Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.2912 del 08/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12251-2019 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 1478, presso lo studio dell’avvocato GIULIA TRAICA, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (CF. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3295/39/2018 della COMMISSIONE TRIBUTTARLA REGIONALE del LAZIO, SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 21/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.

RILEVATO

che il contribuente C.A. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, di parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso una sentenza della CTP di Latina, che aveva accolto il ricorso di esso contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, IRAP ed IVA 2006.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo con quale il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 139,148,156,160 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, per essere inesistente od insanabilmente nulla la notificazione dell’impugnato avviso di accertamento, in quanto la notifica era avvenuta nelle mani di un soggetto, tale C.C., privo di qualsiasi collegamento con il suo domicilio fiscale, essendo stata eseguita in un luogo privo di ogni riferimento al notificando; inoltre C.C. non era persona addetta alla casa e l’ignoto luogo della notifica era diverso da quello del destinatario, si che la notifica era da ritenere inesistente, con conseguente impossibilità di applicare la sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c.; la notificazione in esame era invero totalmente difforme rispetto al modello legale e non era stato raggiunto nemmeno il risultato di stabilire, nel percorso dell’atto, un affidabile collegamento fra il soggetto agente ed il destinatario; la notificazione era inoltre priva dell’apposita ed indispensabile relazione di notificazione, prevista a scopo di certificazione dall’art. 148 c.p.c., nella quale avrebbe dovuto essere riportato, in entrambi gli esemplari dell’atto, e specie in quello rivolto ai destinatari, la data, le generalità e la sottoscrizione del soggetto che eseguiva la notificazione, nonchè l’indicazione della persona alla quale era stato consegnato la copia dell’atto, con le sue relative qualità, nonchè l’indicazione del luogo della consegna;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con atto depositato oltre i termini di legge, al solo fine di una sua eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, ex art. 370 c.p.c., comma 1;

che il ricorso va rinviato a nuovo ruolo, onde acquisire il fascicolo di merito, avendo il ricorrente eccepito l’inesistenza della notifica nei suoi confronti dell’impugnato avviso di accertamento.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo, onde acquisire il fascicolo di merito.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472