LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1671-2020 R.G. proposto da:
ATD s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, P.M., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Andrea SARTI e Piera GIUGNI, ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei predetti difensori;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1759/03/2018 della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, depositata il 09/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti dell’ATD s.r.l. un avviso di accertamento per recupero a tassazione, ai fini IRAP ed IRES, delle quote di ammortamento di costi per oneri pluriennali sostenuti dalla predetta società contribuente negli anni d’imposta 2005 e 2006; costi che l’amministrazione finanziaria riteneva indetraibili.
1.1. L’impugnazione proposta dalla società contribuente veniva rigettata dalla CTP di Prato con sentenza n. 433/07/2014 e così pure l’appello proposto alla CTR della Toscana, con sentenza n. 2237/07/2017.
1.2. Avverso tale ultima statuizione la società contribuente proponeva ricorso per revocazione che con la sentenza in epigrafe indicata la CTR accoglieva ma, decidendo nel merito, in sede rescissoria, rigettava l’originario appello della ATD s.r.l. ritenendo, per quanto ancora qui di interesse, inammissibile il motivo di appello formulato con riferimento alla validità della delega di firma conferito al funzionario che aveva sottoscritto l’atto impositivo con ordine di servizio n. ***** del *****, in quanto le contestazioni erano state sollevate soltanto in grado di appello mentre avrebbero dovuto essere proposte in primo grado, a seguito della produzione in quel giudizio del predetto ordine di servizio, con motivi aggiunti D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24.
2. Avverso tale statuizione la società contribuente ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, cui replica l’intimata.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 57, sostenendo di aver dedotto già con il ricorso originario i vizi della delega ovvero che non erano stati dimostrati “né il potere di firma (oggetto di delega), né l’esistenza di particolari limiti di valore della delega, né la carica di funzionario con facoltà di ricevere delega di rappresentanza dell’Ufficio”, sicché non era necessario proporre motivi aggiunti a quelli già dedotti con il ricorso introduttivo e le deduzioni svolte sul punto con l’appello non potevano considerarsi nuove.
2. Il motivo, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, è ammissibile in quanto non è finalizzato alla rivalutazione del merito della vicenda processuale, che non viene messa in discussione, essendo invece diretto a contestare l’erronea applicazione alla fattispecie concreta della disposizione censurata.
3. Il motivo di ricorso, che è anche autosufficiente in quanto riporta trascritti i motivi dedotti in primo e secondo grado sulla specifica questione della validità della delega di firma al funzionario che aveva sottoscritto l’atto impositivo, è fondato e va accolto.
4. Al riguardo pare opportuno preliminarmente ricordare che la giurisprudenza di questa Corte con sentenza n. 24121/2017, ha ribadito che si incorre in mutatio libelli “quando sì avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d’indagine e si spostino i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta (Cass. n. 12621 del 20/07/2012; Cass. n. 17457 del 27/07/2009)”
4.1. La predetta pronuncia ha altresì chiarito che “si ha domanda nuova per modificazione della causa petendi, inammissibile in appello, quando i nuovi elementi dedotti dinanzi al giudice di secondo grado comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (Cass. n. 2201 del 16/02/2012; Cass. n. 10779 del 11/05/2007; Cass. n. 22010 del 13/10/2006)”.
4.2. Sul punto occorre richiamare anche l’orientamento di questa Corte secondo cui, anche in presenza di una contestazione in primo grado formulata in modo generico, la parte può, nell’atto di appello, specificare le proprie difese (Cass. n. 12651 del 2018).
5. Orbene, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi avendo erroneamente ritenuto che la società contribuente avrebbe dovuto dedurre con memoria per motivi aggiunti, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24, le censure rivolte alla delega di servizio prodotta dall’Agenzia delle entrate in sede di costituzione in primo grado, omettendo però del tutto di considerare non solo l’ampiezza della censura mossa con l’originario ricorso alla validità della delega, che era onere dell’amministrazione finanziaria provare in tutti i suoi requisiti, ma anche e specialmente che la società ricorrente aveva dedotto in quella sede e riproposto in appello, questioni – quelle della “esistenza di particolari limiti di valore della delega” e della “carica di funzionario con facoltà di ricevere delega di rappresentanza dell’Ufficio” – che la Commissione avrebbe dovuto comunque esaminare.
6. Dall’accoglimento del ricorso discende la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR territorialmente competente per l’esame del primo motivo di appello proposto dalla società contribuente e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021