Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29125 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente –

Dott. NONNO G. Mar – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10679/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Scuderia Blu Night di N.A. e N.M. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, N.A. e N.M., elettivamente domiciliati in Roma, largo Messico n. 7, presso lo studio dell’avv. Pierpaolo Salvatore Pugliano, che li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 76/16/13, depositata il 14 ottobre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2021 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 76/16/13 del 14/10/2013 la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pistoia (di seguito CTP) n. 112/03/10, che aveva accolto il ricorso di Scuderia Blu Night di N.A. e N.M. s.n.c. e dei soci N.A. e N.M. (di seguito, anche cumulativamente, Blu Night) avverso tre avvisi di accertamento, l’uno notificato alla società per IRAP e IVA e gli altri notificati ai soci per IRPEF, imposte tutte relative all’anno 2005;

1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso nei confronti di Blu Night in ragione della omessa contabilizzazione di premi ricevuti a seguito delle vittorie conseguite in concorsi ippici e della indeducibilità del compenso liquidato al fantino G.E.; ovviamente, in conseguenza del maggior reddito accertato nei riguardi della società, venivano notificati ai soci N.A. e N.M. i relativi avvisi di accertamento concernenti il maggior reddito da partecipazione;

1.2. la CTR rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate evidenziando che: a) la società contribuente era proprietaria di otto cavalli, di cui solo quattro in grado di partecipare alle corse ippiche; b) dal 06/06/2005, data di costituzione di Blu Night, solo tre cavalli avevano vinto dei premi, i cui ricavi erano stati regolarmente dichiarati; c) i costi concernenti il compenso del fantino G.E. erano inerenti e deducibili; d) i ricavi riguardanti la vendita di alcuni cavalli erano imputabili ad altro soggetto fiscale (Blu Night s.d.f.);

2. l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi;

3. Blu Night resisteva con controricorso;

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, in via principale, violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3, e art. 39, comma 1, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e, in via gradata, omesso esame di un fatto controverso e decisivo che ha costituito oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

1.1. in buona sostanza, la ricorrente sostiene che, a fronte degli elementi indiziari forniti dall’Ufficio e in ragione dei quali sono stati imputati a Blu Night fatti rilevanti sotto il profilo fiscale e formalmente riferibili ad altri soggetti, la CTR avrebbe eluso la questione concernente i presupposti applicativi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, limitandosi a decidere proprio sulla base dell’apparenza formale;

2. il motivo è in parte infondato (sotto il profilo della violazione di legge) e in parte inammissibile (sotto il profilo del vizio di motivazione);

2.1. il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, in relazione al quale l’Agenzia delle entrate ha operato l’accertamento (secondo quanto risulta dall’avviso regolarmente trascritto in ricorso), implica la possibilità, per l’Ufficio, di imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che questi ne sia l’effettivo possessore per interposta persona;

2.2. la menzionata disciplina ha “la funzione di attribuire l’onere del pagamento delle imposte a carico dell’effettivo titolare dei redditi, mentre l’interposto non è soggetto passivo di imposta in quanto non ha il possesso dei redditi” (Cass. n. 26414 del 19/10/2018);

2.2.1. in questo contesto, non è necessario l’accertamento di “un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d’imposta” (Cass. n. 25671 del 15/11/2013);

2.3. ciò premesso, a fronte della imputazione del reddito a Blu Night effettuata, in sede di accertamento, in ragione della esistenza di elementi indiziari che indurrebbero a ritenere la sussistenza di una interposizione fittizia di altri soggetti (elementi tutti elencati dall’Agenzia delle entrate e riprodotti in ricorso), la CTR ha effettuato una valutazione di merito sulla base della documentazione prodotta, in parte, anche dalla stessa Agenzia delle entrate (documentazione UNIRE e prospetto delle vincite);

2.3.1. in particolare, la CTR ha accertato che: a) la società contribuente è proprietaria di quattro cavalli “non in grado di correre” e di altri quattro cavalli (di cui uno in comproprietà) “in grado di partecipare a gare ippiche”; b) solo tre cavalli hanno vinto premi imputabili alla società a far data dal 06/06/2005 (data in cui Blu Night ha ricevuto dall’UNIRE l’autorizzazione a partecipare alle corse con la cd. attribuzione dei colori alla scuderia) al 31/12/2005; c) i ricavi conseguiti da detti premi sono stati puntualmente dichiarati;

2.4. ne consegue che, a fronte delle presunzioni su cui si fonda l’accertamento dell’Ufficio, il giudice di appello ha escluso, nel merito e sulla base della documentazione prodotta, la sussistenza della contestata interposizione fittizia, affermando che i ricavi prodotti da Blu Night sono solo quelli effettivamente dichiarati, senza che possa configurarsi la contestata violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3,;

2.5. né la questione è esaminabile sotto il profilo del vizio di motivazione in quanto deve escludersi che la CTR abbia omesso l’accertamento del fatto contestato: in realtà, la difesa erariale si duole di una insufficienza motivazionale, non più denunciabile in sede di legittimità a seguito della novella all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile alla presente controversia (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018);

3. con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR) e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., camma 1, n. 3, evidenziandosi che la fattura emessa da G.E. non sarebbe indicativa di un costo deducibile, differentemente da quanto indicato dalla CTR;

4. il motivo è inammissibile;

4.1. la CTR ha accertato nel merito che tale fattura riguarda il compenso liquidato ad un fantino e, pertanto, detto compenso è inerente all’attività svolta da Blu Night;

4.2. trattasi di accertamento di merito, logicamente motivato e non suscettibile di essere messo in discussione attraverso la proposizione di una censura di violazione di legge;

5. in conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della società contribuente, delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di oltre Euro 195.000,00;

5.1. il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1 bis, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 5.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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