LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3891-2019 proposto da:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI N. 27, presso lo studio TRIFIRO’ & PARTNERS AVVOCATI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIACINTO FAVALLI, PAOLO ZUCCHINALI;
– ricorrente –
contro
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHIANA 48, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PILEGGI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ERNESTO MAZZE’:
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1816/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 20/11/2018 R.G.N. 2167/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2021 dal Consigliere Dott. BOGHETICH ELENA.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia del Tribunale di Cosenza, la L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 57, ha – con sentenza n. 435 del 23.11.2018 – accolto la domanda di annullamento del licenziamento per giusta causa intimato con lettera del 24.5.2013 da Unipol assicurazioni s.p.a. a C.A., addetto alla liquidazione dei sinistri presso il Centro Servizi Liquidativi 5080 di Catanzaro, con conseguente condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un risarcimento del danno pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre oneri contributivi.
2. La Corte distrettuale, esaminate le singole procedure concernenti i 20 casi di liquidazione dei danni conseguiti a sinistri stradali oggetto della contestazione disciplinare, ha ritenuto di non ravvisare alcuna delle anomalie imputate dalla compagnia assicuratrice, essendo state adeguatamente istruite le pratiche di risarcimento del danno e non ricorrendo elementi che consentissero al C., ai sensi dell’art. 148 del Codice delle assicurazioni, di opporre ai terzi valide ragioni per la mancata presentazione dell’offerta spesso dovute a seguito dell’istruttoria precedentemente effettuata (sussistendo denuncia, firma congiunta, dei conducenti o degli assicurati; documentazione medica di struttura pubblica a supporto delle lesioni subite di cui si chiedeva il risarcimento; riconoscimento, ad opera dello stesso datore di lavoro di, della compatibilità tra danni e dinamica del sinistro); ha, pertanto, ritenuto che – a fronte dell’istruttoria svolta dalla struttura dell’Audit che aveva accertato “una struttura molto ben organizzata la quale, attraverso l’esagerazione del danno piuttosto che la sua creazione, alla finalità ultima di porre in essere un illecito arricchimento a danno del Gruppo e di altre Compagnie presenti sul territorio” – la società, ma altresì lo stesso C., fossero rimasti vittime di tali episodi truffaldini.
3. Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso affidato a cinque motivi. Il lavoratore resiste con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) avendo, la Corte distrettuale, trascurato di valutare tutti insieme e nel loro complesso gli elementi dedotti dalla società, dovendosi esaminare i fatti contestati al lavoratore non solo come singoli episodi ma anche e soprattutto come una fattispecie unica; invero, dall’esame complessivo dei 18 sinistri si evinceva come le stesse persone, negli stessi sinistri, risultavano talvolta testimoni, altre volte passeggeri, oppure guidatori, oppure danneggiati, oppure danneggiati, emergendo, dunque, che una minima negligenza nella gestione del singolo sinistro rappresentava in realtà un vizio grave del quale il liquidatore non poteva “non avvedersi” in un quadro generale.
2. Con il secondo ed il terzo motivo si denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che la società ha sempre contestato le difese avversarie, e che dalla Relazione Audit depositata in giudizio (di cui si riporta stralcio) emergeva la ricorrenza, in numerosi sinistri, di “indicatori di anomalia” (corroborati dalla copiosa documentazione prodotta) che avrebbero richiesto ulteriori accertamenti da parte dei liquidatori. La Corte territoriale ha omesso di effettuare un’analisi caso per caso, sinistro per sinistro, che hanno evidenziato come dimostrato dalla documentazione prodotta – una straordinaria mole di errori, negligenze e superficialità commesse dal C.; ha, inoltre, dato atto che a seguito di un’operazione di polizia giudiziaria, risultavano evidenti irregolarità nella liquidazione dei sinistri ma, contraddittoriamente, ha ritenuto insussistenti gli errori e le superficialità contestate al C..
3. Con il quarto motivo si denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2721 e ss. c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, contraddittoriamente escluso di ammettere la società alla prova testimoniale richiesta ma, per altro verso, ritenuto non provati i fatti addebitati al lavoratore.
4. Con il quinto motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) avendo, la Corte distrettuale, rigettato le istanze istruttorie della società con riguardo lo svolgimento del C. di attività lavorativa successiva al licenziamento nonostante si fosse fatto riferimento alla “mera possibilità” della percezione di redditi da lavoro (da detrarre quale aliunde perceptum).
5. I primi tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per la stretta connessione, sono inammissibili.
I motivi appaiono inammissibili in quanto si sostanziano, anche laddove denunciano la violazione di norme di diritto, in un vizio di motivazione formulato in modo non coerente allo schema legale del nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
Come più volte precisato da questa Corte, il vizio di violazione di legge coincide con l’errore interpretativo, cioè con l’erronea individuazione della norma regolatrice della fattispecie o con la comprensione errata della sua portata precettiva; la falsa applicazione di norme di diritto ricorre quando la disposizione normativa, interpretata correttamente, sia applicata ad una fattispecie concreta in essa erroneamente sussunta. Al contrario, l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 26272 del 2017; Cass. n. 9217 del 2016; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; n. 26307 del 2014). Solo quest’ultima censura è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.
Nel caso di specie, le censure investono tutte la valutazione delle prove (in specie, documentali) come operata dalla Corte di merito, e si sostanziano, attraverso il richiamo al contenuto dei documenti prodotti, in una richiesta di rivisitazione del materiale istruttorio (quanto agli indicatori di anomalie di 18 sinistri) non consentita in questa sede di legittimità, a maggior ragione in virtù del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
5.1. Va rilevata, poi, l’insussistenza della dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., atteso che la violazione di tale disposizione si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato alcune deposizioni testimoniali in maniera difforme rispetto alla lettura che ne ha dato la parte (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016).
6. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, alla luce della giurisprudenza di questa Corte in forza della quale “il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinalo l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminala in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendr venga a trovarsi priva di fondamento” (Cass. n. 6554 del 2017; Cass. n. 8357 del 2005).
In ragione di ciò, l’omessa valutazione dell’istanza della prova testimoniale delle circostanze di cui “ai capitoli da n. 1 a n. 38 (da pag. 2 a pag. 29), ivi compreso il contenuto dell’Audit, dell’allegato all’Audit e della lettera di contestazione” non costituisce un vizio di motivazione, in assenza di indicazione della decisività dei fatti emergenti dai capitoli di prova (capitoli che non sono stati trascritti in ricorso).
7. Il quinto motivo di ricorso non è fondato.
In tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto del riconoscimento ad opera del giudice della nullità del termine apposto al contratto di lavoro, questa Corte ha più volte affermato che l’eccezione, con la quale il datore di lavoro deduca che il dipendente licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di una nuova occupazione (ovvero deduca la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l’aggravamento del danno) non è oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte. Pertanto, allorquando vi è stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possono ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d’ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l’acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato (Cass. n. 14131 del 2006, Cass. n. 21919 del 2010, Cass. n. 18093 del 2013).
La Corte territoriale, a fronte della carenza di allegazioni da parte della società sullo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del C., si e’, dunque, conformata all’orientamento consolidato di questa Corte.
8. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..
9. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, ciel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n, 228, art. 1, comma 17, dall’atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da, parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 11 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021