Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29184 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18236-2020 proposto da:

F.L., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIKA MICHELI;

– ricorrente –

L.L., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LARA MORGANTINI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 286/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, del 10/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.

RILEVATO

– che con sentenza n. 286/2020, depositata il 3.02.2020, la Corte d’Appello di Firenze, ha confermato, rigettando sia l’appello principale che quello incidentale, la sentenza con cui il Tribunale di Siena n. 490/2019 del 14.5.2019 ha riconosciuto a F.L. un assegno divorzile dell’importo di Euro 600,00 mensili a carico di L.L.;

– che, in particolare, la Corte fiorentina ha ritenuto che alla sig.ra F. spetta l’assegno divorzile “sia sotto il profilo assistenziale, per il mancato raggiungimento ex se di un livello decoroso di reddito, causato dal ruolo casalingo concordemente assunto nel matrimonio per di più di vent’anni; sia sotto quelli compensativo e perequativo, dovendosi tenere nel debito conto il contributo che ella ha dato, in termini di tempo e di lavoro materiale, oltre che di sacrificio delle proprie potenzialità lavorative, allo sviluppo della famiglia e alla cura della prole, permettendo al marito di coltivare più liberamente la propria carriera…..”;

– che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione F.L., affidandolo a tre motivi, mentre L.L. ha resistito con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale; che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis;

che la ricorrente principale ha depositato la memoria ex art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo del ricorso principale la sig.ra F. ha dedotto la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e/o dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte d’Appello travisato completamente il significato della documentazione versata in atti tanto da fondare la decisione su presupposti del tutto errati;

– che, in particolare, il giudice di merito, nell’esaminare il modello 730/2018 della F., ha travisato i dati in esso contenuti, ritenendo erroneamente che il reddito mensile netto calcolato fosse il frutto dell’attività lavorativa di quest’ultima, mentre, in realtà, la quasi totalità del reddito dichiarato (Euro 16.992,00 su 18.892,00) non era altro che l’importo delle somme ricevute dal coniuge nell’anno a titolo di assegno di mantenimento in forza della sentenza di separazione;

2. che il motivo è inammissibile;

– che, infatti, la ricorrente principale deduce che la decisione della Corte di merito si è fondata sulla erronea supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa dall’esame del modello 730/2018, fatto che, tuttavia, non costituì un punto controverso su cui la sentenza ebbe a pronunciare, non essendo in alcun modo emerso – né la ricorrente l’ha comunque dedotto – che il contenuto del modello 730/2018 della sig.ra F. abbia costituito oggetto di una specifica discussione tra le parti e che quindi le parti abbiano prospettato innanzi al giudice di secondo grado una diversa lettura dei dati contenuti in tale modulo fiscale;

che, pertanto, la ricorrente, per far valere l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice di merito, avrebbe dovuto proporre un ricorso per revocazione a norma dell’art. 395 n. 4 c.p.c.;

3. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, e art. 10, nonché l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul rilievo che la Corte di merito ha tenuto conto dei criteri di cui all’art. 5, comma 6, con riferimento all’an debeatur dell’assegno divorzile, ma trascurandoli in relazione al quantum, essendo mancato un qualsiasi accertamento sulla congruità del reddito percepito dalla moglie così da consentire alla stessa di mantenere un livello di vita dignitoso;

4. che il motivo è inammissibile per genericità;

che, infatti, la dedotta omessa applicazione da parte della Corte dei criteri di cui alla citata L., art. 5, nella determinazione del quantum debeatur è meramente assertiva, avendo il giudice di merito coerentemente argomentato di aver tenuto conto nella concreta determinazione dell’assegno divorzile della capacità di produrre reddito della sig.ra F., la quale circostanza, se, ai fini dell’an debeatur, non è ostativa al riconoscimento dell’assegno – in considerazione del fatto che l’ingresso tardivo della ricorrente nella professione legale non ha consentito a quest’ultima di raggiungere una vera autonomia come avvocato non può comunque non rilevare in ordine al quantum, avendo la ricorrente maturato una capacità professionale che è suo preciso dovere mettere a frutto;

– che con tale articolata argomentazione la ricorrente non si è confrontata, ignorandola;

5. che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 316 bis e 337 ter c.c., nonché la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 5, per evidente errore nella valutazione delle circostanze di fatto, in relazione alla decisione con cui la Corte d’Appello ha ingiustificatamente ripartito le spese straordinarie tra i coniugi nella misura del 50% per ciascuno di essi e con in percentuali diverse tenendo conto della superiorità economica del L.;

6. che il motivo è inammissibile, atteso che il ricorrente con l’apparente deduzione della violazione di legge, finisce per svolgere una censura di merito in relazione ad una valutazione di fatto della Corte d’Appello, che ha evidenziato come una ripartizione delle spese straordinarie in pari misura tra i genitori contribuisce a responsabilizzarli circa i costi necessari ed è d’ausilio ad una maggiore cooperazione e interlocuzione tra gli stessi genitori;

7. che con l’unico motivo del ricorso incidentale L.L. ha dedotto la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, nonché l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul rilievo che la Corte d’Appello ha omesso di considerare reali attitudini professionali e potenzialità reddituali della ricorrente nonché la circostanza che non è stato provato, ma solo allegato dalla ricorrente, che il mancato svolgimento di un’attività lavorativa da parte della stessa costituisse una scelta condivisa dei coniugi e non frutto di una libera ed esclusiva volontà della sig.ra F.;

8. che il motivo è inammissibile, avendo la Corte esaminato tutti i profili oggetto di censura, sia ritenendo coerentemente che la ricorrente avesse diritto ad un assegno di mantenimento in considerazione del contributo che ha dato alla famiglia nel ventennio dal ***** al ***** e del sacrificio che ne hanno subito le sue prospettive professionali (pag. 15), sia argomentando l’obiettivo vantaggio che l’organizzazione familiare ha ricevuto dalla scelta della ricorrente di dedicarsi alla cura della casa e della prole, non lasciando dubbi sulla riferibilità di tale scelta ad una concorde impostazione di vita della coppia (pag. 9 della sentenza impugnata);

9. che ne consegue che anche le censure svolte dal ricorrente incidentale su tali punti sono inammissibili in quanto si configurano come di merito;

che le spese seguono la soccombenza, tenuto conto delle rispettive posizioni delle parti e dunque della prevalente soccombenza del ricorrente in via principale e si liquidano come meglio in dispositivo; sussistono i presupposti per disporre il cd. raddoppio del contributo unificato a carico di ciascuno dei ricorrenti e l’oscuramento dei dati personali.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per spese a rimborso, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi le generalità delle parti e gli altri dati identificativi ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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