Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29115 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C.M., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Anna Maria Galimberti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Piacenza.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro.

– resistente –

avverso la sentenza n. 1668-2020 della CORTE D’APPELLO di Bologna, depositata il 15.6.2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16.9.2020 dal Consigliere Relatore Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

– che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto da C.M., cittadino del Gambia, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

– che l’amministrazione intimata non ha svolto difese;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

1.che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, sul rilievo che la corte di appello avrebbe espresso una motivazione erronea sul profilo della credibilità del racconto del richiedente e comunque articolata per relationem a quella di primo grado e dunque in modo insufficiente perché il tribunale non aveva escluso in modo integrale la credibilità del ricorrente;

– che il motivo è inammissibile sia perché volto a richiedere una rivalutazione dello scrutinio di credibilità del racconto sia perché non coglie la ratio decidendi della motivazione impugnata; che, sotto il primo profilo, va ricordato che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019); che, sotto diverso aspetto, non corrisponde al vero che la motivazione impugnata abbia fatto solo un riferimento per relationem alla motivazione resa dal primo giudice in ordine al giudizio di non credibilità del racconto, posto che la corte di appello – seppur in modo sintetico – ha svolto una motivazione autonoma sul punto qui da ultimo in discussione (pagg. 3-4), la cui ratio decidendi non è stata in alcun modo impugnata da parte del ricorrente attraverso il vizio di cui al predetto art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

– che inoltre la doglianza articolata sotto il profilo del mancato approfondimento istruttorio D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, è inammissibile perché, come chiarito da Cass. n. 16295/2018, in tema di valutazione della credibilità soggettiva del richiedente e di esercizio, da parte del giudice, dei propri poteri istruttori officiosi rispetto al contesto sociale, politico e ordinamentale del Paese di provenienza del primo, la valutazione del giudice deve prendere le mosse da una versione precisa e credibile, benché sfornita di prova (perché non reperibile o non richiedibile), della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perché il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine (cfr. Cass. n. 21668/2015 e n. 5224/2013);

2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, nonché del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g, in riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sul rilievo che la corte di merito non avrebbe approfondito il profilo del rispetto dei diritti umani in Gambia e la condizione di vulnerabilità del richiedente;

3. che anche il secondo motivo è inammissibile perché, per quanto già sopra osservato, il giudizio di non credibilità del racconto esclude in radice la necessità dell’approfondimento istruttorio e perché le doglianze sollevate in ordine al diniego dell’invocata protezione umanitaria sono state formulate in modo generico senza neanche censurare le rationes decidendi del provvedimento impugnato le quali si fondavano sul rilievo della mancanza dei requisiti della vulnerabilità e dell’integrazione sociale del richiedente;

4. che nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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