014) quel mezzo provocò un sinistro stradale che causò gravi lesioni personali a PG • Il conducente rimase ignoto.
Al momento del sinistro il suddetto veicolo era privo di copertura assicurativa per la r.c.a.
2. Tre anni dopo PG e la società H di GP e C. s.n.c. convennero dinanzi al Tribunale di Bologna la s e la X s.p.a. (quest'ultima nella veste di impresa designata ratione loci dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ex art. 283 cod. ass.), chiedendone la c o n d a n n a "in solido e/o alternativamente" al risarcimento dei danni rispettivamente patiti in conseguenza del sinistro sopra ricordato.
Nel precisare le conclusioni all'esito dell'istruttoria, tuttavia, le attrici chiesero la condanna della s solo s e fosse stato accertato il difetto di legittimazione passiva di X.
3. Nel giudizio intervenne volontariamente l'INAIL, allegando di avere corrisposto un indennizzo a PG in conseguenza del sinistro, ed esercitando l'azione di surrogazione nei confronti dei convenuti.
4. Con sentenza 15.9.2020 n. 1252 il Tribunale di Bologna accolse la domanda attorea e quella dell'INAIL nei soli confronti dell'impresa designata, conformemente alla richiesta delle due attrici.
Il Tribunale ritenne sussistente nel caso di specie l'ipotesi prevista dall'art. 283, lettera (b), cod. ass., vale a dire quella d'un veicolo circolante senza copertura assicurativa, e non quella di veicolo circolante "contro la volontà" del proprietario.
La sentenza fu appellata dalla S.
Nell'atto di gravame la società S dedusse che l'affermazione del Tribunale, secondo cui il veicolo investitore al momento del sinistro doveva ritenersi circolante invito domino, era idonea a giustificare una domanda di rivalsa da parte della X nei propri confronti, ai sensi dell'art. 292 cod. ass.: da ciò scaturiva il suo interesse ad impugnare la sentenza di primo grado, benché in essa non fossero contenute statuizioni di condanna a carico della S.
5. Con sentenza 14.6.2024 n. 1286 la Corte d'appello di Bologna rigettò il gravame, ritenendo che:
-) il credito delle due parti danneggiate non era prescritto, in quanto ad esso si applicava il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato di lesioni colpose;
-) il furto del mezzo era stato agevolato dalla condotta della proprietaria, in quanto al momento del furto il veicolo era aperto; le chiavi di accensione erano all'interno; il mezzo era stato parcheggiato nel cortile d'una abitazione cui immetteva un cancello i cui battenti erano accostati ma non chiusi;
-) di conseguenza il proprietario del veicolo non aveva fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 2054, terzo comma, c.c., e la circolazione del mezzo non poteva ritenersi avvenuta "contro la volontà" del proprietario (prohibente domino).
6. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla S con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria.
La X s.p.a. ha resistito con controricorso.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del primo e del quarto motivo di ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il quarto motivo d i ricorso.
Va esaminato per primo, ai sensi dell'art. 276, secondo comma, c.p.c., il quarto motivo di ricorso.
Con esso infatti è censurato il rigetto dell'eccezione di prescrizione, la quale ha natura preliminare di merito.
1.1. Col quarto motivo la S denuncia la violazione dell'art. 2947 c.c..
Sostiene che la Corte d'appello non avrebbe potuto applicare al credito vantato d a PG nei suoi confronti il più lungo termine di prescrizione previsto per il delitto di lesioni colpose (sei anni) in luogo del termine ordinario (due anni).
Ad avviso della società ricorrente il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato non si sarebbe potuto applicare perché:
-) il proprietario del mezzo non aveva commesso il fatto-reato ascritto al conducente, m a aveva tenuto una condotta "di rilievo meramente civilistico", consistita nel custodire in modo inadeguato il proprio mezzo;
-) il reo non era mai stato individuato;
-) l'applicabilità del più lungo termine di prescrizione previsto per il reato "presuppone che vi sia identità tra il fatto costituente reato e quello dal quale scaturisce la responsabilità dedotta in sede civile", requisito nella specie i n s u s s i s t e n t e .
1.2. La X ha eccepito l'inammissibilità dell'intero ricorso, ed anche tale eccezione va esaminata preliminarmente, ex art. 276, secondo comma, c.p.c.
A fondamento di tale eccezione la X deduce che la S non ha interesse alla presente impugnazione, perché:
-) nei gradi di merito non è stata pronunciata alcuna condanna a carico della società ricorrente;
-) la X non ha fino ad ora proposto alcuna domanda di regresso o surrogazione nei confronti della S.
1.2.1. L'eccezione di inammissibilità è infondata.
In primo luogo, stupisce la nonchalance con la quale la X tanto nel controricorso, quanto nella discussione orale nella pubblica udienza, invochi una "mancanza di interesse all'impugnazione" in capo alla S , dopo che essa stessa, a p. 16, secondo capoverso, della comparsa di costituzione in appello, ha espressamente dichiarato di aver risarcito i danneggiati "ferma la rivalsa, ex art. 292 Codice delle Assicurazioni, dell'Impresa Designata", proclamando solennemente che tale rivalsa "sarà esercitata nelle forme previste ex legge" [sic].
1.2.2. In secondo luogo, il giudice di merito ha definito il giudizio dinanzi a sé stabilendo c h e il sinistro fonte di danno è stato causato:
a) da un veicolo di proprietà della S.
b) circolante invito domino;
c) privo di assicurazione.
Il giudice di merito, dunque, ha accertato tutti e tre i presupposti che legittimano l'azione di rivalsa da parte dell'impresa designata nei confronti del responsabile civile, ai sensi dell'art. 292 cod. ass., in un giudizio in cui erano parte sia il titolare dell'azione di rivalsa (X ); sia il soggetto passivamente legittimato rispetto ad essa (la S ).
Il giudicato sui presupposti di tale azione pertanto costituisce un pregiudizio patrimoniale concreto ed attuale per la S , che fa sorgere per essa l'interesse ad impugnare, come esattamente rilevato anche dalla Procura Generale.
1.3. Benché ammissibile, il quarto motivo di ricorso è infondato.
Esso pone il tema dell'individuazione del termine di prescrizione applicabile, quando del medesimo danno debbano rispondere più soggetti.
Questo tema è stato da tempo risolto dalla giurisprudenza di questa Corte distinguendo tre ipotesi:
a) quella in cui il danno sia causato da più persone con condotte omogenee;
b) quella in cui in cui il danno sia causato da più persone con condotte non omogenee, e soltanto alcune delle quali integrano gli estremi d'un reato;
c) quella in cui il danno sia materialmente causato da una persona soltanto, del cui operato la legge costituisca garante altro soggetto, a titolo di responsabilità indiretta od oggettiva.
1.4. Quando ricorre la prima ipotesi (ad es., due soggetti, violando le regole del codice della strada, provocano un sinistro stradale di cui resta vittima un terzo), la responsabilità è disciplinata dall'art. 2055 c.c.: tutti i corresponsabili rispondono in solido, ed il debito di ciascuno è soggetto al medesimo termine di prescrizione.
Se l'illecito integra anche un reato, poiché in questo caso tutti vi hanno concorso o cooperato, tutti i coobbligati sono soggetti al termine prescrizionale previsto per il reato, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, c.c..
1.5. Può accadere poi che il fatto illecito sia causato da più persone, ma con condotte eterogenee, soltanto alcune delle quali integrano gli estremi d'un reato.
In tal caso resta ferma la solidarietà dei corresponsabili, ma il termine di prescrizione portrebbe non essere uguale per tutti.
Così, ad es., se la condotta tenuta da taluni dei corresponsabili venga invocata dal creditore a titolo contrattuale, mentre per altri venga invocata a titolo extracontrattuale, il debito dei primi sarà soggetto alla prescrizione prevista per le azioni contrattuali e quello dei secondi sarà invece soggetto alla prescrizione prevista per i fatti illeciti.
Allo stesso modo, se il fatto illecito integra gli estremi d'un reato solo per alcuni di coloro che l'hanno concausato, solo nei confronti di costoro potrà il creditore invocare il più lungo termine prescrizionale di cui all'art. 2947, terzo comma, c.c. (da ultimo, con ampia motivazione, Cass. Sez. 3, 21/02/2020, n. 4683, con riferimento all'ipotesi di danno causato dalla truffa perpetrata da un intermediario finanziario, resa possibile dall'omessa vigilanza del competente ministero; nello stesso senso, ex aliis, Cass., sez. III, dicembre 2005, n. 27713; Sez. 1, Ordinanza n. 22718 del 6/8/2025; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2432 del 21/03/1996).
1.6. La terza ipotesi ricorre allorché il fatto illecito sia stato commesso da una persona soltanto, del cui operato tuttavia debba rispondere ope legis altro soggetto, in solido con l'autore materiale del fatto, a titolo di responsabilità indiretta od oggettiva.
E' il caso, ad es., del danno commesso dai "domestici e commessi" di cui all'art. 2049 c.c.; oppure - come nella vicenda oggi all'esame di questa Corte - del danno causato dalla circolazione di veicoli.
Ricorrendo tale ipotesi questa Corte ha già ripetutamente affermato - sinanche a Sezioni Unite - che il più lungo temine di prescrizione previsto per il reato ed applicabile al credito risarcitorio ex art. 2947, terzo comma, c.c., "si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della conseguente pretesa risarcitoria, sicché è invocabile non solo per l'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile (...), ma anche per quella esercitabile contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta" (Cass. Sez. U., 23/01/2017, n. 1641; nello stesso senso, ex multis, Sez. L, Ordinanza n. 4687 del 21/02/2024; Cass., sez. III, 19/12/2013, n. 28464).
Tale principio è applicabile anche alla responsabilità del proprietario per i danni causati dalla circolazione del suo veicolo.
Il proprietario, infatti, è responsabile indiretto, ai sensi dell'art. 2054, terzo comma, c.c., dei danni causati dalla circolazione, ed in quanto tale la sua obbligazione è soggetta allo stesso termine di prescrizione previsto per l'obbligazione del conducente (da ultimo, in analoga fattispecie, Sez. L, Ordinanza n. 22874 del 13/08/2021).
La legge infatti non distingue tra i soggetti passivi dell'azione risarcitoria spettante alla vittima d'un sinistro stradale (conducente, proprietario, assicuratore r.c.a.), in quanto il legislatore ha voluto fissare il termine di prescrizione in ragione della particolare natura dei fatti dannosi e non del rapporto, più o meno diretto, dei soggetti responsabili con esso.
Ne consegue che quando un danno sia stato causato dalla circolazione di veicoli sia il termine prescrizione biennale del credito risarcitorio, sia il più lungo termine previsto per il reato, se il fatto illecito ne integri gli estremi, si applicano "non soltanto al diritto fatto valere nei confronti del conducente, ma anche a quello vantato nei confronti del proprietario e di qualunque altro soggetto che debba rispondere del medesimo danno" (così già Cass. Sez. 3, 20/02/1979, n. 1098).
1.7. Non paiono alla Corte condivisibili le pur argomentate conclusioni in senso contrario rassegnate dalla Procura Generale.
I precedenti invocati dalla Procura, infatti (Cass. 22524/19 e Cass. SU 13143/22), non vengono in rilievo nel presente giudizio.
Le suddette decisioni avevano ad oggetto un'ipotesi di danno concausato da due condotte eterogenee: quella dell'intermediario finanziario che truffo i clienti, e quella del Ministero competente che non vigilò in modo adeguato sulla condotta del reo.
Si trattava dunque non d'una ipotesi di responsabilità indiretta per fatto altrui (di cui si è detto supra, § 1.6), ma della diversa ipotesi di concorso autonomo di condotte indipendenti, una soltanto delle quali costituente reato (ipotesi di cui s'è detto supra, § 1.5).
E, come s'è visto, è solo nella seconda di tali ipotesi che il termine di prescrizione del credito risarcitorio possa essere diverso per i vari corresponsabili. Il presente caso ricade tuttavia nella prima delle suddette ipotesi (responsabilità indiretta od oggettiva per il fatto altrui), con conseguente unificazione del termine di prescrizione per l'autore dell'illecito e per chi del suo operato debba rispondere ope legis.
1.8. Il quarto motivo di ricorso va di conseguenza rigettato in applicazione del seguente principio di diritto: "il credito risarcitorio vantato dalla vittima di lesioni colpose causate da un sinistro stradale è soggetto al termine di prescrizione previsto dal terzo comma dell'articolo 2947 c.c. tanto nei confronti del conducente, quanto nei confronti del proprietario, a nulla rilevando che a carico di quest'ultimo non sia configurabile il delitto di lesioni colpose".
2. Il primo motivo.
Col primo motivo è denunciata la falsa applicazione dell'art. 2054, terzo comma, c.c. e degli artt. 122 e 283 del d. lgs n. 209/2005.
La tesi del ricorrente è che nel caso di specie, poiché il proprietario del mezzo n e p e r s e la disponibilità in c o n s e g u e n z a d'un furto c o m m e s s o con violenza sulle cose e violazione di domicilio, tali circostanze avrebbero dovuto comportare ipso facto l'esclusione della responsabilità del proprietario.
La tesi è illustrata con argomenti così riassumibili:
-) se è commesso un furto con violenza sulle cose, diventa irrilevante valutare la diligenza con cui il proprietario aveva custodito il veicolo;
-) la responsabilità del proprietario derubato cesserebbe "automaticamente" quando sia decorso "un congruo tempo" dal furto, dal momento che non è esigibile dal proprietario la ricerca dei ladri;
-) il furto interrompe il nesso di causalità tra la condotta del proprietario ed il danno a terzi causato dalla circolazione del veicolo;
-) la diligenza esigibile dal proprietario può essere solo quella del buon padre di famiglia, e non occorre che il proprietario abbia fatto "concreto uso di tutte le cautele possibili";
-) la violazione del domicilio è un atto di per sé contrario alla volontà del proprietario; sicché, se non voluta fu quella violazione, a fortiori dovrebbe ritenersi non voluta la circolazione del veicolo acquisito per effetto di essa.
2.1. Il motivo è infondato.
L'art. 2054, terzo comma, c.c. deve essere interpretato nel senso che la responsabilità civile del proprietario di un veicolo a motore per i danni derivanti dalla circolazione di esso è esclusa non per il solo fatto che il proprietario non volesse la circolazione, ma soltanto quando risulti che egli abbia adottato tutte le misure ordinariamente esigibili alla stregua dell'ordinaria diligenza per impedire la circolazione.
Quali debbano essere queste misure è valutazione di fatto che va compiuta con riferimento al tempo, al luogo ed alle modalità dell'impossessamento del mezzo; è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità.
Depongono in tal senso l'interpretazione storica e quella finalistica dell'art. 2054, terzo comma, c.c..
2.2. Sotto il primo profilo (interpretazione storica) l'art. 2054, comma terzo, c.c. costituisce l'approdo d'una lunga evoluzione che ha progressivamente esteso la responsabilità del proprietario, e conseguentemente ridotto l'ampiezza della prova liberatoria. Sarebbe dunque contrario a tale evoluzione storica l'interpretazione sostenuta dalla società ricorrente.
Il primo atto normativo destinato a disciplinare la circolazione dei veicoli a motore fu il r.d. 28.7.1901 n. 416 (Regolamento per la circolazione degli [sic] automobili sulle strade ordinarie), il quale in tema di responsabilità del proprietario si limitò (art. 22) ad estendere alla circolazione dei veicoli a motore le norme dettate dal r.d. 10.3.1881 n. 124 (Regolamento di polizia stradale e per guarentire la libertà della circolazione e la materiale sicurezza del passaggio sulle strade pubbliche) in materia di circolazione dei veicoli a trazione animale.
Per effetto di tale rinvio divenne applicabile ai veicoli a motore l'art. 53 r.d. 1024/1881, cit., il quale stabiliva: "il proprietario dei veicoli o delle bestie da tiro, da sella o da soma è responsabile (...) dei danni e spese di riparazione alle quali (...) fosse condannata qualsiasi persona cui egli avesse commessa la condotta di un veicolo o di bestie di sua proprietà.
Se il veicolo o le bestie non fossero condotte por ordine o per conto del loro proprietario, incorrerà nell'anzidetta responsabilità colui che avrà delegato il conduttore o cocchiere".
2.3. La rapida diffusione dei veicoli a motore che seguì la massiccia industrializzazione del nostro Paese agli inizi del XX sec. rese ben presto inadeguata tale previsione, la quale fu abrogata dal primo codice della strada (r.d. 12.12.1923 n. 3043), il cui art. 79 ampliò la responsabilità del proprietario disponendo: "il proprietario ed il conducente sono obbligati solidalmente a risarcire i danni prodotti a persone od a cose dalla circolazione dei veicoli, quando non provino che da parte loro si è avuta ogni cura nell'evitare che il danno si verificasse. Non possono in nessun caso considerarsi come danni per forza maggiore quelli cagionati da difetti di costruzione o di manutenzione del veicolo".
2.4. E significativo che di questa norma, ritenuta eccessivamente rigorosa da una parte dei commentatori, la Commissione parlamentare per la riforma del codice della strada propose la modifica nei seguenti temini: "/a responsabilità solidale del proprietario si presume fino a prova contraria ed è esclusa ogniqualvolta sia provato che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso della volontà del proprietario stesso".
Questa proposta parve tuttavia eccessivamente blanda allo stesso legislatore dell'epoca: infatti la dimostrazione, da parte del proprietario, che la circolazione fosse avvenuta "senza il consenso della volontà" si prestava ad essere interpretata proprio come oggi vorrebbe la ricorrente: ovvero liberandosi da responsabilità sol dimostrando che lo spossessamento non fu voluto.
Per questa ragione la proposta della Commissione parlamentare non fu accolta ed il nuovo codice della strada del 1928 (r.d. 2.12.1928 n. 3179) lasciò immutata la previsione del 1923.
2.5. La terza tappa nella progressiva restrizione della prova liberatoria g r a v a n t e sul proprietario d'un veicolo a m o t o r e si e b b e col terzo codice della strada dell'Italia postunitaria (r.d.l. 7.12.1933 n. 1739), il cui art. 120 stabilì: "il proprietario del veicolo è obbligato solidalmente col conducente a meno che provi che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà, salva la responsabilità che a lui possa incombere secondo i principi generali del codice civile".
Questa fu la previsione recepita nell'art. 893 del progetto del libro delle obbligazioni del codice civile, approvato con r.d. 30.1.1941 n. 16 e rifluito nell'art. 2054, comma terzo, del vigente codice civile.
Nella relazione ministeriale al suddetto libro delle obbligazioni, si legge al riguardo che la previsione del terzo comma "non esclude la rilevanza di altri titoli di responsabilità, come sarebbe la negligente custodia del veicolo".
2.6. La storia della formazione dell'art. 2054, terzo comma, c.c., è dunque una storia di progressiva estensione della responsabilità del proprietario, giustificata da due ragioni di fondo: la pericolosità della circolazione e la necessità di tutela della vittima.
La giurisprudenza di merito e quella di questa Corte, consapevoli di tale ratio, sin dall'apparire del primo codice della strada hanno affermato la responsabilità del proprietario che lasci il proprio mezzo incustodito per i danni causati dal terzo che se ne sia abusivamente impossessato (la sentenza capostipite fu App. Venezia 14.5.1929, in Riv. crit. infortuni, 1929, 198; in seguito, per la giurisprudenza di questa Corte, si vedano Cass. 591 del 1950, Cass. 756 del 1952, Cass. 688 del 1962 e Cass. 1635 del 1964, la quale affermò la responsabilità ex art. 2054, terzo comma, c.c. del proprietario d'un veicolo a motore che aveva lasciato le chiavi all'interno del mezzo).
Pertanto l'interpretazione dell'art. 2054, terzo comma, c.c., propugnata dalla ricorrente, vorrebbe riportare le lancette dell'orologio della storia del diritto all'abortita proposta di modifica del 1928, e contrasta con l'indicazione desumibile dall'evoluzione a p p e n a tracciata.
2.7. Alla medesima conclusione conduce l'interpretazione finalistica dell'art. 2054, terzo comma, c.c..
In origine la responsabilita del proprietario fu affiancata a quella del conducente perché la proprietà d'un veicolo a motore era di per sé indice di ricchezza, sicché si riteneva che quella responsabilità costituisse la principale forma di garanzia del credito vantato dal danneggiato.
Una ratio legis, dunque, orientata a tutela della vittima.
Tale ratio legis permane ancor oggi, sebbene il rischio di impossidenza del responsabile sia venuto meno per effetto dell'introduzione dell'assicurazione obbligatoria.
2.8. Un veicolo a motore è un oggetto pericoloso e potenzialmente letale.
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno nel mondo perdono la vita circa 1,2 milioni di persone a causa di sinistri stradali.
Nell'Unione Europea i morti causati dalla circolazione stradale sono circa 20.000 l'anno (Road safety statistics in the EU, Eurostat, Aprile 2026), ed in Italia 3.000 l'anno, con oltre 200.000 feriti. E' agevole immaginare con quali costi sociali ed economici.
La prevenzione dei sinistri stradali è dunque un interesse generale. Coerente con tale interesse è una interpretazione dell'art. 2054, terzo comma, c.c., che responsabilizzi il proprietario d'un veicolo a motore, ed esiga da lui la diligente custodia del proprio mezzo. Dal punto di vista del diritto civile, differenza non v'è tra chi ometta di custodire un'arma carica, e chi ometta di custodire un veicolo a motore.
2.9. La tradizionale interpretazione dell'art. 2054, terzo comma, c.c. (secondo cui il proprietario d'un veicolo a motore non si libera dalla presunzione ivi prevista, se non provi di avere adottato misure concrete per prevenire l'abusiva circolazione del mezzo) non è messa in crisi dall'argomento speso dalla ricorrente, secondo cui la suddetta responsabilità dovrebbe venir meno, nel caso di furto colposamente agevolato da un deficit di custodia da parte del proprietario, quando sia trascorso "un congruo lasso di tempo" tra il furto ed il danno a terzi causato dal ladro.
2.10. In primo luogo il fattore "tempo" esclude la responsabilità solo per effetto di prescrizione. Per contro, lo iato temporale tra momento consumativo della condotta e momento di verificazione del danno è giuridicamente irrilevante.
2.11. In secondo luogo la circostanza che le indagini dell'autorità di polizia non siano riuscite a individuare l'autore del furto è a n c h ' e s s a irrilevante ai fini della responsabilità civile: la condotta colposa del proprietario consiste infatti nell'omessa custodia, non nell'insuccesso delle ricerche.
2.12. E' parimenti vano il timore che l'interpretazione consolidata dell'art. 2054, terzo comma, c.c., in combinato disposto con le previsioni dell'art. 122 cod. ass., esponga il proprietario sine die tanto all'azione di responsabilità da parte del terzo senza poter beneficiare della copertura assicurativa, quanto al regresso da parte dell'impresa designata.
Infatti:
a) non custodire il veicolo è una condotta colposa cooperante alla produzione del sinistro; ma la colpa del proprietario è coperta di necessità dall'assicurazione obbligatoria. E poiché differenza non v'è, quanto a colpa, tra violare un segnale di "Stop" e lasciare un veicolo incustodito, del danno causato da un veicolo sottratto con colpa del proprietario deve rispondere l'assicuratore della r.c.a.;
b) l'art. 122 cod. ass. prevede che il contratto si sciolga nel caso di circolazione "contro la volontà"; ma poiché tale espressione è identica a quella prevista nell'art. 2054 c.c., essa deve essere interpretate nello stesso modo: e dunque come sinonimo di circolazione proibente domino. Se quindi il mezzo circola non già "prohibente", ma soltanto "invito domino", l'art. 122 non s'applica ed il contratto non si scioglie.
La responsabilità del proprietario, dunque, non è affatto esposta sine die alle imperscrutabili determinazioni del fato, in quanto delle due l'una:
-) se il furto non è stato colposamente agevolato dal proprietario, responsabilità di questi non v'è; ricorre un'ipotesi di circolazione prohibente domino; il contratto di assicurazione si scioglie dalle ore 24:00 del giorno in cui fu sporta la denuncia di furto; del danno eventualmente causato dalla circolazione del veicolo rispenderà l'impresa designata; quest'ultima non avrà rivalsa nei confronti del proprietario, dal momento che presupposto della rivalsa è la colpa, e colpa non v'è nel caso di circolazione proibente domino;
-) se il furto è stato colposamente agevolato dal proprietario, vi è responsabilità di questi; ricorre un'ipotesi di circolazione invito domino; il c o n t r a t t o n o n si scioglie per effetto della denuncia di furto; l'impresa designata non è obbligata al risarcimento di eventuali danni causati dalla circolazione del veicolo dopo il furto, risarcimento che grava invece sull'assicuratore del proprietario.
2.13. La conclusione appena esposta non muta nell'ipotesi in cui il proprietario d'un veicolo a motore, dopo averne colposamente agevolato il furto, receda dal contratto di assicurazione ovvero chieda all'assicuratore di volgerlo a copertura della responsabilità derivante dalla circolazione d'un altro veicolo, diverso da quello sottratto (c.d. "voltura" della polizza, come accaduto nel caso di specie).
L'art. 1917, comma primo, c.c. definisce infatti l'assicurazione della responsabilità civile come il contratto in virtù del quale l'assicuratore si obbliga "a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto".
La legge distingue il "fatto" che deve accadere durante la vigenza del contratto, il quale costituisce propriamente l'evento di rischio; e l'obbligo di pagamento al terzo, che deve essere "conseguenza" di quel fatto.
Dunque nel contratto di assicurazione della r.c.a. il rischio coperto dall'assicuratore (inteso quale rischio in potenza, non quale rischio in atto) non è il danno, ma la possibilità che "accada un fatto in conseguenza del quale" l'assicurato divenga obbligato a pagare una somma di denaro ad un terzo.
Dalla differenza tra rischio e danno tracciata dall'art. 1917 c.c. discende che i "fatti accaduti" durante l'efficacia del contratto di assicurazione della responsabilità civile non consistono nel manifestarsi del danno, ma nell'avverarsi dei suoi presupposti causali.
Se così non fosse, si perverrebbe all'assurdo di dovere ritenere valida ed efficace anche l'assicurazione della responsabilità civile stipulata da persona che avesse già tenuto una condotta illecita, produttiva d'un danno destinato a prodursi nel futuro (così Cass. Sez. 3, 13/03/2014, n. 5791, la quale - sulla scia di autorevole dottrina - ha ritenuto coperte dall'assicurazione della r.c. professionale d'un avvocato le conseguenze dannose per il cliente d'un appello tardivamente proposto durante la vigenza del contratto, ma la cui inammissibilità fu dichiarata dal giudice dell'impugnazione diversi anni dopo la scadenza della polizza; ovviamente si può prescindere in questa sede dal considerare le degenerazioni pattizie sorte dalla diffusione delle clausole claims made, cui il contratto di assicurazione della r.c.a. è sottratto per legge, ex art. 122 cod. ass.).
Se dunque il proprietario d'un veicolo a motore se lo lasci colpevolmente sottrarre a causa d'una negligente custodia, il "fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione" ascrivibile a colpa dell'assicurato non è il sinistro, ma l'omessa custodia.
Dalle conseguenze d'una tale condotta colposa pertanto l'assicuratore è tenuto a garantire l'assicurato, quale che fosse il momento in cui l'ignoto ladro dovesse causare danni a terzi.
La causalità giuridica infatti non può scindersi a seconda di chi la invochi: pertanto, una volta ammesso che lasciarsi sottrarre un veicolo per negligente custodia è una "concausa" dei danni provocati dalla circolazione di quel mezzo, sul versante del contratto di assicurazione ne segue per necessità che il presupposto causale dell'obbligazione risarcitoria dell'assicurato deve ritenersi avvenuto durante la vigenza del contratto, con conseguente sussistenza dell'obbligo indennitario a carico dell'assicuratore.
2.14. Devono, pertanto, ritenersi non sussistenti i paventati effetti paradossali, addotti dalla Procura Generale a sostegno della propria richiesta di accoglimento del ricorso:
-) non il rischio che l'assicuratore della r.c.a. finisca per "garantire il ladro"; nel caso di furto di veicolo agevolato per colpa dal proprietario, infatti, per quanto appena detto la responsabilità del proprietario resta coperta dall'assicuratore, il quale avrà azione di regresso nei confronti del ladro;
-) né il rischio che il proprietario, derubato per propria colpa, sia costretto a vanamente peregrinare alla ricerca d'un assicuratore che accetti di coprire un veicolo già oggetto di furto: se infatti la negligente custodia del m e z z o ricada temporalmente nel periodo di efficacia del contratto, le conseguenze di quella condotta resteranno garantite dall'assicuratore, e bisogno non vi sarà di rinnovare sine die quella polizza finché il veicolo non venga ritrovato.
2.15. Una diversa interpretazione, su questo aspetto, dell'art. 122 cod. ass. renderebbe tale norma sospetta di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 76 Cost..
La legge che delegò il governo ad emanare il codice delle assicurazioni, infatti (I. 29.7.2003 n. 229), aveva imposto al legislatore delegato, quale criterio direttivo, la "tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli" [art. 4, comma 1, lettera (b), l. cit.].
Che l'assicurato sia, rispetto all'assicuratore, il "contraente debole", dir non è mestieri.
Quindi se si ammettesse che anche nel caso di furto agevolato dall'incuria del proprietario il contratto si sciogliesse e del danno rispondesse l'impresa designata, ne conseguirebbero effetti paradossali e contrari a quel principio.
Tra gli altri:
-) il proprietario perderebbe la copertura assicurativa per effetto di un atto dovuto (la denuncia di furto), e resterebbe esposto all'azione di rivalsa dell'impresa designata;
-) il proprietario sarebbe indotto a non denunciare il furto, per beneficiare della copertura assicurativa.
2.15. Venendo dunque al caso di specie, il giudice di merito ha accertato in punto di fatto che la società proprietaria del mezzo (ovvero, per essa, i suoi incaricati, del fatto dei quali essa ovviamente è tenuta a rispondere) lo lasciò in sosta, di notte, non chiuso a chiave, con le chiavi all'interno ed in un'area accessibile tramite un cancello carrabile anch'esso non chiuso a chiave.
Il giudice di merito ha ritenuto tale condotta non conforme alla "normale diligenza" esigibile dal proprietario d'un veicolo a motore.
L'accertamento è di fatto, non è qui sindacabile, e non è immotivato.
Conclusivamente, il secondo motivo di ricorso è:
-) infondato nella parte in cui prospetta la violazione dell'art. 2054, terzo comma, c.c., in quanto correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che il proprietario d'un veicolo a motore risponda dei danni causati dalla circolazione di essa, quando ne abbia per colpa agevolato il furto;
-) inammissibile, nella parte in cui denuncia che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto "colposa" la condotta del proprietario del veicolo, in quanto investe un accertamento di fatto riservato al giudice di merito;
-) infondato, infine, nella parte in cui denuncia la violazione dell'art.122 cod. ass., in quanto tale norma - al pari dell'art. 2054, terzo comma, c.c. - s'applica alle sole ipotesi di circolazione prohibente domino, e non anche alle ipotesi di circolazione invito domino.
2.16. Il primo motivo di ricorso va dunque rigettato in applicazione dei seguenti principi di diritto:
"il proprietario di un veicolo a motore risponde dei danni causati dalla circolazione del veicolo anche dopo che gli sia stato rubato, se il furto fu colposamente agevolato dalla sua negligente custodia. In tal caso non s'applicano le previsioni di cui all'art. 122 cod. ass., dettato per la sola ipotesi di circolazione proibente domino; il contratto di assicurazione non si scioglie; la responsabilità del proprietario resta coperta dall'assicurazione del veicolo; non sorge alcun obbligo risarcitorio in capo all'impresa designata".
"Lo stabilire se il furto di un veicolo a motore sia stato colposamente agevolato dal proprietario, in conseguenza d'una negligente custodia, è questione di fatto che va valutata con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto; il relativo apprezzamento è riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità".
3. Il secondo motivo di ricorso.
Col secondo motivo di ricorso è denunciato - formalmente - il vizio di omessa pronuncia su una eccezione sollevata dalla S: ovvero l'efficacia esimente delle modalità con cui avvenne il furto.
La tesi della ricorrente è che la sentenza impugnata sarebbe nulla, per violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere il giudice d'appello pronunciato sulle sue reiterate deduzioni difensive, intese a sostenere che il furto di un autoveicolo, commesso da chi si introduca vi aut clam nell'altrui abitazione dovrebbe escludere di per sé la responsabilità del proprietario per i danni successivamente causati dalla circolazione del veicolo rubato.
3.1. Il motivo è infondato.
Omessa pronuncia non v'è: la Corte territoriale ha provveduto sulla domanda e sulle eccezioni della S ; né il mancato esame di argomenti difensivi integra gli estremi dell'omessa pronuncia. Il giudice di merito infatti non ha l'obbligo di prendere in esame e confutare ogni singolo argomento speso dalle parti, ma è sufficiente che esprima "in forma sobria e sintetica i risultati del suo apprezzamento sul complesso degli elementi di prova acquisiti al processo" (così già, con limpida prosa, Sez. 3, Sentenza n. 734 del 17/04/1962; in seguito, ex permultis, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12123 del 17/05/2013; Sez. 1, Sentenza n. 8767 del 15/04/2011, Rv. 617976 - 01; Sez. L, Sentenza n. 5748 del 25/05/1995; Sez. 2, Sentenza n. 683 del 06/02/1982).
4. Il terzo motivo di ricorso.
Col terzo motivo è denunciato il vizio di "motivazione apparente".
La ricorrente deduce che la Corte territoriale, ritenendo sussistente la colpa del proprietario del veicolo che causò il sinistro, ha adottato una motivazione inidonea a far comprendere l'iter logico seguito.
4.1. Il motivo è infondato.
La motivazione della sentenza impugnata è ben chiara, e quella prospettata dalla ricorrente sarebbe, al massimo, una "insufficienza", come tale non più censurabile in sede di legittimità ormai dal 2012 (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, alla cui motivazione si può qui rinviare ex art. 118, primo comma, disp. att., c.p.c.).
5. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate interamente tra le parti, in considerazione della novità della questione dibattuta.
6. Per la natura della fattispecie decisa va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione, delle generalità e degli altri dati identificativi di PG , ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003.
Per questi motivi la Corte di cassazione:
(-) rigetta il ricorso;
(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità;
(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
(-) dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione siano omessi generalità ed altri dati identificativi di PG
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 8 gennaio 2026.
Il consigliere estensore
(Marco Rossetti)
Il Presidente
(Lina Rubino)