LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21676/2018 proposto da:
G.S., C.N., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato De Luca Francesco, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Fallimento G.R., in persona del curatore avv. Alessandro Russo, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Galla e Sidama n. 49, presso lo studio dell’avvocato Forciniti Luigi, rappresentata e difesa dall’avvocato Russo Francesco, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 778/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 20/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal consigliere Dr. Vella Paola.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da G.S. e C.N. avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva accolto la domanda revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 1) L. Fall. proposta dalla curatela del Fallimento di G.R., quale titolare dell’omonima impresa individuale (dichiarato in data 30 giugno 2004) dichiarando inefficace nei suoi confronti l’atto di compravendita del 23 luglio 2003 con cui Raffaello G. e la moglie M.B. avevano venduto ai coniugi G.- C. (in regime di comunione legale dei beni) un immobile sito in Castrolibero al prezzo di Euro 96.800,00 – di cui Euro 51.373,96 asseritamente pagati prima del rogito, Euro 42.881,28 mediante accollo delle rate a scadere ed Euro 2.554,76 di una rata scaduto del mutuo acceso dai venditori – ritenuto di gran lunga inferiore al valore di mercato del bene (circa la metà), in presenza della scientia decoctionis degli acquirenti, desumibile dai numerosi protesti esistenti a carico del G..
2. Avverso detta decisione gli appellanti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso, corredato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Con il primo motivo – rubricato testualmente “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5 in relazione all’art. 115 c.p.c. – omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti e, segnatamente, la dimostrazione dell’effettivo pagamento dell’immobile oggetto di causa per Euro 187.204,04” – si lamenta che tale “fatto decisivo è costituito dall’aver la Corte omesso (…) di ritenere documentalmente dimostrato innanzitutto” che gli acquirenti avevano pagato “l’effettiva somma di Euro 187.204,04 (prezzo dissimulato) anziché Euro 96.800,00 (prezzo simulato) e inoltre l’insussistenza della scientia decoctionis in capo agli odierni ricorrenti”.
3.1. In realtà il motivo sviluppa solo il primo aspetto, attraverso le seguenti deduzioni: i) la Corte d’appello non avrebbe considerato la produzione di copia dell’atto di vendita di un loro immobile (num. Rep. 262702) – avvenuto immediatamente prima della stipula dell’atto di acquisto dell’immobile per cui causa (avente num. Rep. 262703) – dal quale avevano ricavato la somma di Euro 102.000,00 asseritamente utilizzata per pagare parte del prezzo (dissimulato) di acquisto; ii) nel dichiarare privi di data certa gli assegni per Euro 10.000,00 ed Euro 9.768,00, prodotti in copia, i giudici di appello avevano “disatteso il contenuto dell’estratto conto (regolarmente e tempestivamente prodotto), atto ufficiale della Banca Credem, ove in data 30.09.2003 viene dato atto che gli assegni sopra indicati sono stati regolarmente incassati dalla sig.ra M. moglie di G.R. alle date del 4.08.2003 e 11.08.2003”.
4. Il motivo è inammissibile poiché ridonda nel merito, segnatamente nella valutazione del materiale probatorio, peraltro censurando surrettiziamente la motivazione della sentenza impugnata senza nemmeno rispettare i canoni imposti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012 (Cass. Sez. U, 8053/2014; conf. ex plurimis, Cass. 19987/2017).
4.1. Con specifico riguardo alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., le Sezioni Unite di questa Corte hanno più volte osservato che “per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c..” (Cass. Sez. U, 20867/2020, 16598/2016).
4.2. D’altro canto, si ha violazione dell’art. 116 c.p.c. (qui peraltro non esplicitamente denunziata) solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; invece, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, e dunque solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014; n. 34474 del 2019; n. 20867 del 2020).
4.3. Inoltre, in tema di attività valutativa del giudice rispetto alle fonti probatorie, occorre distinguere l’errore di percezione – che, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per violazione, appunto, degli artt. 115 e 116 c.p.c. (che vietano al giudice, rispettivamente, di fondare la decisione su prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, nonché di disattendere prove legali secondo il suo prudente apprezzamento) dall’errore di valutazione, che invece, investendo l’apprezzamento dell’efficacia dimostrativa della fonte di prova rispetto al fatto che si intende provare, non è mai sindacabile in sede di legittimità (Cass.1229/2019, 27033/2018, 9356/2017).
4.4. Va dunque ribadito che “il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. 23153/2018, 11892/2016), sia perché la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) sia perché con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (ex plurimis Cass. 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016).
4.5. E’ evidente, infatti, che ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez. U, 28220/2018).
4.6. Nel caso di specie, viene impropriamente veicolato come omesso esame di un “fatto” decisivo “l’aver la Corte omesso… di ritenere documentalmente dimostrato” il pagamento di un prezzo maggiore rispetto a quello indicato nel contratto di compravendita de quo, dichiaratamente oggetto di simulazione relativa “finalizzata al conseguimento di risparmio sull’imposta di registro”.
4.7. L’assunto, oltre che improprio, è anche infondato, poiché la Corte territoriale ha specificamente osservato: i) quanto alla somma di Euro 102.000,00 ricavata dalla contestuale vendita di un immobile dei ricorrenti e “asseritamente corrisposta in contanti”, che l’allegazione è “rimasta priva di alcun riscontro documentale”; ii) quanto ai due assegni privi di data, che “non risulta in atti alcun estratto conto che attesti il regolare incasso da parte della sig.ra M. (…), delle somme portate dai tutoli predetti”.
4.5. Con riguardo all’asserito pagamento in contanti di una consistente parte del prezzo dissimulato, merita di essere richiamato il principio per cui la prova del pagamento del prezzo pattuito nell’atto di autonomia privata, idoneo al trasferimento del bene, non può ricavarsi nemmeno dalla anteriorità, con atto di data certa, della quietanza al fallimento, occorrendo invece la certezza dell’avvenuto pagamento, mediante strumenti finanziari incontestabili, tenuto conto anche della legislazione antiriciclaggio, che impone cautele e formalità particolari ove vengano trasferiti valori superiori ad un certo importo (Cass. 14481/2005).
5. Con il secondo motivo si lamenta, testualmente, la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 67, in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c.ex art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3 e 4 in relazione alla carenza dei requisiti di gravità e concordanza della presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza”, per avere la corte d’appello “totalmente trascurato che i ricorrenti si sono rivolti ad un’Agenzia Immobiliare”, che prima dell’acquisto avevano effettuato una visura ipotecaria sull’immobile, che esistevano solo due protesti elevati nei confronti del G., “con il quale essi non avevano avuto alcun rapporto di alcuna natura che potesse in qualche modo metterli a conoscenza della situazione d’insolvenza in cui lo stesso versava”, che peraltro la pubblicazione dei protesti non costituisce presunzione assoluta di conoscenza dello stato d’insolvenza, e che infine la curatela non aveva fornito alcuna prova documentale della scientia decoctionis in capo agli acquirenti, la quale deve essere effettiva e non meramente potenziale, mentre nel caso di specie sarebbe emersa la buona fede degli acquirenti.
6. Il motivo presenta profili di inammissibilità, prima ancora che di infondatezza, poiché non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata.
6.1. Invero la corte d’appello, condividendo la motivazione del tribunale, ha espressamente riconosciuto che “la circostanza che i convenuti, odierni appellanti, si sarebbero avvalsi della mediazione di un’agenzia immobiliare che li avrebbe messi in contatto con il G., del quale non avrebbero avuto prima alcuna conoscenza”, “ove effettivamente sussistente e provata, avrebbe senz’altro potuto rappresentare un indizio idoneo a dimostrare la buona fede dei coniugi G.- C.”; tuttavia ha chiaramente rilevato che tale circostanza “risulta del tutto indimostrata”, non esistendo alcuna prova né del conferimento dell’incarico all’agenzia indicata né del pagamento della relativa prestazione, oltre alla “assoluta inattendibilità della proposta di acquisto immobiliare del 6.7.2003”.
6.2. Ma soprattutto va rimarcato che, trattandosi di azione revocatoria proposta ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 1), L. Fall. ed operando, perciò, una presunzione iuris tantum della conoscenza dello stato di insolvenza del soggetto poi fallito, giustamente i giudici di merito si sono limitati a rilevare la mancata prova della inscientia decotionis, il cui onere gravava sugli acquirenti dell’immobile.
6.3. Al riguardo, questa Corte ha già avuto occasione di dichiarare manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 67, comma 1, L. Fall. – nella parte in cui prevede una presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza, ponendo a carico del convenuto l’onere di provare la cd. inscientia decoctionis – sul condivisibile rilievo che la natura degli atti revocabili ivi descritti assume connotati tali da evidenziare di per sé la possibilità che l’imprenditore, compiendoli, possa trovarsi in situazione di insufficiente liquidità; la presunzione appare quindi giustificabile, in quanto conforme al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e non in contrasto con l’art. 24 Cost., ferma restando la possibilità per il convenuto, trattandosi di presunzione solo relativa, di difendersi fornendo la prova della non conoscenza dello stato di insolvenza del debitore (Cass. 8826/2011).
6.4. Del resto, quand’anche i giudici di merito avessero affermato la sussistenza della prova della scientia decotionis sulla base dei plurimi protesti elevati a carico del debitore, ciò non avrebbe comunque determinato un superamento di detta presunzione, restando l’onere della prova della inscientia decotionis a carico del convenuto in revocatoria, il quale non potrebbe limitarsi a contestare genericamente la prova della conoscenza pur apoditticamente accertata dal giudice (Cass. 20002/2013; cfr. Cass. 16490/2012).
7. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.
10. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021
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