LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24941/2019 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
NAUTINCLUB SRL (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 220/2019, depositata il 23 gennaio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 novembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
RILEVATO
che:
La società contribuente NAUTINCLUB SRL, quale cessionaria di ramo di azienda, ha impugnato un avviso di liquidazione emesso per il recupero dell’imposta di registro relativa alla cessione del ramo di azienda avente ad oggetto la conduzione di uno stabilimento balneare su area demaniale;
che l’Ufficio ha riliquidato l’imposta, applicando l’aliquota del 9% di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (atti traslativi di diritti reali immobiliari), Tariffa allegata, parte I, art. 1, al valore dei beni immobili trasferiti al cessionario, in luogo dell’aliquota del 3% autoliquidata dalla società contribuente;
che la CTP di Roma ha rigettato il ricorso e la CTR del Lazio, con sentenza in data 23 gennaio 2019, ha accolto l’appello del contribuente;
che ha ritenuto il giudice di appello che la cessione ha avuto ad oggetto il solo diritto di uso di beni insistenti su area demaniale, diritto di natura obbligatoria e non suscettibile di applicazione della suindicata aliquota dell’imposta di registro e che i beni insistenti sull’area demaniale non siano suscettibili di trasferimento, in quanto prefabbricati insistenti su area demaniale;
che propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato un unico e pluriarticolato motivo; la società intimata non si è costituita in giudizio;
che la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
Che con l’unico si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa allegata, parte I, artt. 1 e 9, nonchè degli artt. 823,952 e 1021 c.c., deducendosi che il diritto d’uso, in quanto diritto reale di godimento, è assoggettato alla medesima aliquota degli atti traslativi di diritti reali immobiliari e che l’attribuzione a un privato di una concessione demaniale su un determinato litorale implichi la costituzione di un diritto reale sulla relativa area, quale proprietà superficiaria, anche laddove tale proprietà superficiaria impinga su beni demaniali;
che, stante l’incompleta copertura interpretativa della Quinta Sezione di questa Corte in materia di liquidazione dell’imposta di registro sul trasferimento del diritto d’uso, nonchè in tema di assoggettamento a imposta di registro in caso di trasferimento del diritto di superficie insistente su area demaniale – caso in cui i precedenti attengono a imposte diverse (Cass., Sez. VI, 12 gennaio 2016, n. 263; Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2014, n. 3761; Cass., Sez. V, 30 giugno 2010, n. 15470; Cass., Sez. V, 23 ottobre 2009, n. 22522; Cass., Sez. V, 16 aprile 2008, n. 9935; Cass., Sez. V, 26 gennaio 2007, n. 1718) – non sussistono i presupposti per la trattazione del ricorso a termini dell’art. 375 c.p.c., commi 1 e 2.
P.Q.M.
La Corte dispone la rimessione del fascicolo alla Quinta Sezione Civile per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021