LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20653/2020 proposto da:
L.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Delle Medaglie D’oro 169 presso lo studio dell’avvocato Mannias Itala, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****, Questura Roma;
– intimato –
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositato il 20/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente, cittadina *****, destinataria di un decreto di trattenimento emesso dal Questore di Parma, proponeva ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al Giudice di Pace di Roma.
Il GdP emetteva ordinanza di convalida del provvedimento del Questore sostenendo la legittimità della procedura in oggetto, sulla base dei seguenti rilievi.
Preliminarmente, il GdP rilevava che la convalida del provvedimento era stata resa nelle 48 ore dalla richiesta.
In primo luogo, il predetto GdP accertava che la straniera risultava destinataria di un provvedimento di rigetto di una precedente richiesta di protezione internazionale del 20.6.19 e notificata il 10.8.19, avverso il quale non era stata presentato ricorso nei termini. La richiesta reiterata del 16.1.20 era stata indirizzata agli uffici della Questura e Prefettura di Roma e considerata inammissibile D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 29, lett. b), avendo la ricorrente presentato identica domanda rispetto alla precedente, senza addurre fatti nuovi. Infine, non sussisteva l’incompetenza del Giudice di Pace.
Contro il provvedimento del GdP, L.S. propone ricorso in cassazione sulla base di sette motivi, mentre, le amministrazioni intimate non risultano costituite.
Con un primo motivo, la ricorrente deduce la violazione delle norme sulla competenza, di cui al D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2.
Con un secondo motivo, la ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 7 e 29 e degli artt. 33 e 41 dir. 2013/32/UE, perché la ricorrente, avendo presentato domanda di protezione internazionale ed essendo ancora pendente il termine per impugnare la decisione adottata, aveva ancora la qualità di richiedente asilo ed era, quindi, autorizzata a rimanere sul territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 7.
Con un terzo motivo, la ricorrente ripropone l’eccezione, già sollevata nel giudizio di primo grado, di violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13 e 14 e dell’art. 13 Cost., perché il GdP non avrebbe dovuto convalidare il trattenimento perché il decreto di espulsione era giuridicamente inesistente.
Con un quarto motivo, la ricorrente censura il vizio di nullità del provvedimento per violazione dell’art. 135 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per carenza di motivazione su diverse eccezioni sollevate specificamente dal ricorrente.
Con un quinto motivo, la ricorrente denuncia il vizio di omesso esame, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sui medesimi profili del motivo precedente.
Con un sesto motivo, la ricorrente deduce il vizio di nullità del procedimento e del provvedimento per violazione dell’art. 39 c.p.c., in quanto, la convalida del trattenimento richiesta dal Questore di Parma al GdP di Roma e per la quale il medesimo GdP si era dichiarato incompetente il 17.1.2020 e la convalida del trattenimento richiesta dal Questore di Parma il 18.1.2020 e rilasciata dal GdP di Roma il 20.1.2020 (oggetto del presente giudizio), si basavano entrambe sul medesimo ordine di espulsione del Prefetto di Parma del 14.1.2020, pertanto il GdP adito per secondo e che ha convalidato il trattenimento della straniera (di cui si deve occupare questa Corte) doveva dichiarare la litispendenza ai sensi della norma in rubrica.
Con un settimo motivo, la ricorrente prospetta la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 6CEDU, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, perché il GdP non ha accolto l’istanza che chiedeva la trattazione del procedimento in pubblica udienza.
Il terzo motivo, esaminato con priorità, quale ragione più liquida, è fondato, sotto il profilo del difetto di motivazione sull’eccezione di inesistenza del decreto di espulsione (presupposto del trattenimento, la cui manifesta illegittimità è sindacabile dal giudice nel giudizio di convalida del trattenimento, v. Cass. n. 12609/14) per difetto di attestazione di conformità all’originale della copia notificata all’espulsa, quindi, per mancanza della sua necessaria formalità comunicatoria. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “”in tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, il provvedimento prefettizio è nullo qualora all’espellendo ne venga consegnata una mera copia priva della necessaria attestazione di conformità all’originale” (Cass. n. 23171 del 12/11/2015; n. 13304 del 12/06/2014; n. 17569 del 27/07/2010; n. 28884 del 30/12/2005), cfr. Cass. n. 32067/18.
I restanti motivi di ricorso restano, pertanto, assorbiti.
In accoglimento del terzo motivo, assorbiti i restanti, l’ordinanza va cassata senza rinvio, ex art. 382 c.p.c.” non essendo il processo utilmente proseguibile in quanto è scaduto il termine perentorio entro il quale avrebbe dovuto essere emesso un valido provvedimento di convalida del decreto espulsivo che oramai è privo di efficacia.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti.
Cassa senza rinvio l’impugnata sentenza, ex art. 382 c.p.c., u.c., nei termini di cui in parte motiva.
Condanna l’Amministrazione intimata a pagare a L.S. le spese di lite che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre Euro 200,00 per rimborso spese, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021
Codice Civile > Articolo 21 - Deliberazioni dell'assemblea | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2021 - Legittimazione del possessore | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 2 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 4 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 135 - Forma e contenuto del decreto | Codice Procedura Civile
Costituzione > Articolo 13 | Costituzione