LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28219-2016 proposto da:
A.S., R.N., R.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE, 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO BENVENUTI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO ANTONIO MARCHESI;
– ricorrenti –
contro
EDILSEGALINI DI S.A. & C SNC IN PERSONA DI LEGALI RAPP.TI E SOCI AMMINISTRATORI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI SALICE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 756/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2021 dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE.
FATTO E DIRITTO
ritenuto che la vicenda giudiziale, per quel che residua ancora d’utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti:
– accolta eccezione d’inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c., dei committenti M., A.S. e R.N., il Tribunale di Piacenza rigettò la domanda, con la quale l’appaltatore, Edilsegalini di S.A. & c. s.n.c., aveva chiesto condannarsi i R. al pagamento del residuo compenso per le svolte opere edili;
– la Corte d’appello di Bologna, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dall’appaltatore, valutato il costo delle attività necessarie ad assicurare al muro la necessaria stabilizzazione, condannò i committenti a corrispondere alla s.n.c. il residuo;
ritenuto che i committenti ricorrono avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi e che l’intimata resiste con controricorso;
considerato che il primo motivo, con il quale i ricorrenti denunziano l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, assumendo che la Corte locale aveva errato a non giudicare l’opera priva delle qualità essenziali, a nulla rilevando che il muro potesse essere stabilizzato attraverso l’intervento di ripristino suggerito dal ctu, non supera il vaglio d’ammissibilità, per le ragioni che seguono:
– l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (si rimanda alla sentenza delle S.U. n. 8053/2014); non residuano spazi per ulteriori ipotesi di censure che investano il percorso motivazionale, salvo, appunto, l’ipotesi del difetto assoluto di motivazione, che qui non ricorre, avendo la sentenza impugnata accertato puntualmente, sulla scorta della ctu, che attraverso opera di “intervento stabilizzante” non distruttivo era possibile eliminare i difetti dell’opera, ponendo a carico dell’impresa appaltatrice il costo di esso;
ritenuto che con il secondo motivo i R. deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando erroneità della sentenza per non essersi limitata, constatato l’inadempimento della controparte (pur parziale) a rigettarne la domanda, essendo precluso, a quel punto, la diversa opzione di quantificare il costo necessario per il ripristino a regola d’arte;
considerato che la censura deve essere rigettata, dovendosi osservare quanto segue:
– secondo l’indirizzo che più convince “la domanda di condanna del committente al pagamento non può essere accolta nel caso in cui quest’ultimo contesti l’adempimento dell’appaltatore e tale contestazione risulti fondata, non rilevando in tale contesto che l’inadempimento dell’appaltatore abbia scarsa importanza in quanto a tale nozione l’art. 1455 c.c., fa riferimento come limite alla domanda di risoluzione del contratto e non a quella volta ad ottenere il suo adempimento, stante l’esigenza di prevedere l’operatività del rimedio della risoluzione solo nel caso in cui il comportamento di una parte produca un effettivo pregiudizio all’interesse della parte non inadempiente, alterando il sinallagma funzionale (Cass. n. 3472 del 2008; conf. altresì Cass. n. 98 del 2019; Cass. n. 936 del 2010)” (in senso difforme, Cass. n. 8912, 4/5/2016);
– tuttavia, la sentenza impugnata, al contrario di quel che affermano i ricorrenti, non si pone in contrasto con l’esposto principio, essendosi limitata a riconoscere all’impresa il compenso solo limitatamente all’opera utile, della quale i ricorrenti, diversamente, avrebbero goduto indebitamente, senza che, pertanto, abbia giudicato necessario che l’inadempimento fosse non di scarsa importanza al fine di giustificare l’eccezione d’inadempimento;
considerato che i ricorrenti vanno condannati a rimborsare le spese in favore dei controricorrenti, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo;
che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021