LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8627-2020 proposto da:
SAVE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell’avvocato MARIALUCREZIA TURCO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA BORTOLUZZI, ARMANDO TURSI, ANGELO PANDOLFO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 292/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata l’01/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.
RILEVATO
CHE:
1. con sentenza 1 agosto 2019, la Corte d’appello di Venezia rigettava l’impugnazione di Save s.p.a. di illegittimità dell’accertamento contenuto nel Verbale ispettivo Inps 23 dicembre 2012 e condannava la società al pagamento della somma di Euro 76.525,00, per contributi omessi e somme aggiuntive calcolate ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, sul presupposto del disconoscimento dei rapporti di tirocinio, ai sensi della L. n. 196 del 1997, art. 18, nei confronti di cinquantacinque giovani studenti di scuole medie superiori ospitati come stagisti, qualificati come di lavoro subordinato: in riforma della sentenza di primo grado, che ne aveva invece accolto le domande;
2. con atto notificato il 31 gennaio 2020, la società ricorreva per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., cui l’Istituto resisteva con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
appare necessaria l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, allo stato non rinvenuto in atti, sicché occorre provvedere in merito a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di acquisire il fascicolo d’ufficio mancante.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021