LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTELOCUTORIA sul ricorso 10850-2019 proposto da:
B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO N. 32, presso lo studio dell’avvocato BRUNO CHIARANTANO, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE RIJLI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, AGENZIA DELLE ENTRATE –
RISCOSSIONE, *****, AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 224/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 21/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.
RILEVATO
CHE:
B.A. ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR della Calabria depositata in data 21 febbraio 2018 con la quale è stato accolto l’appello di Agenzia delle entrate sulla sua opposizione al ruolo e cartella di pagamento afferente l’anno 2002.
E’ stato costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016.
Il Collegio osserva che l’appello era stato proposto da Agenzia delle entrate nei confronti della contribuente e di Agenzia delle entrate riscossione; il ricorso per cassazione è stato notificato ad Agenzia delle entrate presso l’avvocatura dello Stato – Roma, all’Agenzia delle entrate – Reggio Calabria e ad Agenzia riscossione quale successore di Equitalia, in Roma. Le intimate non sono costituite.
Appare quindi necessaria una verifica sulla corretta costituzione del contraddittorio, per la quale è necessario acquisire il fascicolo del merito, non presente in atti.
P.Q.M.
Dispone il rinvio a nuovo ruolo del processo e dispone l’acquisizione del fascicolo dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021