Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29224 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Luigi Ernestino – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25142/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– ricorrente –

contro

***** s.p.a. (Già “***** s.r.l.”), C.F. *****, in persona del curatore fallimentare pro tempore,

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per L’Emilia-Romagna n. 563/11/2015, pronunciata 7 ottobre 2014 e depositata il 17 marzo 2015;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 giugno 2021 dal Consigliere Antezza Fabio.

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 253/01/2010 emessa dalla CTP di Reggio nell’Emilia che (per quanto ancora rileva nel presente giudizio) aveva accolto l’impugnazione di avviso di accertamento IVA, relativo all’esercizio 2004, emesso in relazione a fatturazioni per operazioni soggettivamene inesistenti in seno a c.d. “frode carosello”.

2. La CTR, con la statuizione oggetto di attuale impugnazione, confermò la sentenza di primo grado (letteralmente) “in mancanza di prova da parte dell’Ufficio accertatore della conoscenza della ditta, che ebbe ad acquistare la merce da un venditore apparente presuntivamente ad una frode c.d. carosello, della possibile non provenienza nominativa della merce dalla ditta intestata in fattura ma da altre ditte a monte della frode, al fine di evitare il versamento dell’imposta e quindi poter cedere il bene a prezzi inferiori a quelli di mercato”. A quanto innanzi il Giudice d’appello aggiunse l’assenza di dimostrazione, da parte dell’Amministrazione, dell'”inesistenza materiale dell’azienda della venditrice o di elementi che potessero, nell’ambito dei comuni mezzi d’informazione commerciale, far dubitare della realtà operativa della venditrice, in modo da procedere a quella presunzione che avrebbe trasferito alla società sotto accertamento l’onere di provare la propria non colpevolezza”.

3. Contro la sentenza d’appello l’A.E., come detto, propone ricorso fondato su tre motivi mentre la contribuente, correttamente intimata, non si costituisce.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato, nei termini e limiti di seguito esplicitati.

2. I tre motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

2.1. Con il motivo n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce la nullità della sentenza per l’omessa indicazione degli elementi dai quali la CTR avrebbe tratto il proprio convincimento.

Con il motivo n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 3, si deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 17,19 e 54 del D.P.R. n. 633 del 1972 nonché degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. e dei principi indicati da Corte di giustizia in tema di riparto dell’onere della prova in ordine alle ipotesi di fatturazioni per operazioni soggettivamente inesistenti in seno a frodi carosello.

Con il motivo n. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deduce l’omesso omesso esame di fatti storici decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, introdotti in giudizio con il PVC, il cui contenuto, per ragione di specificità in termini di autosufficienza, è stato riportato in ricorso, al pari del contenuto dell’avviso di accertamento che lo ha recepito.

2.2. I soli motivi nn. 2 e 3 meritano accoglimento, dovendo preliminarmente ricordare che, per giurisprudenza costante di questa Corte, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti la fatturazione come inerente operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l’Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (ex plurimis, Cass., sez. 5, 20/04/2018, n. 9851, Rv. 647837-01, oltre che, limitando i riferimenti solo alle più recenti: Cass. sez. 5, 05/05/2021, n. 11687, in motivazione; Cass. sez. 5, 20/07/2020, n. 15369, Rv. 658429-01, e Cass. sez. 6-5, 28/02/2019, n. 5873, Rv. 653071-01, con particolare riferimento tanto all’elemento soggettivo quanto alla rilevanza della prova per presunzioni).

2.2.1. Nella specie, la CTR ha fatto riferimento, ancorché nella parte espositiva, agli elementi di prova costituiti da avviso di accertamento richiamante il PVC, circostanza che priva di pregio la censura di cui al motivo n. 1. Essa, però, viola il principio di diritto innanzi richiamato laddove richiede come necessaria la prova dell’effettiva conoscenza da parte della contribuente della frode carosello (motivo n. 2 di ricorso), senza peraltro valutare, e quindi porre a base di un eventuale procedimento probatorio inferenziale (per presunzioni), specifici fatti storici (motivo n. 3 di ricorso). Come correttamente dedotto dalla ricorrente, difatti, il Giudice d’appello ha omesso di valutare innumerevoli fatti storici (specificatamente indicati in ricorso-pag. 11 e ss.), tra cui, a titolo meramente esemplificativo, l’assenza di dichiarazioni fiscali e di sedi operative, le modalità di pagamento della merce e i riscontri bancari, di rilievo nell’economia della motivazione con riferimento all’esistenza delle società cartiere, al ruolo assunto nella frode carosello dalla società fatturante in favore della contribuente oltre che alla consapevolezza di quest’ultima, in termini di conoscenza o di conoscibilità in base alla dovuta diligenza, dell’inserimento dell’operazione in una evasione dell’imposta.

3. In conclusione, rigettato il motivo n. 1, in accoglimento dei motivi nn. 2 e 3 di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria per l’Emilia-Romagna, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie i motivi nn. 2 e 3 di ricorso, rigettando il motivo n. 1, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria per l’Emilia-Romagna, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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