Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29253 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20993/2018 proposto da:

Z.A., F.A., G.N., G.S., ZE.SE., tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati Maurizio Bellucci e Sabrina Vaiarelli, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, Viale Giulio Cesare n. 71.

– ricorrenti –

contro

A.C. (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Romolo Reboa, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Flaminia n. 213;

avverso la sentenza della Corte di Roma, depositata in data 19.4.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/6/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO IN FATTO

Che;

1.ITA.LE.ME evocò in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, A.C. al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno causato alla società durante il periodo in cui lo stesso aveva svolto le funzioni di amministratore, prima in via di fatto e poi in forza di procura gestoria, risarcimento ingenerato da una serie di irregolarità contabili e di comportamenti negligenti.

Espletata l’istruttoria, il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità del convenuto solo per alcuni degli addebiti oggetto di contestazione.

2.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha accolto l’appello proposto da A. nei confronti degli ex soci (che si erano costituiti – con la sola eccezione dello Ze.Se. – in seguito alla riassunzione del giudizio determinata dalla cancellazione della società appellante dal registro delle imprese e dalla successiva interruzione del giudizio), in relazione alla predetta sentenza emessa dal Tribunale di Roma. La corte del merito ha, in primo luogo, ricordato – per quanto ancora qui di interesse – che la sentenza impugnata aveva riconosciuto la responsabilità dell’ A., limitatamente al contestato profilo dell’omessa vigilanza sull’operato di un collaboratore della società ( P.P., dal quale aveva ricevuto, in pagamento di una fornitura eseguita da un cliente, alcuni assegni falsi) e all’ulteriore profilo della gestione di una linea telefonica intestata alla società, in relazione alla quale erano maturati costi non giustificabili; ha osservato, quanto al primo addebito, che il P. aveva svolto da tempo attività di collaborazione con la società e che non aveva mai assunto comportamenti scorretti tali da far insorgere dubbi sulla sua onestà, non potendosi pertanto rintracciare ragioni di responsabilità a carico dell’ A. per avere, nella veste di amministratore della predetta società, affidato al P. il compito di riscuotere i corrispettivi legati all’esecuzione di un appalto (corrispettivi versati, peraltro, a mezzo di assegni bancari); ha dunque evidenziato che la scelta di un collaboratore rivelatosi disonesto non poteva costituire fonte di responsabilità, in mancanza di elementi che potessero consentire al preponente – con un grado di diligenza media – di dubitare dell’affidabilità del preposto; ha, inoltre, osservato che neanche erano stati prodotti in giudizio le copie degli assegni di illecita provenienza versati dal P., onde consentire per lo meno la verifica di segni esteriori di contraffazione ovvero di elementi tali da indurre a far sospettare la non riconducibilità degli stessi al cliente da cui il P. aveva dichiarato di averli ricevuti; ha, infine, sottolineato che l’ A. aveva provveduto a denunciare il P. e a costituirsi parte civile nel conseguente processo ed anche a testimoniare per chiederne la condanna ai fini civilistici; ha, da ultimo, osservato che era insussistente anche l’ulteriore profilo di responsabilità addebitato all’amministratore, posto che dal semplice incremento del traffico telefonico e dei relativi costi, nei mesi subito precedenti l’interruzione del rapporto con la società, non era evincibile la prova dell’utilizzo abusivo del telefono cellulare, non essendo stata prodotti dalla società appellata neanche la copia del tabulati telefonici dai quali avrebbe potuto dimostrarsi il possibile utilizzo della linea telefonica per chiamate anomale e potendosi invece ipotizzare che l’incremento del traffico telefonico fosse giustificato dalla necessità di definire e concludere le attività contabili e gestionali da parte dell’ A. prima del passaggio di consegne al nuovo amministratore.

2. La sentenza, pubblicata il 23.4.2018, è stata impugnata da Z.A., F.A., G.N., G.S., ZE.SE. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui A.C. ha resistito con controricorso.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1.Con il primo motivo la parte ricorrente, lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2476 c.c. in tema di diligenza richiesta in capo agli amministratori di società di capitali a responsabilità limitata da qualificarsi alla stregua della diligenza professionale contemplata dall’art. 1176, 2 comma. Si osserva da parte ricorrente che – diversamente da quanto ritenuto dalla corte di merito – la delega all’incasso e alla gestione del cliente richiede una diligenza particolarmente rigorosa che eviti la distrazione di somme e che consenta il controllo delle varie fasi della riscossione delle somme, imponendo anche un rendiconto rigoroso dell’incarico, con la conseguenza che l’adozione delle necessarie cautele avrebbe consentito sicuramente l’incasso del corrispettivo della fornitura ricevuta dal cliente della società, corrispettivo invece dolosamente incamerato dal P.. Osserva ancora parte ricorrente che occorre richiedere anche agli amministratori di società a responsabilità limitata, così come avviene per le società per azioni, una diligenza di carattere professionale (ex art. 1176 c.c., comma 2) determinata in funzione della natura dell’incarico e delle loro specifiche competenze, non potendosi richiedere all’amministratore la diligenza del bonus pater familias, come nella diversa ipotesi di esecuzione del contratto di mandato2 e ritenendosi così erroneo il richiamo alla “diligenza media” contenuto nel provvedimento impugnato.

1.2 I motivo – per come formulato – è inammissibile.

Sul punto giova ricordare che – in tema di ricorso per cassazione – il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).

1.3 Ciò posto, rileva il Collegio che i ricorrenti richiedono a questa Corte di legittimità – sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge – una nuova rivalutazione della questio facti, attraverso la rilettura degli atti istruttori ed un nuovo scrutinio della fattispecie fattuale, proponendo doglianze che si pongono ben al di là del perimetro delimitante l’area di cognizione del giudizio di cassazione.

1.4 A ciò deve aggiungersi che le censure così inammissibilmente proposte dalla parte ricorrente peccano anche di un insuperabile difetto di genericità, posto che le stesse neanche spiegano come avrebbe dovuto conformarsi la condotta dell’amministratore per essere qualificata come rreg(Igente1 in relazione alla gestione del collaboratore “disonesto” e all’attività di gestione dei corrispettivi. E ciò a fronte di un’adeguata motivazione che – con valutazione in fatto (qui non più censurabile, se non nei ristretti limiti del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per come perimetrato dalla giurisprudenza di vertice di questa corte: ss.uu. n. 8053/2014) – ha spiegato che lo svolgimento corretto dell’attività di collaborazione del P. nel passato non avrebbe potuto far scorgere la possibilità di anomalie gestionali di quest’ultimo e dunque neanche la responsabilità dell’amministratore per una presunta culpa in vigilando.

1.5 La genericità di prospettazione delle doglianze toglie respiro anche all’ultima censura articolata dai ricorrenti, in ordine all’erronea utilizzazione di un canone di giudizio non appropriato e ricondotto dalla corte territoriale alla clausola generale della “diligenza media” anziché a quella “professionale”, posto che, anche in tal caso, l’impugnativa non spiega quale ricaduta applicativa avrebbe avuto tale canone di giudizio nella complessiva attività interpretativa dei giudici del merito.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 2697 c.c., con riferimento all’art. 2476 c.c., dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 112 c.p.c. Si evidenzia che, secondo il normale criterio di distribuzione degli oneri probatori in tema di dimostrazione dell’inadempimento contrattuale, la società agente per l’accertamento della responsabilità dell’amministratore deve limitarsi ad allegare l’inadempimento, spettando all’amministratore l’onere dimostrativo volto a provare di aver esattamente adempiuto ovvero che si trattasse di fatto a lui non imputabile, con ciò volendo dirsi che compete all’attore solo la dimostrazione dell’inadempimento, addebitabile all’amministratore, ad un obbligo generico o specifico, del danno e del nesso causale.

Osserva ancora la parte ricorrente che la corte di merito – pur dando atto alla società di aver allegato i predetti profili dell’inadempimento, del danno e del nesso causale – avrebbe tuttavia imputato erroneamente alla società l’onere di fornire la prova della contraffazione degli assegni per evidenziare un possibile profilo di responsabilità dell’amministratore la cui non sussistenza avrebbe dovuto, invece, essere provata da quest’ultimo. Si evidenzia ancora che le riferite circostanze della denuncia penale nei confronti del P. e della testimonianza dell’ A. contro il collaboratore – ritenute rilevanti dalla corte territoriale non superavano né assorbivano gli evidenti profili di responsabilità dell’amministratore che dovevano invece essere affermati.

2.1 Il secondo motivo è anch’esso inammissibile.

Le doglianze proposte dai ricorrenti trascurano di considerare – con deduzioni peraltro articolate in fatto – la ratio decidendi principale posta a sostegno del rigetto della domanda volta ad accertare la responsabilità dell’amministratore in relazione al dedotto profilo – qui in discussione – di mala gestio per le condotte truffaldine del collaboratore P., e cioè la mancanza di indici rivelatori nel passato di comportamenti anomali addebitabili a quest’ultimo, tali, cioè, da far ritenere incauto l’affidamento da parte dell’ A. al collaboratore della gestione della riscossione dei corrispettivi dovuti dal cliente. Ed invero, tale profilo è stato censurato nel motivo di ricorso che precede con deduzioni difensive già ritenute all’evidenza inammissibili, con ciò rendendo irricevibili anche queste ulteriori censure che, peraltro, pertengono a profili fattuali solo marginali, per come valorizzati dalla corte di merito nell’iter logico-argomentativo volto ad accertare la mancanza di profili di responsabilità dell’amministratore.

Sul punto non può essere dimenticato, in termini generali, che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017; Sez. 5 -, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019; Sez. 1 -, Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020).

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per nullità dello stesso in relazione alla violazione dell’art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 2476 c.c., all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 112c.p.c. e dell’art. 115. Osservano i ricorrenti che la corte di merito erroneamente aveva ritenuto che dovesse essere la società attrice non solo a dover allegare gli elementi idonei a configurare la responsabilità dell’amministratore ma che dovesse anche allegare e dimostrare che il maggior costo nell’utilizzazione del telefono aziendale fosse frutto di attività extralavorativa, senza contare che la società aveva comunque allegato i tabulati telefonici con i relativi dettagli. Avrebbe errato dunque il giudice del gravame nell’aver ritenuto, da un lato, che non dovesse essere l’amministratore a giustificare la natura di tali chiamate telefoniche e, dall’altro, nell’approntare un’ipotetica giustificazione, del tutto generica, all’anomalia gestionale del telefono, come quella di collegare tale gestione a presunte attività in corso per la chiusura dell’amministrazione da parte dell’ A., in alcun modo allegate e dimostrate in giudizio.

3.1 Anche il motivo in esame è inammissibile perché, da un lato, volto a richiedere alla Corte di legittimità un nuovo scrutinio della questio facti, tramite una nuova rilettura della vicenda fattuale sopra descritta e perché, dall’altro, non corrisponde al vero che la corte di merito avrebbe onerato la società attrice dell’obbligo allegativo e dimostrativo dell’assenza di colpa spettante invece all’amministratore, posto che la corte di merito si è limitata invece a richiedere correttamente – secondo la stessa prospettazione perorata dai ricorrenti, in tema di ripartizione dell’onere della prova in relazione all’inadempimento contrattuale – che la parte richiedente la prestazione (e cioè, in tal caso, la società) allegasse compiutamente i contorni delimitanti l’inadempimento contrattuale dell’amministratore, delineando, cioè, in modo compiuto, quale fosse esattamente il comportamento di male gestio relativo all’utilizzo del telefono aziendale.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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