Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.29119 del 20/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 32367-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

– intimati –

R.I.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 1178, presso lo studio dell’avvocato NELIDE CACI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MINIO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 359/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 23/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa MARCHESE GABRIELLA.

RILEVATO

CHE:

con sentenza n. 359 del 23 aprile 2019, la Corte d’appello di Palermo ha rigettato il gravame dell’INPS avverso la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda di R.I.F. (libero professionista iscritto all’Albo degli avvocati di Agrigento ma non anche alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza Forense, per il mancato conseguimento del reddito nella misura utile all’insorgenza di tale obbligo e di quello contributivo conseguente) volta ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata INPS, in relazione all’anno 2010, e l’insussistenza del debito contributivo;

ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un unico motivo di censura;

ha resistito, con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, R.I.F., cui ha opposto difese l’INPS con controricorso;

e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, con il decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

R.I.F., ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e, unitamente alla stessa, ha prodotto la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 507 del 24 giugno 2020.

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo di censura del ricorso principale – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 26-31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. con modific. nella L. n. 111 del 2011, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, modificato dal D.Lgs n. 344 del 2003, della L. n. 576 del 1980, artt. 10,11 e 22, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 10. Secondo l’Istituto, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere insussistente l’obbligo di iscrizione del controricorrente presso la Gestione separata INPS per il reddito prodotto nell’esercizio della professione, seppure inferiore alla soglia reddituale prevista dai regolamenti della Cassa Forense, ratione temporis vigenti, e per i quali aveva versato unicamente il contributo integrativo e non anche quello soggettivo;

con il ricorso incidentale condizionato, il professionista deduce l’intervenuta prescrizione del credito contributivo, riferito all’anno 2010 e richiesto dall’INPS con missiva pervenuta l’1.7.2016;

inoltre, come riportato nello storico di lite, l’avv.to R.I.F. ha depositato, con la memoria difensiva, la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 507 del 2020, passata in cosa giudicata, che, pronunciando, tra le odierne parti processuali, sulla domanda di opposizione ad avviso di addebito, ha ordinato “la cancellazione dell’iscrizione d’ufficio della parte ricorrente (id est: di R.I.F.) alla Gestione Separata disposta dall’INPS per l’anno 2010 e dichiara(to) non dovuti i contributi pretesi dall’INPS a tale titolo per il medesimo anno (…)”;

l’esistenza di un (possibile) giudicato esterno e’, al pari di quello interno, rilevabile d’ufficio, non solo quando emerga da atti prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, con correlativa inopponibilità del divieto ex art. 372 c.p.c. (ex plurimis, Cass., sez.un., 2735 del 2017; v. anche Cass. n. 11703 del 2020; Cass. n. 19211 del 2016);

sulla questione che precede, il Collegio assegna alle parti il termine di giorni sessanta, dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di eventuali osservazioni.

P.Q.M.

La Corte assegna, alle parti, il termine di giorni sessanta, dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito di osservazioni.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenziali.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472