Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.29176 del 20/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25934-2016 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA n. 29, presso lo studio dell’avvocato PAOLA ANNA COCCOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO GIORGINO e GIOVANNI DE NIGRIS;

– ricorrente –

contro

ARGOCLIMA SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1632/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 28.10.2010 M.R., in proprio e nella qualità di socio accomandatario di AA Servizi Casa S.a.s., proponeva opposizione avverso il D.I. n. 271 del 2009, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, in favore di Argoclima S.p.a., con il quale era stato ingiunto agli opponenti il pagamento in favore della società opposta della somma di Euro 10.752,90 a fronte di alcune fatture commerciali non pagate.

Si costituiva Argoclima S.p.a. resistendo all’opposizione ed il Tribunale, con sentenza n. 86/2013, rigettava l’opposizione.

Interponevano appello avverso detta decisione gli originari opponenti e, nella resistenza della società appellante, la Corte di Appello di Milano, con la sentenza oggi impugnata, n. 1632/2016, rigettava il gravame.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione M.R. e AA Servizi Casa S.a.s., affidandosi a due motivi.

Argoclima S.p.a., intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo e la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,139 e 145 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato che Argoclima S.p.a. aveva correttamente notificato il decreto alla residenza del M. risultante dalla visura camerale. Ad avviso dei ricorrenti, invece, la notificazione sarebbe nulla e la Corte distrettuale avrebbe errato nell’attribuire valenza certificativa alla pubblicità prevista per gli imprenditori; si sarebbe dovuto, invece, attribuire valore soltanto alle risultanze anagrafiche, in difetto di prova -che la società creditrice non avrebbe fornito-della diversità tra la residenza indicata da dette risultanze e quella effettiva.

La censura è infondata. Va ribadito, sul punto, il principio per cui “Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all’apprezzamento del giudice di merito” (Sez. 1, Sentenza n. 10170 del 18/05/2016, Rv. 639660; nella specie, la S.C., confermando la decisione impugnata, ha ritenuto valida la notifica eseguita presso il luogo della precedente residenza anagrafica del destinatario, legale rappresentante della società, atteso che il trasferimento di quest’ultimo non era stato iscritto nel registro delle imprese e che in un atto formale, successivo a detto trasferimento, lo stesso aveva indicato quale proprio luogo di residenza quello dove era stata compiuta la notifica. Negli stessi termini, cfr. anche Sez. 5, Sentenza n. 15938 del 13/06/2008, Rv. 603516; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14338 del 06/06/2013, Rv. 626662; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23521 del 20/09/2019, Rv. 655021).

Peraltro va anche ribadito che le risultanze del registro imprese sono certamente rilevanti. In proposito, infatti, si è affermato che “La notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento effettuata ex art. 140 c.p.c., alla società debitrice, in persona del legale rappresentante risultante dal registro delle imprese, è validamente effettuata nonostante la previa intervenuta comunicazione a quest’ultimo della cessazione della carica, essendo la variazione della rappresentanza opponibile ai terzi solo a far data della sua effettiva iscrizione nel menzionato registro” (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 26130 del 19/12/2016, Rv. 642772). Ed inoltre, si è precisato anche che “In tema di notificazione alle persone giuridiche, qualora la residenza e il domicilio della persona che rappresenta l’ente si trovino nello stesso comune, non opera il criterio preferenziale secondo l’ordine tassativo dei luoghi previsto dall’art. 139 c.p.c., commi 1 e 6, sicché, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 145 c.p.c., comma 1, secondo periodo, la notificazione dell’istanza di fallimento al liquidatore di s.r.l. può essere validamente effettuata anche presso il domicilio eletto per la carica all’interno del comune di residenza, essendo il liquidatore tenuto ex art. 2383 c.c., comma 4, quale organo della società in liquidazione, ad indicare il domicilio nel registro delle imprese” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7555 del 27/03/2018, Rv. 648254).

Dal complesso dei richiamati principi emerge che la Corte di merito ha correttamente ritenuto ritualmente eseguita la notificazione indirizzata al M. presso la residenza risultante dal registro imprese.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., artt. 2697 e 2710 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto provata l’esecuzione del contratto in base alle sole fatture registrate dal creditore, trascurando la circostanza decisiva che le bolle di consegna fossero state contestate dai presunti debitori e che le fatture, ancorché debitamente registrate in contabilità, non costituiscono prova idonea dell’esecuzione del contratto in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. A fronte dell’eccezione di inadempimento degli odierni ricorrenti, infatti, la prova dell’esecuzione del contratto avrebbe dovuto essere fornita dal creditore, attore in senso sostanziale, che non la avrebbe offerta.

La censura è infondata.

La Corte di Appello ha fatto corretta applicazione del principio per cui “Sebbene alle annotazioni del registro IVA non si applichi la disciplina dettata, per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, dagli artt. 2709 e 2710 c.c. (che ne regolano, rispettivamente, l’efficacia probatoria contro l’imprenditore e quella tra imprenditori), esse possono tuttavia costituire idonee prove scritte dell’esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo della fattura ad essa inerente, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c.” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018, Rv. 651954; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005, Rv. 581419).

La Corte di merito, infatti, ha ritenuto, all’esito di un apprezzamento di fatto non censurabile e conforme ai nostri precedenti, che la circostanza che la società debitrice avesse registrato le fatture in contabilità dimostrasse l’esistenza del contratto ed il suo adempimento. Al riguardo, il principio per cui la registrazione della fattura in contabilità non costituisce prova dell’esistenza del contratto si riferisce al caso in cui la registrazione sia eseguita dal creditore che emette il documento fiscale; nel caso di specie, invece, la Corte di merito ha accertato che la fattura era stata registrata in contabilità dal suo destinatario, il che -in assenza di contestuale registrazione di una nota di accredito di pari importo, indicativa della contestazione del documento fiscale ricevuto- vale come indizio di implicito riconoscimento dell’esistenza del rapporto negoziale sulla cui base quel documento fiscale è stato emesso e trasmesso. In ogni caso, il ragionamento della Corte ambrosiana si colloca nell’ambito del fatto, il cui riesame non può essere utilmente sollecitato in sede di legittimità, trattandosi di attività estranea alla natura e finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472