LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13247/2013 R.G. proposto da:
S.A., nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il *****, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Vitobello e con domicilio eletto presso l’Avv. Marta Lettieri (con studio in Roma, Lungotevere Flaminio n. 44);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
– costituita in giudizio ma non controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Campania n. 38/39/2013, emessa il 30 gennaio 2013 e depositata il 6 febbraio 2013;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 maggio 2021 dal Consigliere Antezza Fabio ed all’esito di riconvocazione in data 2 luglio 2021.
FATTI DI CAUSA
1. S.A. ricorre, con otto motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) avverso la sentenza (n. 259/29/2009), della CTP di Napoli, di accoglimento dell’impugnazione della cartella di pagamento (n. 07120070137682166) emessa su iscrizione a ruolo effettuata con riferimento alla sentenza n. 25/35/2006 (emessa il 22 febbraio 2006 e depositata l’8 marzo 2006).
2. La CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, evidenziò l’asserzione da parte del contribuente, con atto di controdeduzioni in appello, dell’intervenuta dichiarazione d’inammissibilità (con sentenza n. 27/39/2008 depositata il 21 maggio 20087) del ricorso per revocazione proposto avverso la citata sentenza n. 25/35/2006. Ne conseguì, per il Giudice d’appello, la conferma della cartella in oggetto, in ragione del venir meno del motivo di accoglimento dell’impugnazione della stessa da parte della CTP.
La Commissione regionale disattese altresì le eccezioni mosse contro l’atto d’appello (depositato il 12 luglio 2010) ed aventi ad oggetto la prospettata assenza di legittimazione attiva dell’appellante, per la soppressione dell’Ufficio di Nola in data antecedente alla proposizione di esso, richiamando Cass. sez. 5, 08/02/2008, n. 3058 e ritenendo sussistente la legittimazione del firmatario dell’atto d’appello, oltre che la paventata inesistenza della notificazione dell’appello, in ragione dell’intervenuta notificazione nel domicilio eletto e nelle mani del difensore costituito con relata apposta su foglio separato ma congiunta all’atto con apposito timbro di congiunzione. A ciò la CTR aggiunse comunque l’intervenuta sanatoria per il raggiungimento dello scopo.
3. Contro la sentenza d’appello il contribuente, come detto, ricorre con otto motivi mentre l’A.E. si costituisce senza controdedurre.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Trattazione prioritaria hanno le questioni pregiudiziali di cui ai motivi dal III all’VIII.
3. Con il motivo III, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c., in ragione dell’insussistenza in capo all’appellante della legittimazione processuale per l’intervenuta soppressione dell’Ufficio di Nola a far data dal 5 luglio 2010, cioè in data antecedente alla proposizione dell’appello intervenuta il 7 luglio 2010, a seguito di Provv. del Direttore dell’A.E. 21 giugno 2010, attuativo del regolamento di amministrazione dell’A.E., art. 5, che il contribuente assume di aver prodotto in appello.
3.1. Il motivo, comunque infondato, attesa l’assenza di personalità giuridica in capo alle articolazioni territoriali dell’A.E. e la sussistenza della rappresentanza legale in capo al Direttore generale (Cass. sez. 5, 31/05/2019, n. 14943, Rv. 654073-02; Cass. sez. 5, 04/11/2016, n. 22434, Rv. 641647-01; Cass. sez. 5, 08/03/2013, Rv. 625908-01), è inammissibile per difetto di specificità (in termini di “autosufficienza”) per non aver riportato (neanche indirettamente) il citato provvedimento nelle parti essenziali a farne apprezzare la doglianza (per l’inammissibilità dovuta a difetto di specificità del motivo di ricorso, in termini di autosufficienza, si vedano altresì, ex plurimis, limitando i riferimenti solo a talune decisioni più recenti, oltre a Cass. sez. U, 27/12/2019, n. 34469, e Cass. sez. U, 19/04/2016, n. 7701: Cass. sez. 3, 19/05/2021, n. 13598; Cass. sez. 6-3, 23/02/2021, n. 4766; Cass. sez. 5, 30/09/2020, n. 20858, in motivazione; Cass. sez. 3, 27/05/2019, n. 14357, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 24/05/2019, n. 14161, in motivazione; Cass. sez. 5, 13/11/2018, n. 29092, Rv. 651277-01; Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Rv. 645334-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499, Rv. 643920-01, in motivazione; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120-01; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839-01, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628, Rv. 609583-01).
4. Con il motivo IV, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deducono “omessa, ovvero insufficiente, motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito… dalla circostanza che la notificazione dell’atto d’appello sia avvenuta a mani di un soggetto qualificatosi come “rappresentante”” del contribuente “e non come suo “domiciliatario””. La CTR, in particolare, avrebbe “completamente omesso di rilevare che detta notificazione, essendo avvenuta nelle mani di un soggetto qualificatosi come “rappresentante” del” contribuente “… doveva stimarsi inesistente o, comunque, nulla”. La Commissione regionale, peraltro, non avrebbe fornito un’adeguata motivazione limitandosi ad affermare che la notificazione avrebbe comunque raggiunto il suo scopo.
4.1 Il motivo in esame è inammissibile sia per essere stato prospettato in maniera non conforme all’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, richiedente invece l’omesso esame di un fatto (storico), controverso tra le parti e decisivo, sia per non aver colto (e quindi sindacato) la ratio decidendi, avendo la CTR accertato la notificazione al procuratore costituito in primo grado, oltre che l’ulteriore ragione fondante la decisione, costituita dall’intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo (per il detto profilo di inammissibilità inerente la ratio decidendi si vedano, ex plurimis, tra le più recenti: Cass. Sez. U, 15/09/2020, n. 19169, Rv. 658633-01, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 15/10/2019, n. 26052, in motivazione; Cass. sez. 3, 15/10/2019, n. 25933, in motivazione, entrambe nel senso della considerazione della relativa censura alla stregua di un “non motivo”, inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 4; Cass. sez. 3, 11/12/2018, n. 31946, in motivazione; Cass. sez. 5, 07/11/2018, nn. 28398 e 28391; Cass. sez. 1, 10/04/2018, n. 8755; Cass. sez. 6-5, 07/09/2017, n. 20910, Rv. 645744-01, per la quale la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio; Cass. sez. 4, 22/11/2010, n. 23635, Rv. 615017-01; per l’inammissibilità nel caso di mancata censura dell’ulteriore ratio decidendi, idonea a fondare la decisione di merito, si veda, ex plurimis, limitando i riferimenti alle più recenti, Cass. sez. 3, 20/01/2021, n. 1007, in motivazione, ed i riferimenti di legittimità in essa contenuti).
5. Con il motivo V, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 148 c.p.c., per non aver la CTR ritenuto invalida la relata di notificazione riportata su foglio separato, completamente avulso da ogni riferimento all’atto supposto notificato e recante timbro illeggibile applicato, tra l’altro, sul solo foglio della copia della relata, senza operare, quindi, alcuna “congiunzione” con l’ultima pagina contenente l’atto asseritamente notificato.
5.1. Il motivo in esame è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi, da ravvisarsi invece nella corretta apposizione del timbro, e non sindaca la seconda ragione fondante la decisione, da ravvisarsi nella ritenuta sanatoria per il raggiungimento dello scopo.
6. Con il motivo VI, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c., comma 3, per non aver ritenuto la CTR inesistente o invalida la notificazione dell’appello al domicilio eletto nonostante il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza.
6.1. Il motivo, inammissibile per novità della questione, che lo stesso attuale ricorrente non deduce di aver prospettato in sede di merito, è infondato in quanto trattasi proprio di notificazione effettuata entro l’anno (da computarsi in considerazione del periodo di sospensione feriale) e perché, comunque, si sarebbe trattato di vizio di nullità, sanato con il raggiungimento dello scopo (al quale fa invece riferimento la CTR), e non di ipotesi di inesistenza (Cass. sez. 4, 20/01/2015, n. 857, Rv. 634296-01).
7. I motivi VII e VIII sono suscettibili di trattazione congiunta, in forza della connessione delle questioni inerenti i rispettivi oggetti.
7.1. Con il motivo VII, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la CTR omesso di valutare e di pronunciarsi in merito all’eccezione (di cui all’atto di controdeduzioni in appello) avente ad oggetto la ritenuta acquiescenza da parte dell’A.E. alla decisione di primo grado da ravvisarsi nello sgravio della cartella da parte dell’A.E.
Con il motivo VIII, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., nella parte in cui la CTR avrebbe omesso di rilevare che l’Ufficio avesse implicitamente prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado, avendo I’A.E. provveduto allo sgravio della cartella all’esito della sentenza della CTP.
7.2. Il motivo n. VII, comunque inammissibile per difetto di specificità (in termini di “autosufficienza”) per non aver riportato in ricorso, ancorché indirettamente, l’atto di controdeduzioni in appello, è infondato al pari del motivo n. VIII in quanto lo stesso ricorrente evidenzia che si è trattato di sgravio al quale dunque l’A.E. era tenuta in ragione della sentenza della CTP di accoglimento dell’impugnazione.
8. I motivo I e II sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i rispettivi oggetti.
8.1. Con il motivo I, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deduce l'”omessa”, “incompleta”, “insufficiente” e “contraddittoria” motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La CTR, in particolare, avrebbe omesso di esaminare (e di “valutare”) la sentenza n. 382/19/2008 (del 19 maggio 2008), non appellata, con la quale la CTP di Napoli avrebbe dichiarato l’inesistenza del debito tributario di cui alla cartella oggetto di impugnazione (la n. 07120070137682166).
Con il motivo II, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., per non aver correttamente valutato che il petitum e la causa petendi dedotti in giudizio fossero già stati oggetto della citata precedente sentenza n. 382/19/2008.
8.2. I motivi in esame sono inammissibili.
Il motivo I, difatti, in violazione dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è stato correttamente prospettato in termini di omesso esame di fatto (storico), oggetto di discussione tra le parti e decisivo, bensì alla stregua di omesso esame di una sentenza. La doglianza di cui al motivo II, invece, difetta di specificità, in termini di “autosufficienza”, per non aver trascritto, ancorché indirettamente, il contenuto della detta sentenza, al fine di rendere apprezzabile la censura.
9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, nulla sulle spese in assenza di controricorso dell’A.E.
9.1. Stante il tenore della pronunzia, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto (circa i limiti di detta attestazione, da riferirsi esclusivamente al presupposto processuale della tipologia di pronuncia adottata e non al presupposto sostanziale della debenza del contributo del cui raddoppio trattasi, si veda Cass. Sez. U, 20/02/20, n. 4315).
P.Q.M.
rigetta il ricorso dando atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021
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