LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO della ***** s.r.l., in persona del curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Lucrezio Caro n. 62, presso lo studio dell’Avv. Sebastiano Ribaudo e rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall’Avv. Aldo Algani.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è
rappresentata e difesa.
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 4707/66/14 della Commissione tributaria regionale della Lombardia-sezione staccata di Brescia, depositata il 18 settembre 2014.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2021 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.
RILEVATO
che:
il Curatore del fallimento della ***** s.r.l. propose ricorso avverso l’avviso di accertamento, relativo a IRPEG e ILOR dell’anno di imposta 1993, con cui, sulla base di quanto riferito dallo stesso curatore nelle relazioni ex art. 33 L.F. presentate al Giudice delegato, erano state contestate omessa fatturazione di operazioni imponibili e contabilizzazione di costi per operazioni inesistenti.
Il ricorso venne accolto dall’adita C.T.P. e la decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate, venne confermata dalla C.T.R. della Lombardia con sentenza che venne gravata di ricorso per cassazione.
Questa Corte, con sentenza n. 3523/2012, in accoglimento del terzo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, cassava la sentenza impugnata disponendo rinvio innanzi al giudice di merito.
Riassunto il giudizio da parte della curatela, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, in dispositivo, respingeva l’appello della società. In motivazione, la C.T.R. riteneva che sussistessero i presupposti legittimanti l’accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e che l’operato della Guardia di Finanza fosse esaustivo in quanto basato su ampia disamina della documentazione, peraltro, supportata sia dalla relazione del Curatore che dai risultati della comparazione effettuata dallo stesso Curatore con l’ausilio di alcuni giornalisti.
Avverso la sentenza la Curatela ha proposto, affidandolo a cinque motivi, ricorso cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso -rubricato: error in procedendo riguardo all’applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, e dell’art. 383 c.p.c….con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – il ricorrente lamenta come la C.T.R. abbia travalicato i limiti o l’oggetto del giudizio di rinvio in quanto il motivo accolto da questa Corte riguardava esclusivamente il rilievo concernente l’omessa fatturazione di prestazioni di servizio, mentre l’altra ripresa (costi indeducibili in quanto relativi ad operazioni inesistenti) non aveva formato oggetto devoluto al giudice del rinvio.
2. In subordine, qualora non si volesse accedere all’accoglimento del primo motivo, il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, costituito dalla circostanza che i costi indeducibili erano stati imputati nel costo economico dell’esercizio 1992 e non in quello del 1993.
3. Con il terzo motivo, articolato in ulteriore subordine, si deduce omessa pronuncia sulle dettagliate contestazioni compiute dal Fallimento sulle fatture portatrici di operazioni asseritamente inesistenti.
4. Sempre in subordine, con il quarto motivo, si deduce motivazione apparente riguardo alla valutazione degli elementi giustificativi dell’indebita contabilizzazione dei costi per operazioni inesistenti.
5. Infine, con il quinto motivo, si deduce error in iudicando per motivazione meramente apparente riguardo all’asserita esistenza di ricavi non contabilizzati per l’importo di lire 396.000.000 e, a un tempo, omesso esame circa il carattere meramente valutativo della relazione del curatore.
6. Il primo motivo di ricorso è infondato. Come si evince dal testo integrale della sentenza resa da questa Corte che ha disposto il rinvio, la Corte di cassazione, trattando preliminarmente il terzo motivo di ricorso perché di più pronto esame e che perciò assorbe e rende di inutile esame gli altri che lo precedono in ordine logico, ha inteso cassare integralmente la sentenza impugnata, ravvisandone un inidoneo tessuto argomentativo rispetto a tutte le questioni rimesse al suo esame. Cosi correttamente è stato determinato il thema decidendum da parte della C.T.R. la quale riporta, all’uopo, passi significativi della sentenza con cui è stato disposto il rinvio.
6.1. Ciò posto, quando procede alla trattazione del merito ed all’accertamento che le è stato demandato dal giudice di legittimità, il giudice di appello offre una motivazione che, seppure graficamente esistente, riporta pedissequamente quanto riportato nel P.V.C., senza tenere in alcuna considerazione tutti gli altri elementi fattuali e le deduzioni argomentative in diritto offerte dalla Curatela, impedendo, nella sostanza, di comprendere le ragioni per le quali ha ritenuto di accogliere l’appello dell’Agenzia delle entrate.
6.2 Secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr., di recente, tra le altre Cass. n. 13248 del 30/06/2020) si ha, infatti, motivazione apparente quando “la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6".
7. Alla luce dei superiori principi, vanno, quindi, accolti il secondo, quarto e quinto motivi del ricorso, assorbito il terzo.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia-Brescia, in diversa composizione, la quale oltre a fornire congrua motivazione regolerà le spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il secondo, quarto e quinto motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il terzo.
Cassa la sentenza impugnata, nei limiti dei motivi accolti, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia-Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021