Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29041 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11319/15 R.G. proposto da:

P.P., rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. Delfo Maria Sambataro, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gabriele Camozzi, n. 1;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6429/38/14 depositata in data 28 ottobre 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2021 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

RILEVATO

che:

1. P.P. impugnò gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate – con i quali si recuperava a tassazione maggiore Irpef per gli anni 2001, 2002 e 2003 in conseguenza dell’omessa dichiarazione di redditi derivanti da contratto di locazione di immobile sito in ***** – deducendo, tra l’altro, la decadenza dell’Ufficio finanziario dal potere di accertamento per gli anni 2001 e 2002, stante l’inapplicabilità della proroga di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 10, e la nullità degli atti impositivi per carenza di legittimazione passiva.

2. La Commissione tributaria provinciale adita respinse il ricorso con sentenza che venne impugnata dinanzi alla Commissione tributaria regionale che rigettò l’impugnazione.

I giudici di secondo grado rilevarono che gli atti impositivi si basavano su elementi univoci e attendibili che avevano portato alla ricostruzione di redditi non dichiarati, avendo l’Amministrazione finanziaria dimostrato la maggiore pretesa attraverso una serie di riscontri, quali i vaglia postali del conduttore intestati alla ricorrente; la contribuente, invece, non aveva offerto prove documentali di segno contrario.

Richiamando la sentenza n. 16650 del 2011 di questa Corte, che aveva enunciato il principio secondo cui le risultanze delle indagini finanziarie erano presunzioni legali relative, osservarono che tale presunzione era superabile attraverso una valida prova contraria da parte del contribuente, prova non allegata dalla P. che si era limitata a riproporre gli stessi elementi già valutati dai giudici di primo grado, quali l’inapplicabilità della proroga di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 10, che era invece operante nel caso di specie.

3. P.P. ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste mediante controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 99 e 100 c.p.c. (legittimatio ad causam passiva), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Gli avvisi di accertamento si fondavano sul presupposto che fosse la beneficiaria dei canoni di locazione dell’immobile, essendo risultata destinataria di un pagamento eseguito dai conduttori, ma tale assunto contrastava sia con le visure catastali, dalle quali emergeva che proprietaria dell’immobile era la sorella, sia con l’assenza di prova dell’esistenza di un contratto di sublocazione. I giudici regionali, nonostante ciò, avevano comunque ritenuto fondata la ripresa a tassazione.

2. Con il secondo motivo censura la decisione gravata per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, e per falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 10, per avere i giudici di appello disatteso l’eccezione di decadenza dell’Agenzia delle entrate dai termini di accertamento.

Partendo dalla premessa che la L. n. 289 del 2002, art. 10, aveva previsto una proroga di due anni dei termini di accertamento per i soli contribuenti che non si erano avvalsi delle procedure di definizione indicate alla medesima L., artt. 7, 8 e 9, la ricorrente assume che tale disciplina non può trovare applicazione nel caso di specie, dal momento che la proroga poteva riguardare esclusivamente coloro che avevano la possibilità giuridica di ricorrere alla definizione agevolata. Poiché a seguito della verifica effettuata era emerso che l’immobile non era di sua proprietà, era evidente che non aveva titolo per aderire al condono, dal momento che non aveva irregolarità fiscali da sanare in relazione all’immobile sito in *****.

3. Il secondo motivo, che va esaminato con priorità, è infondato.

3.1. La L. n. 289 del 2002, art. 10, comma 1, sotto la rubrica “proroga di termini” prevede che “per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dalla presente L., artt. da 7 a 9, in deroga alle disposizioni della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3, i termini di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, e successive modificazioni, e al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, e successive modificazioni, sono prorogati di due anni”. Questa Corte, occupandosi funditus della questione se la proroga decretata dall’art. 10 si applichi o meno ai contribuenti cui in base ai pregressi artt. 7 e 9 sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli artt. 15 e 16, ha già avuto modo di statuire, ed a tale insegnamento il collegio ritiene di dover aderire onde declinare negativamente il motivo de quo, che “in tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10, opera, “in assenza di deroghe contenute nella legge” sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, perché raggiunto da un avviso di accertamento notificatogli prima dell’entrata in vigore della legge (Cass., sez. 5, 28/08/2013, n. 19725; Cass., sez. 5, 16/04/2014, n. 8838; Cass., sez. 5, 19/10/2018, n. 26410).

3.2. Non sussiste perciò la lamentata violazione di legge perché la C.T.R., seppure con motivazione estremamente sintetica che va perciò integrata, ha fatto buon governo della disposizione normativa che non consente di distinguere fra soggetti che non intendono e soggetti che non possono avvalersene, poiché l’espressione “non avvalersi”, secondo il significato proprio delle parole (art. 12 preleggi), descrive ugualmente gli atteggiamenti di chi non voglia e di chi non possa accedere al beneficio indicato, non essendo specificata nella legge alcuna riserva.

La C.T.R. si e’, quindi, esattamente attenuta alla disposizione in parola allorché ha rilevato, rigettando sul punto lo specifico motivo di gravame fatto valere dalla parte, l’applicabilità del termine del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, come prorogato dalla L. n. 289 del 2002, art. 10.

4. Va parimenti rigettato il primo motivo.

4.1. I giudici regionali, rimandando alla motivazione della sentenza di primo grado che aveva ritenuto non dimostrato, da parte della contribuente, che la stessa fosse “mera incaricata della locazione”, hanno accertato, con apprezzamento di fatto non scrutinabile in questa sede, che l’Amministrazione finanziaria ha offerto ampia prova della pretesa fiscale mediante riscontri documentali costituiti dai vaglia postali del conduttore dell’immobile intestati alla ricorrente ed ha al contempo ritenuto che le prove di segno opposto portate dalla contribuente non siano idonee a superare gli elementi presuntivi addotti dall’Ufficio finanziario. Hanno, pertanto, considerato raggiunta la prova del reddito accertato e non dichiarato, in difetto di prova, il cui onere ricadeva sulla contribuente, che le somme percepite con i predetti vaglia fossero state successivamente riversate alla proprietaria dell’immobile.

Non rileva, dunque, che la odierna ricorrente non sia proprietaria dell’immobile oggetto di locazione, pacificamente intestato alla sorella, poiché manca la prova che i canoni di locazione eseguiti in suo favore siano stati successivamente devoluti alla proprietaria dell’immobile.

4.2. La doglianza svolta con il mezzo in esame, sotto le spoglie di un vizio di violazione di legge, tende in realtà a criticare la valutazione delle prove operata dai giudici di merito, censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nuova formulazione, ma non integra la denunciata violazione dell’art. 2697 c.c.

Infatti, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., sez. 5, 6/07/2021, n. 19140; Cass., sez. L, 19/08/2020, n. 17313; Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395; Cass., sez. 3, 17/06/2013, n. 15107).

5. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte, della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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