Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29107 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11193/2014 R.G. proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza n. 53, presso lo studio dell’avv. Federico Pernazza, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 265/47/13, depositata il 28 ottobre 2013.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 aprile 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 265/47/13 del 28/10/2013 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Benevento (di seguito CTP) n. 181/07/11, che aveva, a sua volta, accolto il ricorso proposto da S.M. avverso l’avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno di imposta 2005, nonché per contributi previdenziali non corrisposti;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR, con l’atto impositivo l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato il reddito d’impresa con riferimento a tre immobili, dei quali veniva contestata la sottofatturazione;

1.2. la CTR accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando la legittimità dell’avviso di accertamento in ragione di una gestione antieconomica, evincibile dal fatto che l’utile dichiarato era inferiore al costo del personale e che il valore degli immobili venduti nel 2005 non erano compresi tra le rimanenze relative all’anno 2004, “e ciò a prescindere dalla circostanza che alcuni sono stati venduti a prezzo inferiore al valore ad essi attribuito in sede di determinazione delle rimanenze”;

2. avverso la sentenza della CTR S.M. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva in giudizio con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso S.M. deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando, in buona sostanza, l’insussistenza della gestione antieconomica dell’impresa;

2. con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, in ragione della insufficienza ed erroneità degli elementi presuntivi assunti dall’Ufficio;

3. i due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, vanno disattesi;

3.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di accertamento tributario relativo sia all’imposizione diretta che all’IVA, la legge – rispettivamente del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 – dispone che l’inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”. Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell’art. 2727 c.c. e ss. e art. 2697 c.c., comma 2" (Cass. n. 14237 del 07/06/2017; Cass. n. 9784 del 23/04/2010);

3.1.1. in questo contesto, l’Amministrazione finanziaria può determinare il reddito del contribuente in via induttiva, pur in presenza di contabilità formalmente regolare, ove quest’ultima sia intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, che può desumersi anche da un unico elemento presuntivo, purché preciso e grave (così Cass. n. 27552 del 30/10/2018);

3.2. nel caso di specie, la CTR ha ritenuto legittimo l’accertamento analitico-induttivo dell’Amministrazione finanziaria in quanto sorretto dall’antieconomicità della gestione, essendo l’utile di esercizio addirittura inferiore ai costi sostenuti per il personale dipendente e valorizzando, altresì, la circostanza che il valore dei beni immobili oggetto di contestazione non è compreso tra le rimanenze relative all’anno 2004 (il che avvalorerebbe la sostanziale inattendibilità della contabilità);

3.3. la valutazione di congruenza degli elementi presuntivi forniti dall’Ufficio è logica e idonea a supportare la valutazione di legittimità dell’atto impositivo, gravando sul contribuente l’onere di dimostrare la correttezza del proprio operato;

3.4. i motivi di ricorso – oltre a soffermarsi su aspetti irrilevanti (la corretta applicazione degli studi di settore a fronte di un accertamento pacificamente analitico-induttivo) o non valorizzati dalla sentenza impugnata (valori OMI, mutui) – tendono, sia sotto il profilo della violazione di legge che sotto quello del vizio di motivazione, ad infirmare la validità del ragionamento presuntivo compiuto dall’Amministrazione finanziaria, richiedendo sostanzialmente a questa Corte di rivalutare i medesimi elementi indiziari già presi in considerazione dalla CTR, senza per converso dare conto dell’eventuale assolvimento dell’onere probatorio gravante sul contribuente;

3.5. i predetti motivi sono, dunque, inammissibili o, comunque, infondati (segnatamente il primo, nella parte in cui si sostiene l’illegittimità dell’accertamento);

4. in conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di Euro 38.200,00;

4.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 4.100,00, oltre alle spese di prenotazione a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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