Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.29116 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2831-2020 proposto da:

R.C., T.R.N., già esercenti la potestà

parentale sul figlio T.R.A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE ROMEO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1150/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 02/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’11/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

– che, con sentenza del 2 luglio 2019 la Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Varese, rigettava la domanda proposta da T.R.N. e R.C. nell’interesse del figlio T.R.A. nei confronti del Ministero della Salute avente ad oggetto il riconoscimento dell’indennizzo ex L. n. 210 del 1992, sul presupposto che T.R.A. fosse affetto da patologie connesse alla somministrazione delle vaccinazioni cui era stato sottoposto il *****;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto il ricorso in appello tempestivamente depositato, correttamente introdotto per essere i Sig.ri T.R.N. e R.C. i soggetti legittimati nonostante il figlio T.R.A. fosse nel frattempo divenuto maggiorenne, essendo stato il ricorso notificato nel domicilio eletto in primo grado dai medesimi genitori e per ricoprire la madre il ruolo di amministratore di sostegno e pienamente ammissibile ma nel merito infondato avendo la rinnovata CTU escluso il nesso di causalità delle patologie sofferte con le vaccinazioni effettuate a motivo del ravvisato collegamento eziopatogenetico del quadro clinico con la mutazione genetica congenita riscontrata dal 2007;

– che, per la cassazione di tale decisione ricorrono T.R.N. e R.C., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero della Salute;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

– che con il secondo dei quattro motivi su cui si articola la proposta impugnazione i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 328 c.p.c., deducono la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale in ordine alla legittimazione ad causam degli odierni ricorrenti e del conseguente rigetto dell’eccezione, tempestivamente sollevata nella memoria di costituzione in appello, circa il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure stante la nullità della notifica dell’atto nei confronti di soggetti che, in ragione del compimento della maggiore età del figlio, ne avevano perso la rappresentanza legale e non erano quindi legittimati ad causam, affermando che, semmai, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, la notifica avrebbe dovuto essere stata effettuata nei confronti di T.R.A. in persona della sola madre, R.C., nel frattempo nominata amministratrice di sostegno del figlio;

– che il motivo proposto pone la questione della corretta instaurazione del contraddittorio in coerenza con la disciplina limitativa della capacità di agire del soggetto cui risulta applicata la misura dell’amministrazione di sostegno di cui all’art. 404 e ss. c.c., nel senso dell’ammissibilità del suo stare in giudizio personalmente o per il tramite dell’amministratore di sostegno ed, in tal caso, se possa ritenersi corretto quanto statuito dalla Corte territoriale circa il conseguimento dello scopo da parte della notifica pervenuta al domicilio eletto dai genitori del minore in primo grado e tale da coinvolgere, seppur nel ruolo originario di rappresentante del minore nel frattempo venuto meno, il soggetto chiamato a rivestire la funzione di amministratore di sostegno, questione su cui questa Corte non risulta essersi pronunziata, di modo che la presente controversia assume valenza nomofilattica;

– che, pertanto, questo Collegio, non ritenendo sussistere i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., rimette la causa alla sezione quarta per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte, rilevato il difetto dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., rimette la causa alla sezione quarta per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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