LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di N. Maria Giul – rel. Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 28980 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:
L.P. rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso dall’Avv.to Barbara Grossi, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Roma, Via Calatafimi n. 31;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– resistente –
e contro
Equitalia Sud s.p.a. – incorporante della Equitalia Gerit s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv.to Stefania Di Stefani, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3016/14/15, depositata in data 28 aprile 2015, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2021 al Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.
RILEVATO
che:
– con sentenza n. 3016/14/15, depositata in data 28 aprile 2015, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio, ha rigettato l’appello proposto da L.P. nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, e di Equitalia Sud s.p.a., avverso la sentenza n. 878/39/2014 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva rigettato il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso la cartella di pagamento n. *****, con la quale, a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, era stata iscritta a ruolo la somma complessiva di Euro 33.957,15, per omesso pagamento di Irpef, Irap e Iva, interessi e sanzioni, per l’anno di imposta 2006;
– in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che:1) nella fattispecie, trattandosi di omessi versamenti di imposta ben conosciuti dal contribuente non sussisteva l’obbligo da parte dell’Ufficio di inviare preventivamente l’avviso di irregolarità – che comunque, era stato spedito, con raccomandata, del 22.12.2009 – potendo il contribuente – ben a conoscenza della sua omissione- regolarizzare la propria posizione fiscale entro la dichiarazione successiva presentando ravvedimento operoso e beneficiando della sanzione ridotta; in particolare, la comunicazione al contribuente del risultato dei controlli automatici era necessaria solo allorquando tale risultato fosse diverso da quello indicato in dichiarazione e, nello specifico, non vi era alcun risultato erroneo per cui alcuna comunicazione era necessaria per la liquidazione; 2) la notifica della cartella di pagamento – effettuata D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento – si era perfezionata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (in caso di irreperibilità relativa del contribuente), il giorno dopo 4il deposito presso la casa comunale dell’atto, tornato al mittente per lo spirare dei termini di compiuta giacenza; successivamente all’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale era stata spedita al contribuente lettera raccomandata con ricevuta di ritorno attestante l’espletamento di tale adempimento;
– avverso la sentenza della CTR, il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste, con “atto di costituzione” l’Agenzia delle entrate e con controricorso, Equitalia Sud s.p.a.;
– il contribuente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.;
– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, 197.
CONSIDERATO
che:
– preliminarmente va rigettata l’eccezione sollevata dal contribuente nella memoria ex art. 380-bis1 c.p.c. di inammissibilità del controricorso dell’Equitalia Sud s.p.a. per difetto di legittimazione processuale del difensore del libero foro stante l’invalidità della procura speciale ad litem, dovendosi l’ente pubblico economico “Agenzia delle entrate-Riscossione” – subentrato, a decorrere dall'*****, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a (quest’ultima, a sua volta, già incorporante Equitalia Sud s.p.a) una volta estinte le società del Gruppo Equitalia, in forza del D.L. n. 193 del 2016 – avvalere dell’Avvocatura dello Stato, salvo ipotesi di conflitto di interessi e di apposita motivata delibera da adottare in casi specifici e da sottoporre all’organo di vigilanza; invero, le società del gruppo Equitalia – già fuse per incorporazione, con atto del *****, con effetti giuridici dal 1 luglio 2016 in Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. – sono state sciolte con decorrenza dal 1 luglio 2017, per effetto del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 225 del 2016, che ha altresì stabilito che le stesse fossero cancellate d’ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza esperimento di alcuna procedura di liquidazione. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è stato istituito, a far data dal 1 luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze, che è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia (art. 1, comma 3). Premesso che questa Corte, a sezioni unite, con la sentenza n. Sez. U -, Sentenza n. 4845 del 23/02/2021- confermata da Cass. Sez. U -, Sentenza n. 15911 del 08/06/2021 – ta affermato che “in tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore “ex lege” dell’agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione – è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l’ultrattività del mandato in origine conferito prima dell’istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell’originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, il D.L. n. 193 del 2016, art. 1; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell’Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all’Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata”, nella specie, non si pone un problema di inoperatività dell’ultrattività del mandato in origine conferito al difensore dell’agente della riscossione, in quanto la notifica del ricorso per cassazione ad Equitalia Sud s.p.a. presso il procuratore domiciliatario del grado di appello è avvenuta nel novembre del 2015 e la costituzione in giudizio della stessa, con controricorso a mezzo difensore del libero foro, nel gennaio del 2016, prima della estinzione delle società del gruppo Equitalia e della istituzione del nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione con subentro ex lege del nuovo ente pubblico economico; pertanto non vengono in rilievo le modalità di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, non essendo stato tale ente ancora costituto al momento della instaurazione del presente giudizio;
– va, altresì, disattesa l’eccezione sollevata dalla controricorrente di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza poiché l’esposizione dei fatti di causa e delle ragioni a sostegno della censura proposta risulta sufficiente per la comprensione del thema decidendum e per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza la necessità di far rinvio e accedere a fonti esterne al ricorso medesimo;
– con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36bis, per avere la CTR erroneamente ritenuto che, trattandosi di omessi versamenti di imposta, l’Amministrazione finanziaria non fosse tenuta a inviare al contribuente preventivamente la comunicazione dell’esito del controllo automatico, ancorché tale adempimento fosse sempre necessario a pena di nullità dell’iter procedimentale di liquidazione; peraltro, ad avviso del ricorrente, la CTR avrebbe erroneamente affermato – fondandovi la decisione con error in procedendo – che, nella specie, l’avviso di irregolarità era stato, comunque, inviato dall’ufficio con raccomandata del 22/12/2009, ancorché la copia dell’estratto della raccomandata n. 607867555175 del 22.12.2009, con cod. atto n. 18114020813 – Trib. 9001- anno 2007, depositata dall’Agenzia in appello fosse evidentemente errata;
– il motivo si profila, in parte, inammissibile, in parte, infondato;
– è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui “la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all’iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, se non “sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (v. da ultimo Cass., Sez. 6 – 5, Ord. n. 3154 del 17/02/2015, Rv. 634631; Sez. 6 – 5, Ord. n. 42 del 03/01/2014, Rv. 629010; Sez. 5, n. 17396 del 23/07/2010, Rv. 615009); si è precisato che “la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. “avviso bonario” D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, comma 3, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; né il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (Cass. sez. 5, Ord. n. 33344 del 17/12/2019; Cass. sez. 5, Ord. n. 14162 del 2021);
– nella specie, la CTR, a fronte dell’emissione della cartella in questione ai sensi dell’art. 36-bis cit., a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Iva presentata dalla società contribuente per l’anno 2006, ha correttamente ritenuto irrilevante la c.d. comunicazione di irregolarità, derivando la pretesa tributaria dal mancato versamento di somme esposte nella stessa dichiarazione e non sussistendo alcuna irregolarità nella dichiarazione (” la comunicazione al contribuente del risultato dei controlli automatici (doveva essere effettuata) solo quanto il risultato (era) diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione; nello specifico, non vi era nessun risultato erroneo per cui nessuna comunicazione era prevista per la liquidazione” – pag. 2 della sentenza impugnata); pertanto, nel costrutto motivazionale della decisione, l’inciso relativo all’avvenuto invio al contribuente dell’avviso di irregolarità, con raccomandata del *****, assume una valenza ad abundantiam e, sotto questo profilo, il mezzo nella parte in cui denuncia la mancata prova da parte dell’Ufficio dell’inoltro di tale comunicazione, è inammissibile, per irrilevanza, in quanto non attinente al decisum;
– con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 139,140 e 149 c.p.c. nonché “l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata” circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la CTR erroneamente ritenuto, con una motivazione contraddittoria e palesemente insufficiente, che la notificazione della cartella esattoriale fosse stata ritualmente eseguita affermando che “la cartella di pagamento (era) stata notificata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., poiché essendo stata inviata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, la raccomandata era ritornata al mittente per lo spirare dei termini di compiuta giacenza e l’agente notificatore, dopo avere lasciato l’avviso di notifica, (aveva) provveduto a depositare l’atto presso la casa comunale e la notifica si (era) perfezionata il giorno successivo al deposito”;
– esclusa l’inammissibilità del motivo per contemporanea deduzione di più vizi tra quelli tassativamente indicati nell’art. 360 c.p.c. stante la separata intellegibile trattazione nell’unico motivo delle diverse censure formulate (e ciò nella prospettiva indicata da Cass., Sez. U., n. 9100 del 2015), la sub censura con cui il ricorrente denuncia la violazione di legge è infondata per le ragioni di seguito indicate, dovendo, in parte, questa Corte procedere alla correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c., u.c.;
– va premesso che in base all’orientamento consolidato di questa Corte “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass. sez. 6-5, ord. 24 luglio 2014, n. 16949; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4567 del 06/03/2015; Cass. sez. 6-5, ord. 13 giugno 2016, n. 12083; Cass. sez. 5, 18 novembre 2016, n. 23511; v. Cass. n. 8086 del 2018, con riguardo alla notifica di preavviso di fermo amministrativo); al riguardo, questa Corte ha precisato che “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica” (Cass. n. 29022 del 2017);
– in caso di temporanea irreperibilità del contribuente presso la sua residenza la notifica della cartella di pagamento eseguita dal concessionario come consentito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, deve avvenire a pena di nullità con le formalità previste dall’art. 140 c.p.c. (Corte Cost. n. 258 del 2012; Cass. sez. trib. n. 25079 del 2014);
– gli adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c. sono tre, e in particolare: a) il deposito della copia dell’atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l’irreperibilità del destinatario; b) l’affissione alla porta dell’avviso di deposito; c) l’invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito;
– l’art. 140 c.p.c. è stato dichiarato parzialmente incostituzionale laddove, per come interpretato dal diritto vivente, prescriveva che la notifica si intendeva perfezionata con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione (cfr. Corte Cost. n. 3/2010); secondo il giudice delle leggi, la disposizione, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell’atto notificato, attuava un “non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notifica tono, e quelli del destinatario, in una materia nella quale le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità”, dando luogo ad un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dalla L. n. 890 del 1982, art. 8";
– questa Corte ha, peraltro, affermato che “ove la notifica (nella specie della cartella di pagamento) sia avvenuta nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Cost. n. 3 del 2010, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dalla indicata disposizione, stante l’efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale” (Cass., sez. 6-5, n. 10519/2019; Cass. n. 33525 del 2019);
– la stessa Corte costituzionale ha poi dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., censurato per violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost., nella parte in cui fa decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario della stessa, dalla data in cui l’ufficiale giudiziario, effettuate le formalità di deposito, gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento, anziché prevedere che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, con la quale lo si avvisa dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale, ovvero dalla data dell’effettivo ritiro della copia dell’atto, se anteriore, in modo analogo a quanto previsto dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, non essendo ammissibile porre a confronto situazioni comunque eterogenee (Corte Cost. 220/2016);
– deve – pertanto – darsi continuità all’orientamento secondo cui la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dalla sua spedizione (Cass. n. 6089/2020; 5556/2019; Cass. 19772/2015).
– ne consegue che, ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall’art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notifica torio, l’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale (Cass. n. 33525 del 2019); in particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell’avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo; difatti, l’avviso di ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass., S.U., ord. interlocutoria n. 458 del 2005; Cass., sez. lav., n. 2683 del 2019);
– nella specie, la CTR, ha dato atto – con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità- dell’avvenuto “invio della lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, attestante l’avvenuto deposito nella casa comunale” della cartella inviata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, e non consegnata al destinatario per c.d. irreperibilità ex art. 140 c.p.c.; da qui il perfezionamento della notifica – non già come affermato dal giudice di appello “il giorno successivo al deposito” dell’atto presso la casa comunale, pag. 2 della sentenza impugnata ma, in tal senso va corretta la motivazione- decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa;
– in ogni caso, premesso che come affermato da questa Corte, nell’ipotesi di nullità della notifica dell’atto impositivo tale nullità “e’ sanata, a norma dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest’ultimo, dell’atto invalidamente notificato” (Cass. n. 1238/2014), nella specie, l’atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato, avendo il contribuente proposto tempestiva impugnazione avverso lo stesso, con ciò sanando ogni presunto vizio di notificazione;
– inammissibile invece si profila la sub censura con cui si denuncia “l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” su un fatto controverso e decisivo della controversia, vizio non più censurabile in virtù della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nella specie, per essere stata la sentenza di appello depositata in data 28 aprile 2015 (v. nello stesso senso, Cass. n. 30948 del 2018; n. 16823 del 2020);
– con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la CTR affermato, con una motivazione omessa o, quantomeno, insufficiente che “l’Ufficio (era stato) rappresentato regolarmente dal funzionario incaricato che (aveva) sottoscritto il gravame”, ancorché il contribuente avesse, nelle proprie “controdeduzioni in replica” eccepito il difetto di rappresentanza e sottoscrizione dell’atto di controdeduzioni in appello da parte dell’Ufficio;
– il motivo si profila inammissibile, denunciandosi in rubrica “l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” su un fatto controverso e decisivo della controversia, vizio non più censurabile – come sopra già osservato- in virtù della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5;
– invero, anche a volere ricondurre la censura al vizio specifico denunciabile per cassazione in base alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lo stesso concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015); nella specie, la ricorrente non ha assolto il suddetto onere, non avendo dedotto l’omesso esame di un “fatto storico”, ma inammissibilmente – quanto all’assunto eccepito difetto di rappresentanza e sottoscrizione dell’atto di controdeduzioni in appello da parte dell’Ufficio – di questioni giuridiche; al riguardo, come precisato da questa Corte “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo.” (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019);
– in conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato;
– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nei rapporti con Equitalia Sud s.p.a. e vengono liquidate come in dispositivo; nulla sulle spese con riguardo all’Agenzia delle entrate, essendo rimasta resistente.
P.Q.M.
la Corte:
– rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore di Equitalia Sud s.p.a. delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessive Euro 4.100,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dee ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021