LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15679/2019 proposto da:
O.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via di Vigna Rigacci, 16 presso lo studio dell’Avvocato Roberta Capitani, e rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonio Lamarucciola, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro, domiciliato per legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE DI MILANO, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, depositato il 12/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
FATTI DI CAUSA
1. O.C., cittadino ***** dell'***** – che nel racconto reso in fase amministrativa, davanti la competente Commissione territoriale, aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese temendo di essere ricercato dalla polizia dopo aver preso parte ad una manifestazione dell'***** (*****), organizzazione separatista biafrana e nazionalista “*****” in *****, ed avere distribuito volantini – ricorre con cinque motivi per la cassazione del decreto in epigrafe indicato.
2. Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ha infatti rigettato l’opposizione avverso il provvedimento con cui la competente Commissione aveva negato al richiedente la protezione internazionale ed il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, nella ritenuta inattendibilità del racconto ed insussistenza dei presupposti di legge.
3. Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La causa viene all’odierna Adunanza camerale per ordinanza interlocutoria n. 27285 del 2020, con cui questa Corte si è determinata a rinvio in attesa della definizione, all’esito della già fissata pubblica udienza, della questione relativa alla necessità, o meno, dell’audizione del richiedente davanti al tribunale nel caso di apposita sua richiesta, disattesa dal giudice.
L’intervenuta definizione dell’indicata questione per sentenza di questa Prima Sezione civile n. 21584 del 07/10/2020 consente di dare corso all’esame del ricorso.
1.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e dell’art. 111 Cost., del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere il giudice del merito deciso pur non avendo ricevuto dalla Commissione territoriale alcun fascicolo della fase amministrativa per effettuare la rivalutazione ex nunc della domanda di protezione della direttiva UE n. 2013/32 (art. 46) e della Carta dei diritti fondamentali UE (art. 47).
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità e sua novità non avendo il ricorrente puntualmente allegato di aver fatto valere l’indicata questione, integrata da ragioni di fatto oltre che di diritto, davanti alla giudice del merito.
In ogni caso è infondato come, comunque, apprezzato dal tribunale che nell’individuazione dell’oggetto del giudizio fa corretto riferimento all’accertamento del diritto vantato dal richiedente e non all’atto impugnato i cui vizi non rilevano quali cause di nullità (Cass. 03/09/2014, n. 18632).
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, commi 10 e 11, dell’art. 111 Cost., degli artt. 12,14,31,46 e 47CEDU, dell’art. 12 preleggi, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, e degli artt. 10/16 direttiva 2013/32/UE, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancata obbligatoria audizione del richiedente protezione, in assenza di video registrazione.
Va data continuità applicativa, nella condivisa persuasività del principio affermato, all’indirizzo di questa sezione a partire da Cass. n. 21584 cit., secondo il quale, nei giudizi in materia di protezione internazionale, il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, salvo che: vi sia deduzione in ricorso di fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa,, circostanziati e rilevanti); il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (conformi: Cass. 13/10/2020, n. 22049; Cass. 17/11/2020, n. 26124).
In difetto dei precisati presupposti applicativi, il motivo è infondato.
Non vi è deduzione in ricorso di fatti nuovi allegati nel giudizio di merito né di una richiesta di audizione fondata su specifiche circostanze della richiedente e tanto nell’ulteriore evidenza che il tribunale non ha ritenuto necessaria l’acquisizione di chiarimenti nel dare conferma del giudizio di inattendibilità del racconto.
1.3. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e 5, dei diritti di difesa, del dovere di cooperazione istruttoria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere il tribunale ritenuto la non credibilità del racconto reso sui motivi di fuga, ferma la credibilità quanto al paese di provenienza, davanti alla commissione territoriale senza dare ingresso alle prove testimoniali richieste.
Il motivo è inammissibile perché non declinato secondo corretto modello.
Il giudizio formulato dal giudice di merito sulla credibilità del racconto reso dal richiedente protezione internazionale è censurabile infatti in cassazione nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e quindi per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa spettando al ricorrente allegare, in modo non generico, il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza (ex pluribus: Cass. 02/07/2020 n. 13578).
Nel resto due i profili a venire in valutazione: l’uno relativo alla denunciata nullità della sentenza per inosservanza delle norme sulle prove; l’altro ad vizio di motivazione che muove dai contenuti della prova.
Quanto al primo, la mancata ammissione di un mezzo istruttorio (prova per testi) da parte del giudice del merito al fine di scrutinare, all’interno di più ampia cornice ed oltre il solo esame del racconto, la credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente protezione internazionale, si traduce in un vizio della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 là dove il giudice ponga a fondamento della propria decisione l’inosservanza dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo (vd: Cass. 25/06/2021, n. 18285).
Quanto al secondo, poi, vero è che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice’ di merito, di modo che la “ratio decidendi” risulti priva di fondamento (Cass. n. 16214 del 17/06/2019).
Nessuno degli indicati profili riceve soddisfazione per il proposto motivo.
Il tribunale ha deciso, non ammettendo la prova per testi, senza che siffatta determinazione urti con il principio generale sull’onere della prova nel cui ambito l’impugnato decreto è stato adottato.
Il tribunale si è pronunciato sulla prova per testi articolata dal ricorrente apprezzandone, per quanto rileva ai fini dell’esame del proposto motivo, la genericità e tanto vale ad escludere, in difetto di puntuali deduzioni, di quella prova la decisività rispetto agli altri elementi istruttori (racconto reso) invece considerati.
1.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa e/o parziale valutazione delle fonti internazionali sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza, Regione dell'*****, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 8, comma 3 e art. 35 bis, comma 9 D.Lgs. cit., con conseguente mancata applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3,4, art. 9, comma 2, art. 15, comma 2, anche in relazione alla circolare della commissione nazionale richiedenti asilo n. 3716/2015.
Il motivo è infondato perché va escluso il rilievo della disamina delle fonti internazionali in via ufficiosa ed in applicazione dell’onere di collaborazione istruttoria ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, per le ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), e, ancora, della protezione umanitaria, nella inattendibilità del racconto ed in difetto di diverse ed ulteriori allegazioni in fatto (vd. Cass. 29/05/2020, n. 10286; Cass. 02/07/2020, n. 13573).
Quanto alla protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), il tribunale motiva, richiamando fonti internazionali (rapporto Human Right Watch gennaio 2018, *****, sull'*****; EASO COI ***** novembre 2018, sulla insussistenza nei territori di provenienza del richiedente di una situazione di conflitto armato interno integrativa di violenza generalizzata ex art. 14 lett. c) D.Lgs. cit.
La diversa lettura dedotta in ricorso è inammissibile perché portatrice di motivo versato in fatto e che non si correla con il giudizio di inattendibilità formulato dal Tribunale di Milano sul racconto reso dal richiedente in ordine alla sua appartenenza all'***** ed agli scontri che hanno interessato il fenomeno separatista di cui il movimento è espressione.
1.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 142 del 2015, in funzione della protezione umanitaria ex art. 2 e 10 Cost., dell’art. 5, comma 6 TUI, dell’art. 115 c.p.c. e dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., l’omessa valutazione delle prove richieste per il riconoscimento della protezione umanitaria (D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 4, art. 9, comma 2, art. 15, comma 2, la disapplicazione dei principi di cui alla sentenza n. 4455 del 2018 per omessa valutazione del livello di integrazione raggiunto in Italia rispetto alla grave situazione del Paese di origine e dello stato di vulnerabilità del richiedente.
Il motivo è infondato.
Il tribunale esclude l’integrazione in Italia del richiedente protezione ed il difetto in capo al primo di situazioni di vulnerabilità personale, apprezzata l’inattendibilità del racconto ed in difetto di diversa allegazione. In siffatto giudizio resta assorbito ogni rilievo della situazione rischio-paese, nel rilievo che, la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poiché, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, (Cass. 03/04/2019, n. 9304; vd.; Cass. 02/07/2020, n. 13573).
2. Il ricorso è in via conclusiva infondato e va rigettato.
Nulla sulle spese essendo l’amministrazione rimasta intimata.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021