Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29220 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Luigi Ernestino – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13603/2015 R.G. proposto da:

Diella Invest s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Martielli Vito A., con domicilio eletto presso lo studio legale Di Benedetto &

Associato, sito in Roma, via Cicerone, 28;

– ricorrente, intimato in via incidentale –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

– controricorrente, ricorrente in via incidentale avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 2392/6/14, depositata il 24 novembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2021 dal Consigliere Catallozzi Paolo.

RILEVATO

Che:

– la Diella Invest s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 24 novembre 2014, che, in accoglimento solo parziale del suo appello, ha dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l’anno 2007 limitatamente ai rilievi indicati in sentenza dai nn. 1 a 6, confermando per il resto l’atto impositivo;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con tale atto l’Ufficio aveva contestato l’indebita deduzione di componenti negative e l’omessa contabilizzazione di una sopravvenienza attiva;

– il ricorso è affidato a cinque motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, la quale propone ricorso incidentale;

– avverso tale ricorso incidentale la Diella Invest s.p.a. non svolge alcuna attività difensiva;

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo del ricorso principale la contribuente deduce, con riferimento al rilievo concernente la deduzione di spese per onorari di professionisti (di cui alla lett. b) della pronuncia), la violazione e falsa applicazione del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 109, commi 1 e 5, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 2, e art. 2697 c.c., per aver la sentenza impugnata escluso la deducibilità di tali spese benché queste ultima fossero inerenti all’attività di impresa e l’Amministrazione non avesse offerto prova della loro indebita deduzione;

– analoga censura è formulata con il secondo motivo di ricorso in relazione al rilievo concernente spese la deduzione di spese di pubblicità per la promozione del marchio (di cui alla lett. c) della pronuncia);

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati;

– il giudice di appello ha escluso la deducibilità delle spese per onorari di professionisti in ragione del fatto che le relative fatture “non risultano accompagnate da documentazione confermativa” e che “la genericità delle indicazioni riportate in fatture (non) consente di verificare l’effettività della prestazione, onde poterne accertare la inerenza, la determinabilità e la certezza del relativo costo”;

– quanto alle spese asseritamente sostenute per la promozione del marchio, ha evidenziato che “pur essendo astrattamente deducibili, nella fattispecie non risulta prodotta agli atti di causa alcuna documentazione da cui possa desumersi la rispondenza del costo ai requisiti della certezza, determinabilità, inerenza e competenza”;

– ha, dunque, escluso che ricorressero i presupposti per la deduzione dei costi, ritenendo, in particolare, non dimostrate l’inerenza, la determinabilità e la certezza degli stessi, nonché quanto ai costi per la promozione del marchio, anche la competenza;

– orbene, si osserva che, diversamente da quanto sostenuto dalla società, grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’inerenza tra i costi e l’attività imprenditoriale, al pari dell’effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi (cfr., ex multis, Cass. 19 dicembre 2019, n. 33915; Cass. 9 novembre 2018, n. 28671; Cass. 17 luglio 2018, n. 18904; Cass. 12 luglio 2018, n. 18401);

– analogamente grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità delle componenti del reddito negative in un determinato esercizio sociale (cfr. Cass. 6 giugno 2019, n. 15230; Cass. 22 settembre 2006, n. 20521);

– a tal fine, non è sufficiente l’avvenuta contabilizzazione degli stessi, qualora, come nel caso in esame, l’Amministrazione finanziaria contesti teRtegta~ la sussistenza dei relativi presupposti;

– pertanto, la Commissione regionale, nel porre a carico del contribuente l’onere di dimostrare la certezza, la determinabilità e l’inerenza dei costi in esame, ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto;

– con il terzo motivo la società deduce, con riferimento al rilievo concernente l’indebita deduzione della sopravvenienza passiva rappresentata dal costo per attività di consulenza svolta dall’avv. Virgilio (di cui alla lett d) della decisione), la violazione e falsa applicazione del T.U. n. 917 del 1986, art. 101, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, e art. 2697 c.c., per aver la sentenza escluso l’inerenza dello stesso e posto a carico del contribuente l’onere di dimostrare tale requisito;

– evidenzia, in particolare, che erroneamente il giudice di appello aveva ritenuto “generica” la dichiarazione del professionista attestante l’attività svolta;

– il motivo è infondato;

– da un lato, va richiamato quanto esposto in precedenza in ordine all’onere gravante sul contribuente di dimostrare la sussistenza dei presupposti per la deduzione dei costi;

– dall’altro, la contestazione della contribuente in ordine alla ritenuta genericità della dichiarazione resa dal professionista si risolve in una critica della valutazione delle risultanze probatorie effettuata dalla Commissione regionale, la quale ha ritenuto che non sufficientemente dimostrata l’asserita attività consulenziale, avuto riguardo alla predetta genericità della dichiarazione e all’assenza di documentazione di supporto;

– una siffatta censura non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959);

– con il quarto motivo la società si duole, con riferimento al rilievo vertente sulla indeducibilità del costo per (acconto di) onorario di professionista per consulenza antincendio (di cui alla lett. a) della decisione), la violazione e falsa applicazione del T.U. n. 917 del 1986, art. 109, comma 2, lett. b), per aver la sentenza impugnata escluso la deducibilità di tale costo per difetto di competenza, benché venuto ad esistenza in modo certo nel periodo di imposta in cui era stato dedotto;

– il motivo è infondato;

– la Commissione regionale ha ritenuto che l’importo in contestazione è stato versato al professionista a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali che non sono state ultimate nell’anno in cui il relativo costo è stato dedotto;

– così argomentando, ha fatto corretta applicazione dell’invocato T.U. n. 917 del 1986, art. 109, comma 2, lett. b), in base al quale i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti alla data in cui le prestazioni sono ultimate;

– in realtà, la doglianza della contribuente muove dalla contestazione dell’accertamento effettuato dal giudice di appello in ordine alla mancata ultimazione della prestazione cui si riferisce il costo sostenuto, sostenendo che la stessa si riferiva alla realizzazione di un impianto che non sarebbe più stato realizzato per motivi tecnico-burocratici;

– sul punto, la Commissione regionale si è espressa nel senso di ritenere l’assunto della contribuente “privo di elementi di supporto da cui desumer(n)e l’attendibilità”, pervenendo, dunque, ad un accertamento fattuale non utilmente aggredito in questa sede;

– con l’ultimo motivo la società lamenta la violazione degli artt. 148 e 149, c.p.c., L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 3 e 14, e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, per aver la sentenza impugnata ritenuto valida la notifica dell’atto impositivo, benché non fossero indicate nella relata le generalità dell’agente notificatore e sulla busta di spedizione dell’atto fosse apposta una sottoscrizione non decifrabile;

– il motivo è infondato;

– come correttamente osservato dalla Commissione regionale, in caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi dell’art. 14, I.n. 890 del 1982, la fase essenziale del procedimento è costituita dall’attività dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico, sicché, qualora all’atto sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3, non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse (cfr. Cass. 8 luglio 2015, n. 14245; Cass. 14 ottobre 2009, n. 21762);

– pertanto, ove non sia in contestazione l’effettuazione dell’adempimento, la mancata apposizione in calce all’annotazione di una ulteriore sottoscrizione non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario in quanto non inficia l’adempimento previsto nel suo interesse (così, Cass. 30 settembre 2016, n. 19526);

– con l’unico motivo cui è affidato il ricorso incidentale l’Agenzia deduce, con riferimento ai rilievi concernenti l’indebita deduzione di sopravvenienze passive e di ammortamenti di fabbricati e l’omessa contabilizzazione di sopravvenienze attive (rispettivamente, sub 4, 5 e 6), l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non aver considerato che gli immobili cui si riferivano le contestate contabilizzazioni presentavano solo parzialmente carattere strumentale;

– il motivo è inammissibile, in quanto verte non già sulla mancata considerazione di fatti storici, quanto nella valutazione degli stessi operata dal giudice di appello, quali elementi rilevanti ai fini dell’applicazione della fattispecie rilevante;

– pertanto, per le suesposte considerazioni né il ricorso principale, né quello incidentale possono essere accolti;

– in considerazione della reciproca soccombenza, appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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