LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29545/2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata;
– ricorrente –
contro
RETE RINNOVABILE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Giuseppe Russo Corvace, Marco Emma e Laura Trimarchi, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via della Scrofa n. 57;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1482/8/18 della Commissione tributaria Regionale del Lazio, depositata il 7/3/2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/5/2021 dal Consigliere.
RITENUTO
che:
1. La Commissione tributaria regionale (CTR) del Lazio, con sentenza n. 1482/8/18, depositata il 7/3/2018, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e, per l’effetto, confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittimo l’avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio finanziario per imposta di registro afferente ad un contratto di affitto di un terreno per l’installazione di un impianto fotovoltaico riqualificandolo, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 20, quale concessione di un diritto reale di superficie ed applicando le aliquote proporzionali.
2. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
3. La contribuente ha depositato controricorso.
4. In prossimità della camera di consiglio la contribuente ha deposito memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e 52.
La ricorrente censura la sentenza della CTR nella parte in cui, in via preliminare, afferma che l’avviso di liquidazione impugnato non era motivato non essendo, all’uopo, sufficiente il mero richiamo in esso contenuto al disposto di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, sulla cui base l’Amministrazione aveva proceduto alla riqualificazione del contratto intervenuto tra le parti. Tale affermazione, a parere della ricorrente, sarebbe frutto di un obiter dictum e, comunque, sarebbe infondata.
Sul punto, l’Ufficio, dopo aver riportato la motivazione dell’avviso impugnato, ritiene che essa sia conforme a quanto previsto dall’art. 52 cit., con la conseguenza che nel caso di specie non vi sarebbe stata alcuna violazione dell’obbligo motivazionale imposto all’Amministrazione, così per come del resto provato dalla compiuta difesa posta in essere dalla contribuente.
2. Con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, nonché degli artt. 952,953,1322,1571,1576,1587,1590 e 1615 c.c.
Rileva l’Amministrazione che la CTR nella parte in cui ha, sulla base dell’autonomia negoziale delle parti, rinvenuta corretta la qualificazione giuridica del contratto fornito dalla contribuente, non avrebbe tenuto conto delle clausole poste in evidenza dall’Ufficio, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 20, contenute nell’accordo dalle quali emergeva che esso non era, così come indicato dai contraenti, un contratto di affitto, ma una concessione del diritto di superficie. In particolare, assumeva rilievo: la facoltà concessa al concessionario di trasformare, con l’attribuzione dello jus aedificandi il terreno (con l’apposizione dell’impianto fotovoltaico); il passaggio della proprietà di tali opere al proprietario del terreno al termine del contratto; l’onere delle spese ordinarie e straordinarie in capo all’affittuario.
3. I motivi, da trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, non sono fondati.
3.1 La CTR nel rigettare l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate ha, in via preliminare, affermato che “nel merito, l’avviso di liquidazione sconta in primo luogo una motivazione del tutto lacunosa, limitandosi a richiamare il testo del D.P.R. n. 181 del 1986, art. 20, senza effettuare un’analisi adeguata del contratto e delle clausole in esso contenute (…)” e, successivamente ha convalidato la qualificazione giuridica dell’accordo fornita dalle parti rispetto a quella proposta dall’Ufficio. Alla luce di quanto sopra è evidente l’errore in cui è incorsa la CTR in quanto, a fronte della ravvisata omessa o, quantomeno, insufficiente motivazione dell’avviso di liquidazione avrebbe dovuto dichiarare l’immediata illegittimità di quest’ultimo con conseguente preclusione di ogni ulteriore esame nel merito della relativa pretesa. Il mancato arresto da parte dei giudici di merito comporta che il decisum della CTR deve individuarsi nella interpretazione del contratto oggetto dell’indicato atto da essa fornito che costituisce la vera ratio decidendi della sentenza impugnata.
3.2 Sempre in via preliminare deve essere respinta l’eccezione di intervenuto giudicato esterno proposta dalla contribuente in sede di memoria, assumendo sul punto rilievo la circostanza che rispetto alle richiamate sentenze emesse dalla CTR tra le medesime parti, non è possibile evincere l’identità del contratto oggetto di quest’ultime con quello posto a fondamento del presente scrutinio non potendo, peraltro, la qualificazione giuridica operata dalla CTR essere oggetto di giudicato.
3.3 Fatte tali necessarie premesse questa Corte ha affermato il principio di diritto, secondo cui “Ai fini della ricostruzione dell’accordo negoziale, l’attività del giudice del merito si articola in due fasi; la prima diretta ad interpretare la volontà delle parti, ossia ad individuare gli effetti da esse avuti di mira, che consiste in un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo della motivazione, la seconda volta a qualificare il negozio mediante l’attribuzione di un “nomen iuris”, riconducendo quell’accordo negoziale ad un tipo legale o assumendo che sia atipico, fase sindacabile in cassazione per violazione di legge, e segnatamente dei criteri ermeneutici indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c.” (Cass. n. 3590 del 11/02/2021 Rv. 660549 01).
3.4 Alla luce dei principi sopra riportati, in tema di imposta di registro il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20 (Interpretazione degli atti), prescrive che “1. L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”.
3.5 Con riferimento all’utilizzo di terreni al fine di installare degli impianti fotovoltaici le parti possono utilizzare diversi schemi contrattuali. In particolare, l’art. 952 c.c. prevede che “Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo”. La costituzione del diritto di superficie implica la separazione tra la proprietà del suolo e la proprietà della costruzione soprastante o sottostante già esistente o da costruire e gli effetti da esso discendenti sono, per il concedente, l’obbligo di consentire la costruzione dell’opera e di astenersi da modalità d’uso del suolo che possano successivamente arrecare pregiudizio alla costruzione; per il superficiario, invece, vi è la costituzione del diritto di fare e mantenere l’opera sopra o sotto il suolo e/o la costituzione del diritto di proprietà sulla costruzione. Alla costituzione del diritto di superficie può essere apposto un termine, come disposto dall’art. 953 c.c. e alla sua scadenza il diritto di superficie si estingue, mentre il proprietario del fondo consolida la sua proprietà, divenendo proprietario della stessa costruzione, salvo diverso accordo tra le parti. Per queste ragioni le parti devono regolare la proprietà degli impianti e la loro destinazione alla scadenza del contratto. Diversamente, le parti possono stipulare un contratto di locazione, ex art. 1571 c.c., avente carattere obbligatorio e per effetto del quale il proprietario del suolo trasferisce ad altro la disponibilità del bene immobile per un determinato tempo in cambio di un corrispettivo, potendo concedere la facoltà al conduttore di costruire manufatti sull’area locata da rimuovere o meno alla scadenza del contratto.
3.6 Nel caso di specie la CTR ha posto a fondamento della operata qualificazione giuridica dell’atto sottoposto a tassazione, tra l’altro: la derogabilità dell’onere delle spese straordinarie e la natura di beni amovibili (pannelli) che giustificherebbe l’eventuale loro definitiva proprietà in capo all’affittuaria (attribuzione della proprietà anch’essa, peraltro, pienamente derogabile dalle parti); elementi che giustificano l’adozione dello schema contrattuale dell’affitto la cui individuazione da parte del giudice di merito non risulta essere il frutto di un utilizzo abnorme dei criteri ermeneutici di cui alle norme indicate in ricorso. Va, poi, rilevato che rientra nel potere dispositivo delle parti quello di plasmare concretamente il contenuto del sinallagma contrattuale adattandolo alle proprie specifiche esigenze; potere che, nel caso di specie, le parti, hanno legittimamente esercitato. Ed invero: quanto alla previsione afferente al riparto delle spese straordinarie, nell’ambito del contratto di locazione/affitto a fini commerciali, le parti ben possono derogare alle previsioni legali in materia, assumendo, poi, rilievo nel caso di specie la circostanza che tali lavori sono previsti a carico della affittuaria per adeguare il terreno alle esigenze proprie di quest’ultima relative alla produzione di energia (cfr. pag. 7 controricorso); quanto, poi, alla concessione ad aedificandum, sempre in ragione dell’autonomia contrattuale delle parti, essa non si concreta sempre e necessariamente in un diritto di superficie, ai sensi dell’art. 952 c.c., potendo in taluni casi assumere i caratteri e i contenuti di un diritto personale nei soli confronti del concedente, trovando la sua fonte in un contratto (tipico) con effetti meramente obbligatori non soggetto a rigori di forma o di pubblicità. Infine, quanto alla previsione dell’acquisto della proprietà degli impianti fotovoltaici in capo alla Società concedente e proprietaria del fondo al termine del periodo di validità del contratto; essa, per come risulta dal controricorso (pag. 8), non opera automaticamente avendo previsto le parti tale cessione a seguito di apposito atto di trasferimento (art. 12).
Da quanto sopra discende il rigetto del ricorso proposto dalla Agenzia delle entrate.
4. Le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate tra le parti atteso il recente formarsi della giurisprudenza di legittimità sulla questione.
PQM
La Corte:
– Rigetta il ricorso.
– Spese compensate.
Così deciso in Roma, mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il 31 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021
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