LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –
Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29452/2014 R.G. proposto da:
G.L.C.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio Ingrillì, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Corrado Morrone, in Roma, viale XXI Aprile n. 11;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 1977/38/2014 depositata il 14 aprile 2014, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 maggio 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.
RILEVATO
che:
1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia veniva rigettato l’appello di G.L.C.M. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 85/47/13 la quale a sua volta aveva respinto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento recante un’iscrizione a ruolo di complessivi Euro 40.231,26 disposta a seguito di avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006 divenuto definitivo in assenza di impugnazione.
2. Il giudice d’appello respingeva le difese preliminari del contribuente secondo cui l’avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata non gli sarebbe mai stato notificato e confermava le riprese.
3. Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione il contribuente per sette motivi mentre l’Agenzia delle Entrate ha depositato mero atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
che:
4. Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – viene dedotta la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per avere il giudice d’appello mancato di riportare i necessari elementi in relazione al contenuto dell’atto d’appello, nonché le ragioni logiche giuridiche alla base della decisione sfavorevole.
5. Il motivo è infondato. Va ribadito che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232).
Si rammenta inoltre che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).
Nel caso in esame è chiaramente evincibile la ratio decidendi, imperniata sulla rituale notifica dell’avviso di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata, e ciò basta a soddisfare il minimo costituzionale.
6. Con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – viene prospettata in ricorso la violazione dell’art. 112 c.p.c., da parte della sentenza impugnata per non essersi pronunciata sul primo motivo di appello con cui veniva prospettata la nullità della sentenza di primo grado per mancata notifica dell’avviso di trattazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 31, sul terzo motivo con cui veniva ipotizzata la nullità della sentenza di primo grado per violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60,artt. 148 e 149 c.p.c., in relazione ad ulteriore profilo di legittimità della notifica della cartella, nonché sul quarto motivo d’appello, di opposizione e produzione della dichiarazione riservata del decreto L. 1 luglio 2009, n. 78, ex art. 13 bis, convertito con modificazioni nella L. n. 102 del 2009, e successive modificazioni.
7. Con il terzo motivo – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – il contribuente lamenta la nullità del procedimento della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, per non essergli mai stato notificato l’avviso di trattazione relativo all’udienza di merito di primo grado, come si evincerebbe dall’esame del fascicolo d’ufficio in cui non risulta la prova della notifica dell’avviso di trattazione al contribuente, violazioni idonee a determinare non una mera irregolarità ma la nullità degli atti successivi inclusa la sentenza, per lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
8. Con il quarto motivo viene lamentata – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, oltre che del medesimo decreto, artt. 24 e 28, per non essere mai stato al ricorrente notificato l’avviso di trattazione relativo all’udienza di merito di primo grado, che avrebbe dovuto intervenire almeno 30 giorni prima dell’udienza di discussione, con conseguente nullità della decisione di primo grado e, a cascata, del procedimento della sentenza del giudice di seconde cure.
9. I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, e sono inammissibili. La questione centrale dedotta nelle censure è quella della nullità della sentenza di primo grado conseguente all'”omessa” comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza, oggetto di motivo di appello.
Orbene, innanzitutto, sotto il profilo della tecnica di formulazione della censura, la Corte osserva che nel secondo motivo si fa valere una violazione dell’art. 112 c.p.c., attraverso il 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e non attraverso il n. 4. Nondimeno, in disparte da ciò, i motivi sono inammissibili perché del tutto non autosufficienti nella stessa precisazione del fatto: non si specifica se con l’atto d’appello sia stato fatto valere il vizio processuale della mancata comunicazione dell’udienza di trattazione di primo grado, non si trascrive l’atto di appello, non si precisa se il contribuente abbia o meno partecipato alla ridetta udienza, né se fosse una pubblica udienza o si vertesse sul caso di una trattazione in Camera di consiglio, né se l’omessa comunicazione sia avvenuta per irreperibilità o meno, tutti elementi in fatto necessari per valutare la decisività delle censure.
10. Con il quinto motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, viene dedotta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e dell’art. 140 c.p.c., in quanto sarebbe stata erroneamente effettuata la notifica dell’avviso di accertamento sotteso per irreperibilità assoluta, allorquando l’irreperibilità del ricorrente era da considerarsi solo momentanea, e quindi relativa, come dimostrato dal certificato storico di residenza allegato dal contribuente.
11. Il motivo è inammissibile. In primo luogo il documento d’anagrafe invocato come decisivo non è indicato nel sommario dei documenti allegati al ricorso né è riprodotto in ricorso. In secondo luogo, va rammentato che in tema di notifica effettuata a mezzo posta “all’indirizzo attribuito al contribuente dall’estratto di ruolo, ove l’ufficiale postale constati la temporanea irreperibilità del destinatario con successivo invio della relativa raccomandata, non restituita al mittente per compiuta giacenza, spetta al contribuente provare la mancanza di collegamento con detto luogo, non essendo sufficiente allo scopo la sola documentazione anagrafica, che ha valore meramente presuntivo, in assenza della proposizione di querela di falso in ordine all’attestazione della “temporanea assenza”” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 4799 del 24/02/2017, Rv. 643121 – 01). Infine, il motivo non è autosufficiente neppure quanto alle non riprodotte dichiarazioni del portiere dello stabile e al fatto che la cartella di pagamento impugnata in questa sede era stata notificata ex art. 140 c.p.c., e ritirata dal medesimo portiere.
12. Con il sesto motivo di ricorso – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – viene prospettata la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, comma 1, con riferimento alla lamentata carenza di potere in capo all’agente della riscossione di procedere con la notifica a mezzo posta della cartella di pagamento impugnata, modalità ritenuta legittima dal giudice d’appello.
13. Il motivo è infondato per consolidata giurisprudenza della Corte, secondo cui “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014, Rv. 630819 – 01; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4567 del 06/03/2015, Rv. 634996 – 01). Non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie da tale consolidato insegnamento giurisprudenziale.
14. Con il settimo motivo di ricorso – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – viene dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., da parte della sentenza impugnata con riferimento al D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 13 bis, convertito nella L. n. 102 del 2009, e successive modificazioni per aver il giudice d’appello omesso di pronunciarsi sul motivo di appello riguardante la mancata motivazione in sentenza circa l’opposizione e produzione della dichiarazione riservata di cui alla previsione di legge citata, motivo sottoposto dalla ricorrente all’attenzione del giudice d’appello come già del giudice di primo grado.
15. Il motivo è infondato, per essere sulla questione intervenuta la decisione implicita da parte della CTR unitamente al merito; va rammentato infatti che non ricorre il vizio di omessa pronuncia (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 29191 del 06/12/2017 (Rv. 646290 – 01) quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti – come nel caso di specie – necessariamente il rigetto di quest’ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito.
16. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato, mentre nessuna statuizione dev’essere adottata quanto alle spese di lite, in assenza di effettivo svolgimento di difese da parte dell’Agenzia.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso.
Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021