Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29066 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32287-2019 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ARMANDO PROFILI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ***** NAPOLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2777/20/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata l’01/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.

RILEVATO

che A.G. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Campania, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza CTP Napoli, di parziale accoglimento del suo ricorso avverso un avviso di accertamento IRPEF 2009; secondo la CTR, il contribuente non aveva assolto l’onere probatorio su di lui gravante, di confutare quanto rilevato dall’ufficio circa l’incongruità fra il reddito da lui dichiarato e le operazioni di acquisto di un immobile e di una partecipazione societaria, da lui effettuate.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stata la documentazione da lui prodotta idonea a vincere la presunzione legale di cui al citato art. 38, in quanto erano rimasti nella sua disponibilità gli introiti percepiti negli anni precedenti, con i quali aveva acquistato alcuni immobili in *****;

che, con il secondo motivo, il contribuente lamenta violazione art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per mancata od erronea valutazione delle prove da lui offerte per giustificare la sua capacità contributiva e per omessa motivazione, in quanto entrambi i giudici di merito non avevano valutato adeguatamente le argomentazioni e le prove documentali da lui offerte; inoltre la CTR aveva condiviso, senza fornire alcuna motivazione al riguardo, le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado circa la corretta motivazione del provvedimento impugnato;

che l’Agenzia delle entrate non si è costituita;

che i due motivi di ricorso proposti dal contribuente, da trattare congiuntamente siccome strettamente correlati fra di loro, sono inammissibili;

che, invero, nella specie, il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IRPEF 2009, emesso nei suoi confronti ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 3 e 4; la CTR, confermando la motivazione addotta dal giudice di primo grado, ha in sostanza rilevato che il contribuente aveva ottemperato solo in parte all’onere probatorio su di lui gravante, avendo indicato solo nella misura del 50% la provenienza delle risorse, con le quali aveva proceduto all’acquisto di due immobili in ***** ed all’acquisizione di una partecipazione societaria;

che, con i due motivi di ricorso anzidetti, il contribuente ha censurato l’erronea valutazione del materiale probatorio fatta dalla CTR, ritenendo in particolare che la stessa non avesse valutato le argomentazioni e le prove documentali da lui offerte; che i rilievi formulati, oltre ad essere estremamente generici, sono in realtà finalizzati a sollecitare a questa Corte, tenuta esclusivamente al controllo della legalità e logicità della decisione, un non consentito apprezzamento di profili fattuali, il cui insindacabile scrutinio è stato già fatto dalla CTR, la quale ha esaminato le argomentazioni difensive formulate dal contribuente e le ha rigettate, avendo ritenendo che il contribuente, nell’anno, cui si riferiva l’accertamento (2009), aveva fornito solo nella misura del 50% la prova, su di lui incombente, che gli investimenti effettuati nel 2009 erano stati finanziati con risorse non riconducibili alla sua attività lavorativa (cfr. Cass. n. 8867 del 2019; Cass. n. 24012 del 2016);

che, pertanto, i due motivi di ricorso in esame sono inammissibili, in quanto essi censurano l’omessa e/o errata valutazione di prove documentali e, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge processuale e di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici già esaminati dai giudici di merito, rivalutazione inibita nella presente sede di legittimità (Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 640 del 2019);

che, da quanto sopra, consegue l’inammissibilità del ricorso, senza condanna del contribuente alle spese, per non essersi l’intimata costituita in giudizio;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del contribuente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, senza pronuncia sulle spese, per non essersi l’Agenzia delle entrate costituita in giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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