LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di N. Maria Giulia – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1652/2015 R.G. proposto da:
G.V. srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Rijli, con domicilio eletto in Roma, via Ovidio n. 32, presso lo studio dell’avv. Bruno Chiarantano;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 1144/06/14, depositata il 4 giugno 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2021 dal Consigliere Enrico Manzon.
RILEVATO
che:
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Calabria accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 123/1/13 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria che aveva accolto il ricorso della G.V. srl contro il diniego/la sospensione del rimborso IVA 2009.
La CTR osservava in particolare, per un verso, che il provvedimento di sospensione del rimborso de quo, pur regolarmente notificato, non era stato mai impugnato dalla società contribuente, per altro verso, che tale provvedimento trovava pieno fondamento giuridico nel D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 23, posto in fatto che l’agenzia fiscale aveva azionato aliunde pretese per tributi e sanzioni per importi di gran lunga eccedenti quelli oggetto della presente lite.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la società contribuente deducendo tre motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente si duole della violazione dell’art. 2697, c.c. poiché la CTR ha affermato che la notifica del provvedimento di sospensione del rimborso è ritualmente avvenuta.
La censura è inammissibile.
Va ribadito che:
– “La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vì è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5” (Cass., n. 17313 del 19/08/2020, Rv. 658541 – 01);
– “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis Cass., n. 26110 del 2015).
In contrasto con tali arresti giurisprudenziali consolidati, inammissibilmente la ricorrente chiede a questa Corte di “revisionare” un accertamento di fatto insindacabile in questa sede (avvenuta notifica del provvedimento di sospensione del rimborso IVA, mancata impugnazione del medesimo).
Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 23, poiché la CTR ha affermato la fondatezza di merito della sospensione del rimborso IVA de quo.
La censura è inammissibile.
Risulta pacifico che detto provvedimento di sospensione del rimborso non sia stato impugnato nei termini e nelle forme di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, sicché deve considerarsi definitivo.
Le considerazioni della CTR calabrese ulteriori rispetto a tale statuizione, inammissibilmente censurata con il primo mezzo, devono considerarsi meri obiter ditta.
Ne consegue che “In sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte “ad abundantiam” o costituenti “obiter dicta”, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione” (Cass. n. 22380 del 22/10/2014).
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.800 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021