Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29219 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. XXXXXX – Presidente –

Dott. XXXXXX – Consigliere –

Dott. XXXX – Consigliere –

Dott. XXXX – Consigliere –

Dott. XXXX – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18446/2015 R.G. proposto da:

Immobiliare S. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché i soci S.S., S.A.M., S.C. e V.G.C., tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Portuense n. 104, presso la sig.a D.A.A., rappresentati e difesi dall’avv. Operamolla Vincenzo giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 149/06/15, depositata il 26 gennaio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2021 dal Cons. Giacomo Maria Nonno.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 149/06/15 del 26/01/2015 la Commissione tributaria regionale della Puglia (di seguito CTR) ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari (di seguito CTP) n. 117/17/13, la quale aveva a sua volta accolto i ricorsi riuniti di Immobiliare S. s.r.l. e dei soci S.S., S.A.M., S.C. e V.G.C. (di seguito, anche cumulativamente, S.) nei confronti di due avvisi di accertamento per IRPES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2008, notificati alla società, e di quattro avvisi di accertamento per IRPEF notificati ai soci, con imputazione del maggior reddito accertato per trasparenza;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, con gli avvisi di accertamento notificati alla società era stata contestata la sottofatturazione di alcune vendite immobiliari, con determinazione dell’effettivo valore di cessione e conseguente incidenza sulle obbligazioni fiscali di S.;

1.2. la CTR, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziava che: a) gli accertamenti impugnati erano legittimi in ragione dell’utilizzazione, da parte dell’Ufficio, di presunzioni gravi precise e concordanti in ordine al prezzo effettivo di vendita; b) i contribuenti non avevano dimostrato che il mutuo dal quale l’Amministrazione finanziaria aveva ricavato il prezzo al metro quadro avesse ad oggetto spese differenti dall’acquisto dell’immobile;

2. avverso la sentenza della CTR S. proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso S. contesta: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi la CTR pronunciata sul rilievo di inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle entrate; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, ‘art. 14, per avere la CTR ritenuto legittima la notifica dell’appello avvenuta a mezzo posta; c) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la CTR motivato in ordine alla tardività dell’impugnazione;

1.1. la censura va complessivamente disattesa;

1.2. va prima di tutto evidenziato che con le censure sub a) e c) si denuncia, in buona sostanza, la mancata pronuncia della CTR sul rilievo di inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle entrate formulato da S. in appello;

1.3. in realtà, la CTR, decidendo il ricorso nel merito, lo ha implicitamente ritenuto tempestivamente e regolarmente notificato e, quindi, ammissibile, sicché v’e’ stata una pronuncia implicita in parte qua, con conseguente insussistenza del vizio denunciato (cfr., da ultimo, Cass. n. 12652 del 25/06/2020);

1.4. per il resto, va detto che la notifica del ricorso tributario a mezzo posta è certamente ammissibile in ragione del richiamo a tale forma di notifica contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16;

1.5. quanto poi alla tempestività della notificazione del ricorso, a parte ogni questione di autosufficienza ( S. non ha trascritto né allegato i documenti da cui emergerebbe l’intempestività del ricorso), fa fede la data di consegna dell’atto all’ufficiale postale ai fini della notificazione e, nel caso di specie, tale data risulta, per stessa ammissione dei ricorrenti, il 07/04/2014, con conseguente tempestività dell’impugnazione;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce motivazione omessa o insufficiente, nonché violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, evidenziandosi l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata;

2.1. il motivo è infondato;

2.2. è noto che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019);

2.3. nel caso di specie, la motivazione non è affatto apparente, rendendo chiaro l’iter logico seguito dal giudice di appello: l’accertamento dell’Ufficio è fondato su valide presunzioni, a fronte delle quali S. non è riuscito a fornire la prova contraria;

2.4. trattasi di motivazione stringata, ma logica, non contraddittoria e niente affatto omessa;

3. con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto validi, ai fini dell’accertamento, gli indizi dedotti dall’Ufficio;

3.1. il motivo è infondato;

3.2. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di accertamento tributario relativo sia all’imposizione diretta che all’IVA, la legge – rispettivamente D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 – dispone che l’inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”. Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli art. 2727 c.c. e ss. e art. 2697 c.c., comma 2" (Cass. n. 14237 del 07/06/2017; Cass. n. 9784 del 23/04/2010);

3.3. nel caso di specie, la CTR ha chiarito che il procedimento di determinazione del valore a metro quadro degli immobili venduti è fondato su indizi gravi e precisi, costituiti dai valori OMI e dal contratto di mutuo relativo ad una delle vendite;

3.4. trattasi di valutazione correttamente effettuata dal giudice di merito, atteso che la stessa non è fondata unicamente sui valori OMI, atteso che detti valori trovano riscontro nel contratto di mutuo relativo ad uno degli immobili, assunto legittimamente a parametro del prezzo reale a metro quadro (cfr. Cass. n. 24550 del 04/11/2020; n. 9474 del 12/04/2017) e costituente elemento indiziario anche di per sé solo sufficiente a supportare l’accertamento (Cass. n. 2155 del 25/01/2019);

3.5. del resto, a fronte delle presunzioni offerte dall’Agenzia delle entrate, il contribuente non ha addotto alcun elemento a supporto della congruità dei prezzi di vendita;

4. in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna di S. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore di lite dichiarato di Euro 43.177,00.

4.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 4.100,00, oltre alle spese di prenotazione a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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