LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24120/2018 proposto da:
M.R., elett.te domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.to ALESSANDRO ANDREA ANTONINI;
– ricorrente –
contro
B.E., B.M., B.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.G. BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato LUCA PARDINI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALFREDO MALFATTI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2908/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2021 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza resa in data 17/1/2018, la Corte d’appello di Firenze, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda proposta da M.R. e di quella proposta in via riconvenzionale da E., M.R. ed B.E. ha condannato questi ultimi alla restituzione, in favore del M., delle somme dello stesso corrisposte in eccesso rispetto all’importo dell’equo canone applicabile al contratto di locazione concluso tra le parti, detratto il risarcimento del danno dovuto dal M. per la tardiva restituzione dell’immobile.
2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha ritenuto corretta la determinazione del credito complessivo del M. operata dal giudice di primo grado, non avendo il conduttore fornito alcuna prova dell’effettivo avvenuto versamento di alcuna somma nel periodo successivo alla scadenza del contratto di locazione e dovendo, pertanto, detrarsi, dall’importo complessivamente corrisposto in eccesso a titolo di canoni, l’intero importo dei canoni mensili dovuti successivamente alla scadenza del rapporto.
3. Avverso la sentenza d’appello, M.R. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi di impugnazione.
4. E., M.R. ed B.E., resistono con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria.
5. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sul motivo d’appello riguardante l’errore in cui era incorso il primo giudice nel confondere la somma dovuta dal M. a titolo di canoni con la somma da restituire allo stesso dai locatori, limitandosi a richiamare apoditticamente la decisione di primo grado su tale punto senza rilevarne la manifesta erroneità.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 e 2, nonché dell’art. 111 Cost., comma 6 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere il giudice d’appello dettato una motivazione meramente apparente e totalmente illogica con riguardo all’entità della somma pagata in eccesso dal conduttore rispetto all’equo canone, con la conseguente insussistenza di un’idonea motivazione a sostegno della decisione relativa alla determinazione dell’importo dovuto al M..
3. Il primo e il secondo motivo – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono fondati.
4. Osserva il Collegio come la corte d’appello, dopo aver espressamente richiamato (alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) il motivo d’appello proposto dal M. (consistente nella contestazione della determinazione operata dal giudice di primo grado del credito a titolo di restituzione dallo stesso rivendicato), ha del tutto trascurato di dedurre alcunché circa la correttezza, o l’erroneità, della determinazione del credito del M. a titolo restituitorio stabilito dal tribunale nell’importo di Euro 3.014,60, anziché di quello, più consistente, di Euro 10.216,93 dallo stesso preteso, avendo il tribunale a tal fine erroneamente calcolato la differenza tra l’importo effettivamente pagato a titolo di canoni (pari ad Euro 17.559,73) e quello effettivamente dovuto secondo quanto calcolato dal consulente tecnico d’ufficio (pari ad Euro 7.342,60).
5. Sul punto, la corte territoriale si è limitata a rilevare la correttezza della detrazione della somma di Euro 4.328,00 (dovuta dal M. a titolo di risarcimento del danno per la tardiva restituzione dell’immobile locato) dalla maggior somma di Euro 7.342,60 indicata come indebitamente pagata dal M. a titolo di canoni, senza dirimere in alcun modo la contestazione sollevata da quest’ultimo circa la corretta identificazione dell’importo effettivamente corrisposto a titolo di canoni da parte del M. (da quest’ultimo indicato nella diversa somma di Euro 17.559,73).
6. Ciò posto, le odierne censure avanzate dal ricorrente sono fondate, dovendo, nella specie trovare applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. (cfr., da ultimo, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6835 del 16/03/2017 Rv. 643679 – 01), e dovendo altresì rilevarsi, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, il ricorso di un’inconciliabile contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui, mentre da un lato individua, nell’importo di Euro 7.342,60, il “valore congruo” del canone locazione stimato dal consulente tecnico d’ufficio (pag. 4 della sentenza impugnata), dall’altro identifica, nel medesimo importo di Euro 7.342,60, la somma indebitamente pagata dal M. a titolo di canoni (pag. 5).
7. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere il giudice d’appello erroneamente omesso di rilevare come i convenuti in primo grado avessero rivendicato, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno per ritardata restituzione dell’immobile locato nel solo importo consistente nella maggiorazione del 20% rispetto ai canoni che gli stessi locatori avevano riconosciuto come effettivamente corrisposti dalla controparte, finendo coll’includere erroneamente, nell’importo risarcitorio dovuto dal M., gli importi di detti canoni, incorrendo conseguentemente nel corrispondente vizio di ultrapetizione.
8. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere il giudice d’appello erroneamente omesso di rilevare il carattere incontestato (ed, anzi, pacificamente ammesso dai locatori) dell’avvenuta corresponsione, da parte del M., dei canoni dovuti nel periodo successivo alla scadenza del contratto, con la conseguente erroneità della determinazione dell’importo dovuto a titolo risarcitorio dal conduttore.
9. Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili.
10. Osserva il Collegio come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., n. 6 (valido oltre che per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzi la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498).
11. Siffatto onere processuale sussiste anche là dove il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali o sia rimasta processualmente incontestata, con la conseguenza che, in tali ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate, ovvero gli elementi idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la completezza dell’atto introduttivo della controversia e la mancata contestazione del contenuto di tale atto, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte.
12. E’ appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente (onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi: cfr. Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317).
13. Nella violazione di tali principi deve ritenersi incorso il ricorrente con i motivi d’impugnazione in esame, atteso che lo stesso, nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente omesso di rilevare come i convenuti in primo grado avessero rivendicato, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno per ritardata restituzione dell’immobile locato nel solo importo consistente nella maggiorazione del 20% rispetto ai canoni che gli stessi locatori avevano riconosciuto come effettivamente corrisposti dalla controparte, ovvero avrebbe erroneamente omesso di rilevare il carattere incontestato (ed, anzi, pacificamente ammesso dai locatori) dell’avvenuta corresponsione, da parte del M., dei canoni dovuti nel periodo successivo alla scadenza del contratto, ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione circa gli atti e i documenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detti errori, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza dei motivi d’impugnazione proposti.
14. Con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente sostenuto il mancato assolvimento, da parte del conduttore, dell’onere di provare l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione dovuti successivamente alla scadenza del contratto, laddove, a seguito della mancata contestazione della circostanza da parte dei locatori, il ricorrente non era affatto tenuto a fornire la prova di tale eccezione di pagamento.
15. Il motivo è infondato.
16. Osserva il Collegio come la rilevata inammissibilità del quarto motivo d’impugnazione (a mezzo del quale il ricorrente ha invocato il riconoscimento del carattere incontestato della circostanza costituita dall’avvenuto pagamento, da parte dello stesso, dei canoni di locazione dovuti successivamente alla scadenza del contratto), valga a pregiudicare il riconoscimento dell’effettiva ricorrenza del presupposto di fatto (ossia, il carattere incontestato del ridetto pagamento) su cui risulta fondata la presente censura; da tanto conseguendo l’inevitabile attestazione della relativa infondatezza.
17. Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza dei primi due motivi, l’inammissibilità del terzo e del quarto e l’infondatezza del quinto, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il primo e il secondo motivo; dichiara inammissibile il terzo e il quarto; rigetta il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021
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