Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29254 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

L.R. (cod. fisc. *****) e P.D. (c.f.

*****), il primo in proprio e nella qualità di cessionario di

“ogni diritto, ragione, azione e aspettativa fatti valere nel proc.

n. 454/2013” da parte della SOCIETA’ CENTRO di CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE S. MICHELE s.r.l., tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Marco del Gaiso.

– ricorrente –

contro

PL.PA. (cod. fisc. *****) e G.R. (cf *****), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Giuseppe de Majo.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositata in data 4 luglio 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/6/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO IN FATTO

Che:

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da L.R., P.D. e da parte della SOCIETA’ CENTRO di CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE S. MICHELE s.r.l., nei confronti di PL.PA. e G.R., avverso la sentenza emessa in data 10.7.2015 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale era stata respinta la domanda risarcitoria avanzata dagli appellanti e fondata sull’asserita responsabilità del Pl. e del G. nella mala gestio della predetta società.

La corte del merito ha ritenuto, per quanto concerneva il primo motivo di gravame e per quanto ancora qui di interesse, che: a) il motivo di censura era inammissibile perché articolato in difformità di quanto disposto dall’art. 342 c.p.c.; b) la decisione resa dal giudice di prime cure era corretta e condivisibile, avendo evidenziato che: 1) il ricorso in autotutela del Pl. per il rimborso IVA, cui si imputava a riguardo la mala gestio, aveva avuto esito positivo e che, per quanto concerneva i danni conseguenti, era stata evidenziata una carenza deduttiva prima ancora che probatoria in cui era incorsa la parte attrice; 2) quanto alle anticipazioni chieste al L., la domanda era carente sia da un punto di vista allegativo che probatorio; 3) in relazione all’irritualità delle convocazioni assembleari e alle criticità nei progetti di bilancio approvati, operava, in senso contrario all’accoglimento della domanda, l’effetto di cristallizzazione discendente dall’omessa impugnativa delle relative delibere sociali e la mancata allegazione del danno conseguente; 3) la telefonata del Pl. restava un episodio non collegato ad alcun pregiudizio subito dalla società; 4) la convocazione dei soci da parte di Banca Intesa non era collegata ad inadempimenti del convenuto Pl., non essendo stato neanche allegato il danno che ne sarebbe scaturito; 5) quanto alle condotte ostruzionistiche serbate in occasione dell’assemblea 30.6.2009, convocata per la sostituzione dell’amministratore, si riscontrava sempre analoga carenza allegativa in ordine all’illecito e al danno conseguente; 6) in ordine, poi, al conflitto di interesse nella cessione del credito vantato dalla società SOVECO in favore della società M. (di cui L. era amministratore), si trattava di un atto negoziale non riferibile alla società attrice, avente veste di debitrice, e ad essa estranea, rilevando il contestato conflitto di interesse solo per l’annullamento della operazione ex art. 2475 ter c.c., in assenza peraltro di prova di un danno per la società finanziata; c) a fronte di questa condivisibile motivazione, i motivi di gravame non obbedivano ai requisiti di specificità di cui all’art. 342 c.c., omettendo di esporre gli argomenti di censura necessari a criticare i passaggi logici che sorreggevano il decisum; d) le censure si risolvevano, in buona sostanza, in una reiterazione dei fatti e delle situazioni che non sottoponevano a revisione critica le rationes decidendi del provvedimento impugnato, non adducendo le argomentazioni contrarie a quelle adottate dal giudice di prima istanza e non individuando l’errore del primo giudicante; e) generico doveva ritenersi anche il motivo di gravame articolato in relazione alle questioni rilevabili d’ufficio il cui esame sarebbe stato omesso dal tribunale; f) non occorreva neanche esaminare l’ulteriore censura relativa alla questione della prova del danno, stante il mancato accertamento dei fatti generatori della responsabilità degli amministratori.

2. La sentenza, pubblicata il 4.7.2018, è stata impugnata da L.R. e P.D. con ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, cui Pl. e G. hanno resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza, in relazione all’art. 132, 2 comma, sotto il profilo della violazione dell’art. 342 c.p.c., per aver la corte di appello: a) omesso l’indicazione della SO.VE.CO srl come parte del processo, pur dando atto nel corpo della sentenza sia della vocatio in ius che dell’esistenza di un petitum a questa rivolto; b) indicato erroneamente quale appellante la CCC Centro di Chirurgia Cardiovascolare srl; c) solo apparentemente motivato la sentenza, omettendo la “concisa esposizione (delle ragioni di fatto e di diritto della decisione)” in relazione alle censure mosse in appello; e d) conseguenzialmente dichiarato, in modo erroneo, carente l’appello sotto il profilo di cui all’art. 342 c.p.c..

1.1 Il motivo è infondato.

1.1 Quanto alla mancata indicazione della SOVECO quale parte del processo, la doglianza è smentita da quanto riportato dalla sentenza impugnata a pag. 2 ove la predetta società è espressamente menzionata quale parte del processo.

1.2 Del pari infondata risulta essere l’ulteriore censura articolata in riferimento all’erronea indicazione della società Centro di Chirurgia Cardiovascolare S. Michele, quale parte appellante, posto che emerge chiaramente dall’atto di appello che il Dott. L. avesse agito anche quale cessionario delle ragioni azionate giudizialmente dalla predetta società e che, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., nell’ipotesi di trasferimento del diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie.

1.3 La denuncia incentrata, poi, sulla mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto nella sentenza impugnata è del tutto priva di fondamento, posto che quest’ultima si diffonde invece in modo articolato sulle ragioni sottese al rigetto della domanda in primo grado e su quelle del proposto appello, spiegando anche le carenze strutturali del gravame di cui aveva rilevato l’inammissibilità per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. (cfr. più in particolare pagg. 4-7 della sentenza impugnata).

1.4 Del pari infondata risulta essere la denuncia del vizio di motivazione apparente in relazione alla declaratoria di rigetto decretata dalla corte partenopea.

Sul punto è utile ricordare che, secondo gli insegnamenti di questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; N. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019).

Ciò detto, rileva il Collegio come la motivazione impugnata non possa in alcun modo essere ricondotta nel paradigma concettuale della motivazione inesistente ovvero solo apparente, posto che la stessa spiega in modo diffuso e dettagliato, in primis, l’impianto argomentativo della sentenza di primo grado e, a fronte di questa esposizione motivazionale (di cui peraltro la corte di merito condivide espressamente le rationes decidendi), evidenzia la genericità del gravame di cui osserva la mancanza di argomentazioni critiche idonee a confutare la fondatezza delle regioni poste alla base del rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei confronti degli amministratori nell’azione sociale di responsabilità.

Tale corretto argomentare non è stato in alcun modo confutato dalla parte oggi ricorrente che, a fronte di una sostanziale dichiarazione di inammissibilità dell’appello (perché non rispondente allo schema legale previsto dall’art. 342 c.p.c.), non è riuscita, invece, a dimostrare la specificità dei motivi di gravame, così censurati dalla corte territoriale.

Il profilo di inammissibilità ora rilevato è peraltro presente in tutti gli ulteriori motivi di doglianza che si andranno a breve ad esaminare.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4, nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 111 Cost., e agli artt. 112 e 115 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 4, per aver la corte di merito del tutto ignorato, pur menzionandone contraddittoriamente l’esistenza, le specifiche censure mosse alla sentenza di prime cure a proposito dell’ampiezza del contraddittorio e del principio di non contestazione: in particolare per aver il tribunale consentito l’introduzione di argomenti e documenti nuovi oltre i termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 4, e per aver la corte di merito ignorato del tutto la circostanza, nonostante la stessa fosse stata oggetto di specifica e reiterata censura.

2.1 Il motivo è inammissibile per come articolato.

L’esposizione argomentativa del motivo di censura, qui in esame, si compone, dopo l’esposizione della rubrica contenente l’elencazione delle norme asseritamente violate, solo della riproposizione del motivo di gravame di cui si assume l’omesso esame da parte della corte di appello, senza alcun altro sforzo argomentativo per spiegare la rilevanza delle argomentazioni di cui si assume la pretermissione e senza neanche confrontarsi con le motivazioni rese dalla corte partenopea in ordine al difetto di specificità del gravame.

La generica formulazione del motivo in esame condanna lo stesso ad una declaratoria di inammissibilità.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per nullità dello stesso in relazione agli artt. 112,115,116,132,244 e 246 c.p.c., per aver la corte del merito ignorato le censure motivandone solo apparentemente il rigetto in totale astrazione rispetto alle risultanze processuali, ivi compresa la non contestazione, a proposito della mala gestio del rimborso Iva e in correlazione con l’improprio utilizzo dell’affidamento Banco S. Paolo Velletri.

4. Con il quarto mezzo si articola vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione agli artt. 111 Cost., art. 112 c.p.c., e art. 2427, n. 3 e 3 bis, artt. 2479 bis e 2479 ter, per aver il Pl. inopinatamente mutato il “codice” della società da “servizi specialistici di carattere medico” a “costruzioni edilizie” e modificato, in violazione dell’art. 2427 c.c., n. 3 e 3 bis, l’appostazione a bilancio del cespite sociale da bene strumentale a bene merce nelle rimanenze.

5. Il quinto motivo denuncia nullità della sentenza, in relazione agli artt. 115,116,132 e 342 c.p.c., per aver la corte di merito solo apparentemente motivato il rigetto della domanda a proposito delle anticipazioni richieste senza rendiconto dal Pl. al L. durante la sua amministrazione, anticipazioni pari ad Euro 532.901, come documentato in atti.

6. Il ricorrente propone inoltre un sesto motivo con il quale deduce la nullità della sentenza in relazione agli artt. 2749 bis e 2749 ter c.c., artt. 112,115,116 e 132 c.p.c. e all’art. 11 dello statuto sociale, per aver i giudici del merito considerato cristallizzate le delibere adottate senza preventive comunicazioni, omettendo di rispondere alla censura proposta in secondo grado.

7. Con il settimo motivo si deduce la nullità della sentenza, in relazione all’art. 2475 ter c.c., artt. 112,115, e 132 c.p.c., per aver la corte di merito ritenuto provato il credito artificiosamente creato dal Pl. in favore della SOVECO s.r.l. e posto a carico della CCC San Michele.

8. L’ottavo motivo articola vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti per aver la corte di merito trascurato di esaminare le conseguenze del ricorso di fallimento SOVECO sulle trattative in corso con la TMC e sulla reputazione del L..

9. Il nono mezzo deduce la nullità della sentenza, in relazione agli artt. 112,115,116 e 132 c.p.c. e artt. 1126,1176,1710,2030,2043,2391,2393,2393 bis, 2395,2475 ter, 2476,2478,2478 bis, 2479 ter, 2621,2622,2631 e 2634 c.c.” per aver la corte di merito ritenuto come non dedotti e provati i danni subiti dalla società.

9. I motivi da ultimo elencati (dal terzo al nono) possono essere esaminati congiuntamente e devono essere dichiarati inammissibili.

Tutte le censure articolate dai ricorrenti nei motivi in esame incappano, infatti, nei medesimi profili di inammissibilità. Ed invero, da un lato, le censure articolate dalla parte ricorrente trascurano completamente la ratio decidendi principale posta a sostegno del rigetto del gravame proposto in appello, e cioè la valutazione di genericità e non specificità dei motivi di appello, ritenuti dalla corte partenopea – con ampia ed esaustiva motivazione – non rispondente allo schema legale delineato dall’art. 342 c.p.c. come idoneo ad introdurre il gravame in appello, per come anche perimetrato dalla giurisprudenza di vertice di questa Corte (ss.uu. n. 27199/2017).

Orbene, la corte territoriale, per quanto già sopra detto, ha, in primo luogo, esposto in modo dettagliato le rationes decidendi della motivazione oggetto di gravame, specificando inoltre che i motivi di appello non esponevano argomentazioni critiche rivolte a quelle poste a sostegno del rigetto della domanda risarcitoria sopra descritta, ma si limitavano semplicemente ad una riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado e ritenute infondate dal tribunale.

A fronte di questa chiara ratio decidendi gli odierni ricorrenti non si confrontano (ancora una volta) con le articolate argomentazioni della corte partenopea, indirizzate a dimostrare la non specificità dei motivi di gravame, ma ripropongono (ancora una volta) le argomentazioni già svolte in primo grado, accedendo, peraltro, in molti snodi dei sopra ricordati motivi, ad una critica serrata alla sentenza di primo grado, anziché a quella oggetto dell’odierna impugnazione in sede di giudizio di legittimità.

A ciò deve aggiungersi che risulta evidente dalla lettura dei motivi di ricorso qui in esame che la parte ricorrente intende sollecitare una rivisitazione della decisione di merito, attraverso una rilettura degli atti istruttori che non è più consentita in questo giudizio di legittimità ove è inibito alla corte di cassazione un nuovo scrutinio della questio facti (Cass. ss.uu. n. 8053/2014).

10. Il decimo mezzo denuncia “violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione al D.P.R. n. 55 del 2014”, quanto alla determinazione dei destinatari della condanna alle spese.

La doglianza e’, in parte, infondata e, per altra parte, inammissibile.

Sotto il primo profilo non è comprensibile la denunciata violazione dell’art. 91 c.p.c. posto che il giudice di appello ha applicato correttamente il principio della soccombenza nella regolazione delle spese di lite.

Sotto altro profilo, i ricorrenti non hanno neanche esplicitato l’interesse ad impugnare la statuizione di condanna anche nei confronti della CCC S. Michele, comunque parte del giudizio ex art. 111 c.p.c., posto che non è possibile rintracciare alcun rischio di “duplicazioni” di condanna al pagamento delle spese a carico del Pl. che in realtà si è reso cessionario delle ragioni processuali fatte valere dalla predetta società.

Da ultimo, deve essere evidenziato che l’espressione “per entrambi i gradi di giudizio” contenuta nel dispositivo della sentenza impugnata è frutto di un evidente lapsus calami, state il chiaro contenuto della motivazione che invece si riferisce, quanto alla condanna alle spese, al solo grado di appello.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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