LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8419/2015 R.G. proposto da:
PIEMONTE MAGGIORE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesca Obici e dall’Avv. Alessandro Roncaglia, con domicilio eletto in Roma piazza Prati degli Strozzi n. 32 presso lo studio dell’Avv. Maurizio Lanigra;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 1215/38/2014 depositata il 28 ottobre 2014, notificata in data 19 gennaio 2015.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 aprile 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.
RILEVATO
che:
1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte veniva accolto l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e rigettato l’appello incidentale della società Piemonte Maggiore SRL in liquidazione avverso la sentenza n. 110/5/2012 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria la quale, a sua volta, aveva riunito e parzialmente accolto i due ricorsi della contribuente aventi ad oggetto avvisi di accertamento Ires, Irap e Iva relative agli anni d’imposta 2007 e 2008.
2. In particolare, le riprese recuperavano a imposizione l’indebita deduzione nell’anno 2007 di costi per operazioni oggettivamente inesistenti, con riferimento a fatture emesse da società statunitense Arc-terra LLC per Euro 200.000 oltre IVA a fronte di servizi per “ricerca terreno” e di Euro 120.000 oltre IVA per compenso “ottenimento del permesso di costruire (…) sul terreno individuato”. Per l’anno 2008 veniva accertata l’indebita deduzione di costi per Euro 310.000 conseguenti a consulenze rese da società e ditte individuali che facevano capo a tre componenti del consiglio d’amministrazione della contribuente committente, operazioni di consulenza esterna qualificate come antieconomiche.
Per il medesimo anno d’imposta l’accertamento riprendeva a tassazione anche rimanenze finali non dichiarate per Euro 119.018 oltre ad una penale contrattualmente dovuta da terzo appaltatore (società Im.Pre.Sa. S.a.s.) alla contribuente committente e non contabilizzata, nonché all’Iva detratta da credito risultante dalla dichiarazione annuale e relativa alle operazioni dell’anno precedente accertate come inesistenti.
3. Il giudice di primo grado, previa riunione, accoglieva i ricorsi della contribuente quanto alle operazioni inesistenti 2007 e relativa IVA detratta nel 2008 e alla deduzione di costi per consulenze relative all’anno d’imposta 2008, mentre respingeva i ricorsi con riferimento alle rimanenze finali non dichiarate e alla penale non contabilizzata. La CTR, disattese le questioni preliminari, nel merito confermava integralmente le riprese dell’ufficio considerando che, da un lato, i rilievi dell’accertamento erano basati su presunzioni gravi precise e concordanti ed avevano determinato un onere della prova contraria a carico della contribuente che non era stata fornita; dall’altro, i costi esposti e contestati erano ritenuti relativi a operazioni antieconomiche e, infine, il meccanismo del reverse charge non escludeva il credito IVA nel caso accertato di operazioni oggettivamente inesistenti.
4. Avverso la decisione del giudice d’appello propone ricorso la contribuente affidato a tre motivi, che illustra con memoria, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
CONSIDERATO
che:
5. Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce – senza indicazione del pertinente paradigma processualcivilistico comunque individuabile nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 109TUIR, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17 comma 3, e art. 21, comma 7, della Dir. n. 2006/112/CE, art. 203, in relazione all’asserito recupero di imposta relativa ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, per essere la pronuncia della CTR carente e lacunosa anche nella parte motiva. La ricorrente afferma che la motivazione si limita a sostenere che la contribuente sarebbe gravata dell’onere della prova, e che non avrebbe fornito elementi a sostegno della dimostrazione dell’effettività delle consulenze ricevute dalla società americana, adempimento però cui sarebbe stata impedita anche dal furto subito e denunciato della documentazione amministrativa, commerciale e della corrispondenza rilevante.
6. L’Agenzia controricorrente eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del motivo in quanto, a dispetto dell’intestazione che prospetta una violazione di legge, la censura ha in realtà ad oggetto la correttezza del giudizio di fatto reso dalla CTR.
7. Con il secondo motivo di ricorso – senza indicazione del pertinente paradigma processuale, individuabile nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la società deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, e dell’art. 2475 c.c., in relazione all’asserita “ripresa a tassazione di costi privi del requisito di inerenza in quanto relativi a comportamenti dell’imprenditore ritenuti antieconomici”, costi contestati ammontanti a complessivi 310.000 Euro. La censura si appunta sull’aver la CTR indebitamente ritenuto di dover confermare la ripresa a tassazione pur non essendovi una dimostrazione certa della antieconomicità allegata dall’Agenzia, e non essendovi alcun divieto giuridico per la ricorrente alla stipula di un contratto con società partecipate in tutto in parte dai medesimi soci della contribuente, con riferimento a servizi di natura tecnica, di studio e di ricerca regolarmente eseguiti e debitamente remunerati come da contratto.
8. La controricorrente eccepisce l’inammissibilità anche di questo motivo, perché diretto a ottenere una indebita rivalutazione del giudizio di fatto reso dal giudice del merito, in particolare con riferimento all’accertamento compiuto dalla CTR di antieconomicità del comportamento tenuto dalla società nella fattispecie.
9. I due motivi vanno esaminati congiuntamente alla luce della loro tecnica di formulazione similare, e sono inammissibili. La Corte ribadisce che “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.” (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332).
10. Inoltre, si rammenta che “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito.” (Cass. 22 settembre 2014 n. 19959).
11. Lo sviluppo delle due censure da parte della ricorrente si pone in contrasto con i principi di diritto di cui a tali arresti giurisprudenziali perché sostanzialmente non congruenti con la decisione, dal momento che non si confrontano effettivamente con gli accertamenti in fatto della CTR e semplicemente ripropongono le tesi in fatto già smentite dal giudice d’appello.
Ciò vale innanzitutto con riferimento alla ripresa per operazioni oggettivamente inesistenti, quanto all’accertamento di inesistenza delle operazioni contestate e della natura di cartiere dei soggetti emittenti le fatture, società e ditte riconducibili agli amministratori della contribuente, nessuna delle quali dispone di dipendenti o collaboratori, dato pacifico a fronte del quale resta irrilevante il furto della documentazione contabile in capo alla contribuente, dal momento che l’eventuale regolarità della contabilità non sarebbe comunque un dato decisivo.
12. Le considerazioni in punto di inammissibilità che precedono valgono anche quanto alla ripresa a titolo di disconoscimento di costi per prestazioni di cui è ritenuta non certa l’esecuzione, in assenza di documenti studi e relazioni che attestino il risultato positivo per la contribuente discendente dai contratti, oltre che non inerenti, in primo luogo con riferimento all’accertata antieconomicità.
La contribuente avrebbe dovuto impugnare siffatti accertamenti del giudice d’appello censurandoli, se del caso, come vizi motivazionali nei limiti ammessi dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, offrendo dimostrazione dell’esistenza di fatti decisivi e contrari all’iter argomentativo della CTR e non considerati dal giudice d’appello benché ritualmente introdotti nel processo.
13. Con il terzo motivo di ricorso – a sua volta senza indicazione dei pertinenti paradigmi processual-civilistici, determinabili in quelli di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 TUIR, comma 6, con riferimento alla asserita ripresa a tassazione di rimanenze finali, afferenti al contratto d’appalto stipulato dalla società Commerciale Brendolan S.r.l. con la contribuente per l’esecuzione di una piattaforma logistica nel Comune di *****, nonché, ancora, la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, con riferimento alla ripresa a tassazione di componenti positivi di reddito non rilevati ma di competenza dell’anno 2008.
14. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. La ricorrente prospetta innanzitutto l’esistenza di una motivazione solamente apparente con riferimento al capo della sentenza di appello che ha deciso sulle due riprese in contestazione e oggetto del motivo. Tuttavia, quanto alla presunta motivazione apodittica e apparente adombrata nel motivo, la Corte reitera che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). Orbene, nella sentenza impugnata l’esposizione del fatto, dei principali snodi processuali, del contenuto e della causa petendi delle riprese, delle difese delle parti, dei motivi di impugnazione e della ratio decidendi con riferimenti precisi al quadro probatorio sono presenti e puntuali, e ciò rispetta ampiamente il minimo costituzionale.
15. Va poi scrutinata la doglianza articolata dalla contribuente in via subordinata, nell’ipotesi in cui sia ravvisata una adeguata idonea motivazione espressa dalla CTR, secondo cui sussisterebbe comunque la violazione delle disposizioni di legge sopracitate per non avere il giudice d’appello considerato le argomentazioni della difesa, con riferimento alla quantificazione delle rimanenze dei lavori senza computare i maggiori costi sostenuti nell’anno 2008 per la realizzazione del manufatto. Nel corpo del motivo la censura viene estesa anche all’addebito della penale contrattuale non dichiarata, per la quale, se è vero che la contribuente non ha emesso un’apposita nota di addebito nei confronti della società appaltatrice Im.Pre.Sa., tuttavia avrebbe ugualmente conteggiato la penale in base ad accordi successivamente presi, in diretta diminuzione di quanto complessivamente riconosciuto alla società Im.Pre.Sa..
16. Al proposito trova innanzitutto accoglimento l’eccezione preliminare dell’Agenzia controricorrente con riferimento alla censura di erroneità della sussunzione della fattispecie concreta nella disciplina astratta dell’art. 92 TUIR, comma 6, con conseguente inammissibilità della critica in parte qua, perché involge un profilo di fatto su cui la CTR ha chiaramente statuito nella sua motivazione.
17. Per il resto, con riferimento alla deduzione di violazione del disposto di legge da ultimo citato e dell’art. 109 TUIR, la contribuente si limita a reiterare la propria interpretazione dei fatti, già esaminata e disattesa dal giudice del merito a pag.6 della sentenza ultimo capoverso della parte motiva, sia con riferimento alla valutazione delle rimanenze ritenute dal giudice d’appello relative a prodotti e servizi in corso di lavorazione al termine dell’esercizio e già valutati in base alle spese – ossia ai costi per la realizzazione dell’opera – sostenute nell’esercizio stesso, sia circa l’accertamento in fatto di riferibilità al 2008 del provento quale anno di competenza fiscale, sia infine con riferimento al ricavo conseguente la penale da inadempimento dell’appalto che soggiace alle disposizioni sulla allocazione per competenza dello stesso.
18. Dal rigetto del ricorso discende il regolamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, le quali seguono la soccombenza.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate per in Euro 7.800,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.
Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021