LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17837-2016 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE n. 78, presso lo studio dell’avvocato CURZIO CICALA, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO GADALETA;
– ricorrente –
contro
R.N.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 533/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 3/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 20.11.1999 R.N. evocava in giudizio S.M. innanzi il Tribunale di Bari per sentirne dichiarare l’inadempimento agli obblighi derivanti dalla scrittura privata del 15.1.1997 e dal successivo verbale di conciliazione del 1.3.1997, sottoscritto dinanzi la Sezione agraria del Tribunale di Bari tra la convenuta e R.L., padre dell’attore. Quest’ultimo esponeva, in particolare, che con i richiamati atti era stato conclusa una transazione che provedeva il trasferimento della proprietà di un terreno dalla convenuta S. a suo favore, a fronte della rinuncia -operata dal padre dell’attore, R.L., che aveva agito quale rappresentante dell’impresa agricola costituita da lui, dai figli, N. e L., e dalla stessa S., moglie di N.- alla rivendicazione di alcuni crediti per miglioramento agrario e aumento di valore di alcuni fondi di proprietà della convenuta S., che quest’ultima aveva a suo tempo affittato alla predetta impresa agricola. L’attore sosteneva che detti accordi avevano realizzato il trasferimento diretto del cespite a suo favore e chiedeva quindi accertarsi l’avvenuto trasferimento immobiliare, con condanna della convenuta al risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità del bene.
Si costituiva la convenuta, assumendo che le scritture del 1997 avessero in realtà previsto soltanto una sua obbligazione a trasferire il bene, e chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento della nullità di tale obbligo, trattandosi di impegno a donare, vista l’assenza della previsione di un corrispettivo.
Il Tribunale rigettava la domanda principale accogliendo quella riconvenzionale.
Interponeva appello il R. e la Corte di Appello di Bari, nella resistenza della S., accoglieva in parte l’impugnazione, confermando che gli accordi del 1997 avevano mera efficacia obbligatoria, e non reale, ma ritenendo che essi non fossero affetti da nullità, posto che il trasferimento del terreno di cui è causa risultava causalmente collegato alle reciproche rinunce operate tra le parti, peraltro direttamente riferibili anche al R.N., in quanto partecipante all’impresa agricola dal medesimo costituita insieme al padre. All’esito del parziale accoglimento del gravame, la Corte distrettuale compensava per intero le spese del doppio grado di giudizio.
Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza S.M., affidandosi a cinque motivi.
R.L. non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe dovuto ravvisare l’inammissibilità del gravame.
La censura è infondata.
La sentenza impugnata affronta funditus l’eccezione di inammissibilità del gravame che era stata proposta dalla S. in seconde cure, (cfr. pagg. 6 e 7) affermando chiaramente che l’appello consentiva la individuazione delle censure proposte dall’appellante e delle critiche da quest’ultimo mosse alla sentenza di prime cure, consistenti, in particolare, nella contestazione della ricostruzione degli accordi del 1997 in termini di contratto a favore di terzo, che era stata prescelta dal Tribunale. In proposito, occorre ribadire il principio secondo cui “Nel giudizio di appello -che non è un novum iudicium – la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell’atto di appello, ossia nell’atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto dell’attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l’atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18932 del 27.9.2016, Rv. 641832; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18.4.2007, Rv.597867; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21566 del 18/09/2017, Rv. 645411).
Il principio è interpretato, con orientamento ormai consolidato, nel senso che “L’onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall’appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 18307 del 18.9.2015, Rv. 636741). In senso conforme, cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25218 del 29.11.2011, Rv. 620524, secondo la quale “Ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”(conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2814 del 12/02/2016, Rv. 638551).
Va infatti tenuto conto che “L’interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall’istante con il ricorso all’autorità giudiziaria” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3041 del 13/02/2007, Rv. 594291).
Nella specie, dunque, non si ravvisa alcun profilo di genericità del gravame, perché esso era idoneo ad assolvere al suo scopo tipico, rappresentato dalla devoluzione al giudice di secondo grado degli specifici temi oggetto dell’impugnazione.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 99,112,189 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente configurato, nell’unitaria esposizione contenuta nell’atto di gravame proposto dal R., un secondo motivo di impugnazione, che in realtà (ad avviso della ricorrente) non sarebbe esistito.
La censura è infondata.
In base alle considerazioni già svolte a confutazione del primo motivo, il giudice di appello è libero di interpretare il contenuto dell’atto di appello, ricostruendo il senso delle contestazioni mosse dall’appellante alla decisione impugnata. Nel caso di specie, nello svolgimento di tale operazione la Corte pugliese ha ritenuto di configurare un secondo motivo, con il quale il R. aveva inteso censurare la sentenza di prime cure nella parte in cui la stessa aveva ritenuto nullo l’accordo di trasferimento del cespite di cui è causa contenuto nelle scritture del 1997. Sul punto, la Corte di Appello individua chiaramente i due temi che il R. aveva dedotto con l’atto di gravame (cfr. pag. 8, in principio), ed in particolare:
– la censura del rigetto della domanda di accertamento dell’intervenuto trasferimento del bene già con la firma degli accordi del 1997;
– la contestazione dell’accoglimento della riconvenzionale di nullità di quegli accordi, che era stata spiegata dalla S. in prime cure.
La Corte distrettuale, quindi, ha individuato i due specifici argomenti che l’appellante aveva devoluto alla sua cognizione e, conseguentemente, i due profili del thema decidendum da esaminare. Anche al di là dell’esistenza, nell’atto di appello, di una suddivisione grafica delle due tematiche, corrispondente alla formulazione, appunto in termini grafici, di due motivi autonomi, la Corte territoriale ha ravvisato due diverse censure alla decisione di prima istanza e, del tutto correttamente, si è pronunciata su entrambe.
Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe dovuto ravvisare l’intervenuta formazione di un profilo di giudicato interno, non avendo il R. impugnato la decisione del Tribunale nella parte in cui la stessa aveva ritenuto che i patti del 1997 avessero solo efficacia obbligatoria, e non reale.
La censura è infondata.
Nel caso di specie non si configura alcun profilo di giudicato, posto che -come ritenuto dalla Corte di Appello con il passaggio della motivazione contenuto al principio di pag. 8 della sentenza impugnata, già richiamato a confutazione del precedente secondo motivo di ricorso- il R. aveva proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2838/2010 dolendosi del mancato accoglimento della domanda da lui proposta in prime cure, con la quale egli aveva rivendicato proprio l’efficacia reale, e non meramente obbligatoria, degli accordi sottoscritti nel 1997 dalla S. con suo padre, R.L.. Nel proporre tale motivo di impugnazione, il R. aveva evidentemente attinto la statuizione contraria del Tribunale, che aveva invece ravvisato la loro efficacia meramente obbligatoria, impedendo, dunque, la formazione del giudicato interno su tale aspetto della decisione di prima istanza.
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato la volontà delle parti. In particolare, ad avviso della ricorrente, il giudice di seconde cure avrebbe erroneamente ritenuto che il R.N. non fosse da considerare terzo rispetto agli accordi che nel 1997 il padre aveva concluso con la S., in quanto il genitore aveva agito come rappresentante dell’impresa agricola alla quale anche il figlio partecipava. L’intervento del R.N. nel verbale sottoscritto davanti alla sezione specializzata del Tribunale di Bari per le controversie agrarie, invece, era stata dovuta soltanto alla sua qualità di coniuge di S.M., che in detto accordo aveva disposto di un bene immobile proprio a favore del marito, nell’ambito dei loro rapporti familiari, estranei a quelli tra la S. e l’impresa agricola gestita da R.L..
La censura è inammissibile.
Con essa, invero, la ricorrente sollecita una nuova valutazione del merito della controversia, al fine di ottenere una revisione del giudizio sul fatto, estraneo alla natura e alla finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).
La Corte di Appello ha ritenuto che gli accordi del 1997, in ragione del loro contenuto e del fatto che essi fossero stati formalizzati nell’ambito di una controversia agraria (il verbale di conciliazione del 1.3.1997 era stato infatti siglato, come già detto, dinanzi la sezione specializzata del Tribunale di Bari per le controversie agrarie) non si riferissero alla persona di R.L., bensì all’impresa agricola dallo stesso rappresentata, alla quale partecipava parte anche il figlio N.. Si tratta di un accertamento di fatto, basato sul libero apprezzamento delle emergenze istruttorie, che non è utilmente sindacabile, in quanto tale, in cassazione.
La S. contesta, in ultima analisi, detto accertamento, ritenendolo scorretto, senza tuttavia indicare, nel motivo in esame, quale sarebbe il canone interpretativo che la Corte di Appello avrebbe, in concreto, violato. La doglianza, dunque, è inammissibile per difetto di specificità, dovendosi, sul punto, ribadire il principio secondo cui “L’interpretazione dei contratti, e degli atti negoziali in genere, è riservata all’esclusiva competenza del giudice di merito, essendo il sindacato di legittimità limitato alla sola verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., nonché alla coerenza e logicità della motivazione.
Pertanto, qualora venga dedotta la violazione dei citati canoni interpretativi, deve essere precisato in qual modo il ragionamento del giudice se ne sia discostato, senza che sia sufficiente all’uopo il generico richiamo ai criteri astrattamente intesi e neppure una critica della ricostruzione della volontà dei contraenti non riferibile a tale violazione, ma consistente nella prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1754 del 27/01/2006, Rv. 589741; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007, Rv. 595003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 10/02/2015, Rv. 634161; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15350 del 21/06/2017, Rv. 644814; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11254 del 10/05/2018, Rv. 648602; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16057 del 02/08/2016, Rv. 641316).
Con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente lamenta, la riduzione art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto infondate le domande di annullamento degli accordi del 1997 che la ricorrente aveva riproposto in secondo grado, senza considerare che le stesse erano state adeguatamente provate grazie alla documentazione prodotta in prime cure.
La censura è inammissibile.
Con essa, invero, la ricorrente si duole del mancato accoglimento della propria tesi difensiva, perché – a suo avviso- la sottoscrizione degli accordi del 1997 non avrebbe avuto causa nella volontà delle parti di conciliare la controversia agraria, bensì sarebbe stata dovuta alla pressione psicologica indotta sulla persona della ricorrente dal fatto che il R.L., padre di N., aveva proposto nei suoi confronti una domanda di risarcimento del danno derivante da lesioni, per un importo di oltre lire 230.000.000. La reale intenzione con cui la S. si era risolta a sottoscrivere gli accordi del 1997, dunque, era soltanto quella di tentare il salvataggio del rapporto coniugale con R.N., posto a dura prova dalla costante presenza dei genitori di quest’ultimo, desiderosi di lucrare sui fondi rustici di proprietà della nuora.
Il motivo invoca, in realtà, un generale riesame della prospettazione difensiva della S. ed un nuovo giudizio sul fatto, estraneo alla natura e alla finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).
Peraltro, la S. neppure indica, nel corpo della doglianza in esame, quale sarebbe il contenuto dei documenti che avrebbe prodotto in prime cure a dimostrazione della propria ricostruzione dei fatti, riproducendone i passaggi salienti, ma si limita ad indicarli, senza tener conto del principio per cui “Il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere -imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6)- di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile” (Cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 642130; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097). Ne’ è possibile ipotizzare un superamento del richiamato profilo di inammissibilità mediante l’accesso del collegio al fascicolo del giudizio di merito, poiché solo il ricorso può assolvere alla funzione prevista dalla norma di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, ed il suo contenuto necessario è preordinato a tutelare la garanzia del corretto svolgimento del giudizio di legittimità e ad assicurare il diritto di difesa dell’intimato, che proprio con il ricorso, e soltanto con esso, è posto in condizione di sapere quali sono i temi su cui verte il giudizio predetto, su quali documenti i motivi dedotti dal ricorrente siano fondati e quali ne siano i passaggi fondamentali che il ricorrente ritenga rilevanti in relazione al contenuto delle censure dal medesimo proposte con il ricorso in Cassazione.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 18 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021
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