LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23039/2016 proposto da:
C.G., in proprio e quale cessionario di tutti i crediti della G.C. S.A.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIANLUIGI MALANDRINO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ROMA, V.le delle MILIZIE 1;
– ricorrenti –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a., in persona di un suo procuratore speciale F.C., rappresentata e difesa dagli Avvocati GIULIO CIOFINI, e CARLA SILVESTRI, ed elettivamente domiciliata in ROMA, VIA della CONCILIAZIONE 44;
– controricorrenti –
Avverso la sentenza n. 1527/2015 della CORTE d’APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 2/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/04/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
FATTI DI CAUSA
All’esito di procedimento civile introdotto nel 2002 da G.C. s.a.s., il Tribunale di Firenze con sentenza n. 3005/2005 dichiarava l’illegittimità del recesso in tronco operato da LA FONDIARIA ASSICURAZIONI s.p.a. (poi Fondiaria Sai s.p.a. e ora Unipolsai Assicurazioni s.p.a.) con comunicazione del 12.7.2001, all’esito di ispezione presso il proprio agente generale, cui era stata affidata l’agenzia di ***** dal maggio 1992; condannava la convenuta alle spese di lite. In particolare, il Tribunale aveva rilevato che le irregolarità dovevano essere valutate ai sensi dell’art. 2119 c.c. Dall’accertamento ispettivo erano risultate solo 6 irregolarità su circa 100.000 polizze trattate dall’agenzia nel corso degli anni. Si trattava comunque di irregolarità che avevano comportato un minimo danno (poche centinaia di Euro per polizza) e ciò a fronte di un incremento non contestato del portafoglio assicurativo da 230 milioni del 1992 a 13 miliardi nel 2001. Inoltre, le irregolarità risalivano all’inizio del rapporto, 1997-1999, cadendo così diversi anni prima della sua interruzione del 12.7.2001. Pertanto, non era giustificato il rifiuto della preponente alla prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto in essere.
Avverso la sentenza proponeva appello Fondiaria Sai chiedendo la riforma della sentenza di primo grado. Secondo l’appellante non si poteva equiparare il rapporto di agenzia a quello di lavoro subordinato, soprattutto nel caso di agenzia costituita come impresa e quindi non si poteva applicare l’art. 2119 c.c. Nella fattispecie era fondamentale il rapporto fiduciario. Si richiamava la sentenza della Suprema Corte n. 16373 del 2004, secondo la quale vi è giusta causa di recesso quando l’agente viola i doveri fondamentali: i sei episodi erano pacifici e l’unica giustificazione resa dall’agente era stata del loro carattere sporadico e di lieve entità. Invero, non contava tanto l’utile o il danno, ma il particolare modo di agire dell’agente, che denotava una predisposizione alla manipolazione dei contratti, devastante rispetto al rapporto fiduciario.
Si costituiva in giudizio la parte appellata, la quale riteneva ineccepibili le motivazioni della sentenza impugnata in punto di irrilevanza quantitativa e qualitativa delle violazioni, e la piena applicabilità dell’art. 2119 c.c. anche al rapporto di agenzia.
Con sentenza n. 1527/2015, depositata in data 2.9.2015, la Corte d’Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza impugnata, respingeva la domanda della G.C. s.a.s., condannandola al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio. In particolare, la Corte territoriale riteneva che gli episodi in questione non potessero essere ridotti ad irregolarità: essi rappresentavano tutti gli elementi costitutivi del delitto di truffa ai danni dell’assicurazione, non potendosi ipotizzare come frutto di un disguido, occorrendo invece necessariamente la volontarietà dell’azione dell’agente assicurativo per la loro integrazione. Si trattava di artifici (sospensione di polizza e sostituzione del nominativo, stipula di nuova polizza senza sinistrosità anziché rinnovo di polizza in essere) e predisposizione di documenti contenenti circostanze non rispondenti al vero, che per la metà dei casi riguardavano l’utilità dello stesso C.G., titolare dell’agenzia. Del resto, l’infedeltà dell’agente non poteva essere compensata dall’entità marginale del danno meramente patrimoniale arrecato, perché minava il rapporto fiduciario, che costituisce fondamento imprescindibile del rapporto di agenzia, caratterizzata da autonomia di organizzazione ed esecuzione, che rendono difficoltosa la possibilità di controllo costante della mandante. L’aver procurato elevati guadagni alla Compagnia non può parimenti compensare l’infedeltà, rappresentando solo il frutto di un’abilità professionale interessata: più polizze si procurano, maggiori sono i guadagni dell’agente.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione C.G., quale cessionario di tutti crediti della G.C. s.a.s. in virtù di atto di cessione del 17.3.2008 e comunque in proprio, anche quale socio accomandatario della cessata G.C. s.a.s., sulla base di cinque motivi. Resiste la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – La società controricorrente eccepisce preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di C.G., in quanto l’atto di cessione di tutti i crediti della G.C. s.a.s. del 17.3.2008 appare nullo per sostanziale identità dei due soggetti (cedente e cessionario) e per difetto dei requisiti di determinatezza dei rapporti ceduti.
L’eccezione non trova accoglimento giacché nella fattispecie, la cessione fa specifico riferimento alle ragioni di credito azionate nel presente giudizio da C.G. in proprio.
1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per la intempestività della contestazione e del recesso”, rilevando che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere applicabile al rapporto di agenzia il recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c. (Cass. n. 14454 del 2000; Cass. n. 7986 del 2000; Cass. n. 5467 del 2000); detto recesso costituisce un’ipotesi normativa desumibile per analogia dalla norma sul licenziamento per giusta causa nel lavoro subordinato essendo entrambi fondati sull’elemento fiduciario (Cass. n. 15661 del 2001; Cass. n. 3738 del 2000). Il giudizio diretto all’accertamento dei fatti contestati all’agente come condotta idonea a configurare la giusta causa di recesso va dunque svolto secondo i principi dettati dall’art. 2119 c.c., in base ai seguenti parametri: gravità del fatto, sussistenza di un elemento soggettivo a carico dell’agente, tempestività della contestazione (elemento questo fondamentale, essendo trascorsi 2/3 anni tra la commissione dei fatti e la loro contestazione e avendo la Compagnia, nel corso del giudizio, omesso di fornire una qualsiasi giustificazione riguardo a ciò; e nonostante questa avesse ricevuto dal C. le polizze, le sostituzioni di polizza e le riattivazioni delle stesse on-line via modem, per cui la preponente era in grado immediatamente di avere la visione dell’operato agenziale). Pertanto, per il ricorrente, la contestazione delle irregolarità era palesemente intempestiva e di ciò la Corte di merito avrebbe dovuto tenere conto al fine di accertare la legittimità del recesso per giusta causa.
1.2. – Il motivo non è fondato.
1.3. – La Corte di merito ha compiutamente esaminato la vicenda, valutando che i descritti comportamenti dell’agente (che peraltro potevano integrare fattispecie di reato), non erano tali da consentire la prosecuzione del rapporto di agenzia. Si tratta, all’evidenza di una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, perché condotta con analicità e correttezza. La Corte di merito rilevava che gli episodi accertati nel corso dell’ispezione erano caratterizzati da particolare gravità e concentrati in un periodo limitato; ed affermava che gli episodi descritti non potessero essere ridotti ad irregolarità (sentenza impugnata pag. 4). Non solo, dunque, con la valutazione della gravità degli addebiti, ma anche con riferimento alla loro tempestività, la Corte d’Appello si è espressa in maniera chiara, rilevando che gli illeciti contestati consistevano in artifici di particolare gravità, posti in essere in danno della Compagnia e a beneficio dell’agente e, temporalmente, erano “per lo più recenti, anche meno di un anno prima dell’accertamento ispettivo, e comunque non più di tre anni precedenti”.
Risulta evidente che la valutazione della Corte territoriale in merito alla legittimità del recesso prescindesse dal numero e dalla datazione delle violazioni, la cui gravità avrebbe reso, anche in un solo caso, non ulteriormente proseguibile il rapporto nella reciproca fiducia; giacché l’agente rappresenta la Compagnia, in presenza anche di un solo comportamento che si configuri, non solo come irregolarità, ma addirittura come fattispecie costitutiva del delitto di truffa ai danni dell’assicurazione, è legittima la decisione della mandante di risolvere il contratto.
1.4. – Nel contratto di agenzia, il recesso per giusta causa implica una valutazione della gravità della condotta correlata alla maggiore intensità del carattere fiduciario del rapporto (Cass. n. 22285 del 2015).
La Corte di merito ha effettuato il giudizio relativo alla sussunzione dei fatti addebitati all’agente nella previsione legale di cui all’art. 2119 c.c. in modo logico e conforme alla giurisprudenza di questa Corte in materia. In particolare, il Giudice d’appello ha tenuto conto del consolidato e condiviso orientamento di questa Corte secondo cui (ai fini dell’applicabilità dell’art. 2119 c.c. al rapporto di agenzia) per la valutazione della gravità della condotta che può dare luogo a giusta causa di recesso, si deve considerare che nel contratto di agenzia il rapporto di fiducia assume maggiore intensità, rispetto al rapporto di lavoro subordinato, in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività svolta dall’agente, per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali. Di conseguenza, per la legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, è sufficiente un fatto di minore consistenza, rispetto al tipo di comportamento normalmente richiesto per il licenziamento per giusta causa del lavoratore subordinato (Cass. n. 14771 del 2008; Cass. n. 11728 del 2014).
Ne consegue che, pur nella configurazione del giudizio di applicazione delle clausole generali (quale, appunto, la giusta causa del recesso) come giudizio di diritto – sull’assunto secondo cui nell’esprimere il giudizio di valore necessario per integrare una norma elastica (che, per la sua stessa struttura, si limita ad esprimere un parametro generale) il giudice di merito compie un’attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa, dando concretezza a quella parte mobile (elastica) della medesima, introdotta per consentire alla norma stessa di adeguarsi ai mutamenti del contesto storico-sociale (ex plurimis Cass., sez un., n. 2572 del 2012; Cass. n. 2883 del 2014; Cass. n. 27440 del 2013) – resta il fatto che, nella specie, la Corte merito ha effettuato tale giudizio in modo giuridicamente corretto, avendo dato peculiare rilievo alla idoneità dei comportamenti addebitati all’agente a ledere l’elemento fiduciario, che, come si è detto, assume nel rapporto di agenzia maggiore intensità, essendo il presupposto sul quale si basa il conferimento del mandato agenziale da parte della Compagnia (Cass. n. 22285 del 2015; Cass. n. 11728 del 2014, citt.).
2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. con riferimento all’art. 2119 c.c.”, sul rilievo che la Compagnia era nella condizione di conoscere in tempo reale le condotte del suo agente, per cui volutamente la medesima aveva lasciato decorrere un lasso temporale di circa tre anni tra la commissione delle irregolarità e la loro contestazione in sede di ispezione e nella lettera di recesso. In questo modo la Compagnia avrebbe violato i principi di buona fede e correttezza nel rapporto poiché in un primo tempo ha trascurato le irregolarità poste in essere dal ricorrente, ritenendole marginali rispetto alla produzione assicurativa dell’agenzia e, solo dopo che si erano creati dissidi, essa disponeva l’ispezione amministrativa cui seguiva il recesso per giusta causa della mandante.
2.1. – Il motivo non è fondato.
2.2. – L’affermazione di parte ricorrente secondo la quale la Compagnia sarebbe stata immediatamente in grado di conoscere in tempo reale le condotte del suo agente non risulta specificamente accertata e corrispondente alla realtà dei fatti, perché se è vero (e non contestato) che vi sia un collegamento telematico tra l’agenzia e la Direzione della Compagnia, le violazioni contrattuali accertate a debito dell’ex agente possono essere scoperte solo a seguito di una capillare verifica cartacea dei contratti e da un controllo incrociato con gli assicurati. Del resto, nel verbale ispettivo del 9.7.2001 le contestazioni rivolte dagli Ispettori della Compagnia all’ex agente sono state sottoscritte dall’agente generale C.G. personalmente e non sono state mai contestate.
Di conseguenza, appare smentita (e comunque non provata) ogni ipotesi di mala fede addebitata alla Compagnia. E’ perciò singolare che il C., il quale personalmente e per interesse proprio ha posto in essere gli illeciti accertati, addebiti alla Compagnia un comportamento contrario alla buona fede e alla correttezza.
Secondo il ricorrente la Compagnia avrebbe lasciato decorrere tre anni tra la commissione delle irregolarità e la loro contestazione in sede di ispezione e nella lettera di recesso, ma non vi è prova che la Compagnia avesse avuto notizia alcuna delle irregolarità in data anteriore all’ispezione amministrativa. L’affermazione del ricorrente appare quindi indimostrata.
3.1. – Con il terzo motivo, il ricorrente eccepisce la “Violazione dell’art. 112 c.p.c. – errore di fatto nella decisione”, là dove la Corte territoriale facendo risalire le violazioni contestate a meno di un anno prima dell’accertamento ispettivo sarebbe incorsa in un evidente errore, pronunciandosi oltre i limiti della domanda ben delimitata dall’impugnazione del recesso ad nutum da parte del C. e dalle difese della Compagnia sul punto, violando l’art. 112 c.p.c.. Infatti, la Corte di merito, nel ritenere che i fatti contestati fossero tempestivi, ha fatto riferimento a violazioni commesse meno di un anno prima dell’accertamento ispettivo e comunque non più di tre anni precedenti, così alterando il potere dispositivo delle parti.
3.2. – Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la “Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4” riproponendo il motivo di doglianza (così come già esposto sub 3), qualora si ritenesse che la violazione, da parte del Giudice d’appello, della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, debba essere censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 come nullità della sentenza.
3.3. – Stante la loro stretta connessione logico-giuridica, i motivi terzo e quarto vanno esaminati e decisi congiuntamente.
3.4. – Essi sono inammissibili.
3.5. – Non si configura alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. (sotto il profilo della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) in quanto la domanda, come inquadrata dal C. all’atto dell’introduzione del giudizio, era viceversa proprio quella di accertare l’insussistenza dei gravi motivi che avrebbero legittimato la mandante a recedere dal contratto di agenzia e quindi l’illegittimità del recesso. La Compagnia, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto le circostanze che riteneva utili a confermare la legittimità della sua decisione e ha chiesto il rigetto della domanda. La decisione impugnata è rimasta conforme a quanto oggetto della domanda giudiziale.
4. – Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1455 c.c. con riferimento agli artt. 2 e 12 dell’Accordo Nazionale Agenti del 28.7.1994 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo applicato la Corte d’Appello criteri e rilievi non incidenti in modo specifico e determinante sul sinallagma del contratto d’agenzia”. Osserva la parte ricorrente che secondo la Corte d’Appello era irrilevante l’aspetto quantitativo delle irregolarità rispetto all’infedeltà dell’agente. Invero, tale ragionamento sarebbe errato in quanto estraneo alla natura e al nesso contrattuale concernente il rapporto d’agenzia. Si evidenzia che la giusta causa del recesso può sussistere solo ove non sia adempiuta la gestione e lo sviluppo degli affari dell’agenzia e ciò in un quadro di non scarsa rilevanza. La Corte d’Appello ha considerato alcune azioni dell’agente, nella realtà di scarso valore economico e in numero esiguo rispetto al volume degli affari gestito e sviluppato dall’agente, presupposto della giusta causa per il recesso della Compagnia dal rapporto agenziale. Si sottolinea che il dato sfiduciante, tale da rendere alterato il rapporto contrattuale, deve ripercuotersi sui presupposti e sullo scopo dell’incarico ovvero sulla gestione e sviluppo dell’agenzia alterando irrimediabilmente l’equilibrio contrattuale.
4.1. – Il motivo non è fondato.
4.2. – La valutazione qualitativa della gravità degli addebiti è una valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità. Inoltre, la pretesa legittimazione a commettere irregolarità a fronte di una produzione soddisfacente, non ha costituito argomento di accertamento o di prova nel corso dell’istruttoria: anche in questo caso si tratta di una novità. E’ evidente che non si può legittimare una sottrazione di denaro alla Compagnia perché l’agente ha effettuato una valida gestione e sviluppo degli affari.
Nella fattispecie è stato unicamente l’agente ad alterare l’equilibrio contrattuale, e ciò indipendentemente dall’entità economica degli illeciti e dal loro numero, proprio perché non si trattava di semplici irregolarità, ma di episodi che hanno in sé tutti gli elementi costitutivi del delitto di truffa ai danni dell’assicurazione.
5. – Il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 5.500,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte di Cassazione, il 7 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021
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